Cassazione Civile, Ordinanza n. 16745/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
Una società committente di lavori edilizi ha convenuto in giudizio l'appaltatore, il direttore dei lavori e la società di ingegneria chiedendo l'accertamento della loro responsabilità per vizi e difetti dell'opera, invocando in via principale l'art. 1669 c.c. e in subordine l'art. 2043 c.c., con richiesta di risarcimento dei danni quantificati in due distinte misure a seconda dell'intervento ripristinatorio ritenuto necessario. In primo grado la domanda è stata respinta perché i difetti non sono stati ritenuti integrare il "grave difetto" ex art. 1669 c.c.; in appello la decisione è stata parzialmente riformata solo nei confronti dell'appaltatore, mentre sono state escluse le responsabilità del direttore dei lavori e della società di ingegneria. Nel ricorso per cassazione la società committente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1669 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che la Corte di merito aveva erroneamente escluso la responsabilità del direttore dei lavori, il quale avrebbe dovuto vigilare sull'esecuzione e sull'uso dei materiali anche in assenza di capitolato e progetto dettagliato; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione nella condanna alle spese di primo grado in favore dell'assicuratore, senza appello incidentale; 3) omessa motivazione sul quantum risarcitorio, poiché la Corte avrebbe scelto una delle due soluzioni proposte dal CTU senza adeguata spiegazione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile e infondato il primo motivo, fondato il secondo motivo e infondato il terzo.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo del ricorso. Ha invece accolto il secondo motivo, cassando la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese del primo grado nei confronti dell'assicurazione chiamata in garanzia. Decidendo nel merito, ha confermato la regolazione delle spese di primo grado e di appello relativa a tale parte, lasciando ferma per il resto la sentenza della Corte d'appello. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti.
Norme richiamate
art. 1669 c.c.
La responsabilità dell'appaltatore per gravi difetti richiede che i vizi incidano sulla durata e sull'utilizzazione del bene; il direttore dei lavori risponde solo nei limiti della propria attività di alta sorveglianza e non per vizi progettuali, salvo incarico espresso di verifica della fattibilità ed esattezza tecnica del progetto.
art. 2043 c.c.
Richiamato in via subordinata come titolo generale di responsabilità aquiliana per il risarcimento dei danni.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge invocata per censurare l'erronea sussunzione dei fatti nella disciplina dell'art. 1669 c.c.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Norma richiamata per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente/illogica e ultrapetizione.
art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio motivazionale per asserita illogicità o omessa motivazione della decisione.
art. 112 c.p.c.
La condanna alle spese del primo grado nei confronti della parte chiamata in garanzia, in assenza di impugnazione sul punto, integra ultrapetizione.
art. 336 c.p.c.
La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione del capo sulle spese solo se sussiste un rapporto di dipendenza con il capo riformato.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Cassazione, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito sulla sola statuizione relativa alle spese.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.
Massime di principio
- Il direttore dei lavori, nell'appalto, è tenuto a svolgere un'attività di alta sorveglianza sull'esecuzione dell'opera, verificandone la conformità al progetto, al capitolato e alle regole della tecnica; la sua responsabilità non si estende automaticamente ai vizi dell'opera derivanti da scelte progettuali, salvo che gli sia stato conferito un incarico specifico di verifica della fattibilità ed esattezza tecnica del progetto.
- L'assenza di un capitolato non esonera di per sé il direttore dei lavori dai propri doveri di vigilanza, ma la responsabilità va apprezzata in concreto in base al contenuto dell'incarico e al suo effettivo coinvolgimento nelle scelte tecniche e nei materiali utilizzati.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una diversa ricostruzione dei fatti se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente; la censura per violazione di legge non può mascherare una richiesta di rivalutazione del merito.
- La statuizione sulle spese del primo grado può essere modificata in appello solo se la riforma investe quel capo secondo un rapporto di dipendenza effettivo; in mancanza di impugnazione specifica sulla regolazione delle spese tra altre parti, la condanna su tale punto integra ultrapetizione.
- Il giudice può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nella quantificazione del danno, purché dia adeguata e specifica motivazione della soluzione adottata; tuttavia, quando la motivazione è effettivamente resa e si aderisce a una delle opzioni del CTU, la censura è infondata.
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