Cassazione Penale, Sentenza n. 35829/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame di Cagliari del 3 aprile 2025 che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione contro il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari di Oristano aveva nominato un curatore speciale per il Consorzio The Park nel procedimento penale RGNR 2197/2022. Il ricorso censurava, tra l'altro, la rilevabilità e tempestività dell'impugnazione e la sussistenza dei presupposti per la nomina del curatore speciale ai sensi del d.lvo 8 giugno 2001, n. 231, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il difensore ha formalizzato la rinuncia al gravame dopo la revoca del decreto di nomina del curatore speciale (decreto del GIP di Oristano dell'8 maggio 2025). La Corte ha inoltre statuito che in tale ipotesi non si applica la condanna alle spese processuali né la sanzione in favore della Cassa delle ammende, aderendo all'indirizzo maggioritario della giurisprudenza secondo il quale la sopravvenuta perdita d'interesse, non imputabile al ricorrente, non configura soccombenza.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
La nomina del curatore speciale è valutata alla luce delle norme sulla responsabilità amministrativa degli enti; il ricorso contestava la sussistenza dei presupposti per la nomina ai sensi del decreto, ma la sopravvenuta revoca ha reso priva di interesse la decisione sulle questioni dedotte.
Art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Il ricorso è stato formulato nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att.; la Corte richiama i limiti formali e di ammissibilità delle censure, sebbene la questione non sia stata decisa sul merito per la sopravvenuta carenza d'interesse.
Art. 616 cod. proc. pen.
La Corte chiarisce che la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non comporta applicazione delle sanzioni previste dall'art. 616 (disciplinante le spese e la sanzione pecuniaria), conformemente al principio che la perdita dell'interesse non è equivalente a soccombenza.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj)
Richiamata come principio di legittimità in materia di carenza sopravvenuta d'interesse: la perdita dell'attualità dell'interesse all'impugnazione per mutata situazione di fatto o di diritto assorbe la finalità dell'impugnante e giustifica l'inammissibilità senza conseguenze sanzionatorie.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 20 del 09/10/1996 (Vitale)
Ulteriore precedente che distingue la sopravvenuta carenza d'interesse dalla soccombenza, fondamento per escludere condanne pecuniarie o spese quando la perdita d'interesse non è imputabile al ricorrente.
Massime di principio
- Se, durante il procedimento di cassazione, il provvedimento impugnato viene revocato o la situazione di fatto muta in modo da esaurire l'interesse dell'impugnante, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
- La sopravvenuta carenza d'interesse, quando non imputabile al ricorrente, esclude la condanna alle spese processuali e all'ammenda: la perdita di interesse non è da considerarsi soccombenza.
- È opportuno verificare tempestivamente eventuali provvedimenti di revoca o mutamenti della situazione processuale; se il provvedimento impugnato viene revocato conviene formalizzare rinuncia o dichiarare la sopravvenuta carenza d'interesse per evitare decisioni sul merito inutili.
- Nel merito delle impugnazioni contro la nomina del curatore speciale ai sensi del d.lvo 231/2001, le censure devono mirare a dimostrare la mancanza dei presupposti normativi per la nomina (es. assenza di collegamento con l'organizzazione aziendale), ma la revoca del decreto rende tali questioni teoriche finché non sussista interesse attuale.
- Quando si sostiene l'inammissibilità o si rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, è utile documentare che la perdita d'interesse non è dovuta a comportamenti dilatori o strategici del ricorrente, per evitare contestazioni sulla riconducibilità della causa della sopraggiunta mancanza di interesse.
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