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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21980/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 28/11/2023 che aveva rigettato il riesame della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente propone quattro motivi: 1) mancata trasmissione al G.i.p. e al Tribunale dei decreti e delle richieste di autorizzazione alle intercettazioni e conseguente nullità/inefficacia della misura; 2) irregolarità nella formazione dei verbali delle operazioni di intercettazione e nelle trascrizioni (assenza di indicazione di chi abbia ascoltato e trascritto), con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni principali; 3) censura sulla insufficiente valutazione della gravità indiziaria rispetto alla partecipazione ai due sodalizi (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e associazione di tipo mafioso), contestando la qualificazione e la rilevanza degli elementi indiziari e sostenendo la temporaneità/limitatezza del contributo; 4) mancata valutazione personalizzata della posizione del ricorrente (profilo soggettivo, incensuratezza, lavoro, famiglia) e dedotta idoneità di misure meno afflittive (arresti domiciliari) in parte o in tutto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: primo motivo infondato perché la mancata trasmissione dei decreti autorizzativi non comporta automaticamente inutilizzabilità o nullità delle intercettazioni; la difesa non aveva formulato una specifica e tempestiva richiesta di acquisizione obbligante per il Tribunale del riesame. Secondo motivo infondato: la formazione del verbale delle operazioni di intercettazione può avvenire anche in momenti successivi agli ascolti e la legge non richiede la sottoscrizione di tutti gli operatori a pena di nullità; inoltre la difesa aveva avuto accesso alle registrazioni, quindi non è ravvisato pregiudizio. Terzo motivo non consentito e manifestamente infondato: il Tribunale aveva dettagliatamente indicato elementi desumibili dalle intercettazioni che dimostravano il ruolo del Maldarella sia nell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (ruolo di tramite, recupero crediti, veicolazione ordini) sia nella "messa a disposizione" per attività intimidatorie e estorsive per l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto congrua e non contraddittoria la motivazione e il ricorrente non ha confutato compiutamente gli elementi indicati. Quarto motivo infondato: in presenza di gravi indizi in tema di art. 416-bis opera la presunzione (anche assoluta quanto all'adeguatezza della custodia carceraria) prevista dall'art. 275 c.p.p., pertanto non era necessario argomentare ulteriormente sulle esigenze cautelari e la misura carceraria risultava obbligatoria. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, comminata la somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74, commi 2-5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che disciplina l'aggravamento della pena per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; utilizzata per qualificare il reato associativo contestato al capo 1).

  • art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990

    Richiamato in relazione all'art. 74 per la configurazione delle aggravanti in materia di stupefacenti.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale sul traffico illecito di stupefacenti, contestata al capo 61).

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte richiama che la partecipazione si valuta anche sulla base della "messa a disposizione" e della stabile inserzione nell'organizzazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Profili di vizio contestati in cassazione (vizi di motivazione e violazioni di norme di diritto) usati come riferimento per inquadrare i motivi di ricorso.

  • art. 268, comma 1 cod. proc. pen.

    Disciplina la redazione del verbale delle operazioni di intercettazione; la Corte interpreta restrittivamente la sanzione d'inutilizzabilità, richiedendo violazioni tassative della legge per dichiarare inutilizzabili le captazioni.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Stabilisce i casi di inutilizzabilità delle intercettazioni; la Corte sottolinea il principio di tassatività della sanzione.

  • art. 373, comma 4 cod. proc. pen.

    la stesura del verbale deve essere altresì anzitutto contemporanea all'ascolto delle relative conversazioni

    Citato dalla difesa; la Corte osserva che, pur prevista la contemporaneità, la formazione del verbale può avvenire anche in momenti successivi e ciò non comporta automaticamente nullità o inutilizzabilità.

  • art. 142 cod. proc. pen.

    Prevede la nullità relativa per vizi formali; la Corte ritiene che le irregolarità richiamate non integrino la nullità relativa con effetto di inutilizzabilità degli atti intercettivi, salvo violazioni tassative.

  • art. 89 disp. att. cod. proc. pen.

    delle persone che hanno preso parte alle operazioni

    La norma richiede l'indicazione nel verbale dei nominativi delle persone che hanno partecipato alle operazioni; la Corte spiega che non è necessario che tutti gli operatori sottoscrivano il verbale a pena di nullità.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede presunzioni in tema di esigenze cautelari quando si procede per reati di mafia: la Corte conferma che opera una presunzione che rende la custodia carceraria adeguata e spesso obbligatoria.

  • art. 274, art. 275-bis, art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamate nelle censure difensive relative alle esigenze cautelari e alla mancata valutazione personalizzata; la Corte ritiene che, alla luce delle presunzioni di cui all'art. 275, la valutazione delle misure alternative non fosse adeguata né sufficiente per revocare la custodia.

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte oltre alla sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La mancata trasmissione alle parti giudicanti dei decreti autorizzativi delle intercettazioni non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni: la difesa deve formulare specifica e tempestiva richiesta di acquisizione per obbligare il giudice a ottenerli.
  • Le irregolarità formali nella redazione dei verbali di intercettazione (redazione in momenti successivi, mancanza di indicazione di tutti gli operatori) non implicano di per sé la nullità o l'inutilizzabilità degli atti; la sanzione è applicabile solo per violazioni tassative previste dalla legge.
  • Per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti si richiede un contributo apprezzabile agli scopi dell'associazione, che può assumere forme diverse; ruoli di tramite, recupero crediti o veicolazione di ordini possono integrare il contributo necessario.
  • Per l'associazione di tipo mafioso la valutazione si concentra sulla stabile inserzione e sulla "messa a disposizione" del singolo per il sodalizio; anche attività di supporto a fini intimidatori o estorsivi possono assumere rilievo ai fini della gravità indiziaria.
  • In ipotesi di reato ex art. 416-bis, opera una presunzione favorevole alla custodia carceraria (art. 275 c.p.p.), rendendo più difficile ottenere misure meno afflittive salvo elementi concreti e specifici che dimostrino la loro adeguatezza.
  • Per impugnare con successo misure cautelari basate su intercettazioni è essenziale contestare in modo specifico e motivato sia la legittimità delle captazioni sia dimostrare il pregiudizio effettivo alla difesa, acquisendo tempestivamente gli atti necessari.
  • Le censure generiche o che non si confrontano puntualmente con la motivazione del giudice di merito sono spesso inammissibili o inefficaci in sede di legittimità; la strategia difensiva deve essere puntuale e documentata.

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