Sentenza n. 4812/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 3202/2024, che aveva respinto il ricorso contro i dinieghi di permesso di costruire in sanatoria relativi ad ampliamento e mutamento di destinazione d’uso di un immobile
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel giudizio di primo grado una proprietaria aveva impugnato i dinieghi comunali del 2009 relativi a domande di permesso di costruire in sanatoria per opere di ampliamento e cambio di destinazione d’uso da agricolo a residenziale. L’appellante era intervenuto ad adiuvandum quale proprietario di un immobile finitimo e avente causa dalla medesima dante causa, aderendo ai motivi della ricorrente principale. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo corretto il diniego poiché le opere abusive non risultavano ultimate entro il termine perentorio del 31 marzo 2003 previsto dalla normativa sul condono edilizio. La ricorrente principale non aveva appellato la sentenza, prestando acquiescenza. L’interveniente ha proposto appello deducendo un unico motivo di illogicità ed erroneità della motivazione in ordine alla valutazione dello stato di completamento delle opere. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione dell’interveniente ad appellare autonomamente e, comunque, l’infondatezza dell’impugnazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’eccezione preliminare del Comune e ha dichiarato inammissibile l’appello. Ai sensi dell’art. 102 c.p.a., l’interveniente può appellare soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma; l’interveniente ad adiuvandum non dispone, di regola, di autonoma legittimazione a impugnare la decisione nel merito quando la parte adiuvata non abbia proposto impugnazione o abbia prestato acquiescenza. Restano salvi soltanto i capi della sentenza direttamente riferibili all’interveniente, quali quelli sull’ammissibilità dell’intervento o sulla condanna alle spese. Poiché l’appello riguardava esclusivamente la valutazione del completamento delle opere e non una questione direttamente concernente la qualificazione dell’intervento o le spese dell’interveniente, mancava la legittimazione ad appellare. Il giudice non ha quindi esaminato il motivo relativo alla legittimità dei dinieghi edilizi. L’appellante è stato condannato alle spese, liquidate in € 4.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 102 c.p.a.
Possono proporre appello le sole parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado (comma 1), con la precisazione che l’interventore può proporre appello soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma (comma 2).
L’interveniente ad adiuvandum privo di una posizione giuridica autonoma non è legittimato a proporre appello principale e autonomo contro i capi della sentenza riguardanti il merito della controversia, quando la parte adiuvata non abbia impugnato la decisione o vi abbia prestato acquiescenza. L’impugnazione resta possibile per i capi direttamente riferibili all’interveniente, come l’ammissibilità dell’intervento o la condanna alle spese.
Massime di principio
- L’interveniente ad adiuvandum può proporre appello autonomo soltanto se è titolare di una posizione giuridica autonoma direttamente incisa dalla sentenza; la mera adesione all’interesse della parte principale non è sufficiente.
- Quando la parte adiuvata non impugna la sentenza sfavorevole o vi presta acquiescenza, l’interveniente adesivo non può riaprire autonomamente il merito della controversia mediante appello, salvo che impugni capi concernenti direttamente la propria posizione processuale, come l’ammissibilità dell’intervento o la condanna alle spese.
- La legittimazione dell’interveniente ad appellare va valutata in rapporto al contenuto concreto dell’impugnazione: è ammissibile solo per questioni direttamente riferibili alla posizione autonoma dell’interveniente e non per contestare le statuizioni di merito adottate nei confronti della parte adiuvata.
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