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Sentenza

Sentenza n. 647/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Torino - Sez. Lavoro, n. 544/2025, notificata in copia conforme in data 27.2.2025 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202503528

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro n. 544/2025, passata in giudicato, con omesso pagamento delle somme liquidate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (avvocati distrattari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in proprio, quali distrattari delle spese e dei compensi liquidati dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro n. 544/2025, notificata al Ministero in copia conforme e passata in giudicato. Hanno chiesto l'esecuzione del giudicato e il pagamento delle somme loro attribuite. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa ottemperanza. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali. La sentenza azionata era stata prodotta in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale; inoltre era decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato, il TAR le ha ordinato di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, da attivarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, nonché alla refusione del contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in relazione a possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 475 c.p.c.

    Rileva ai fini della produzione della sentenza azionata in copia attestata conforme all'originale.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nella fattispecie, presupposto per la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.

  • Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al DM 10 marzo 2014, n. 55

    Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese di lite nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 4, comma 1, DM 10 marzo 2014, n. 55

    Base normativa richiamata per la dimidiazione dei parametri di liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione soccombente non abbia dato spontanea esecuzione al comando giudiziale.
  • Ai fini della proposizione del giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, rilevano la produzione del titolo in copia conforme, la sua notificazione all'amministrazione soccombente e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione già percepita dall'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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