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Sentenza

Sentenza n. 211/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’annullamento della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi del decreto legge n. 34 del 2020, n. P-NA/L/N/2020/112095 emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli in data 26.03.2025, notificato in data 5 maggio 2025.

Giustizia amministrativa202502592

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103 d.l. 34/2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente contestava il diniego adottato nell’ambito della procedura di emersione dal lavoro irregolare, deducendo violazione degli artt. 3, 7, 8 e 10-bis l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà e illogicità manifesta, violazione dell’art. 103 d.l. 34/2020, erronea valutazione della documentazione, mancata notifica al lavoratore del preavviso di revoca, violazione dei principi di buona fede e lealtà e violazione delle circolari ministeriali in materia. In particolare, la domanda era stata presentata nel luglio 2020, ma la convocazione delle parti era intervenuta soltanto il 29 febbraio 2024, quando il rapporto di lavoro, effettivamente instaurato e svolto dal luglio 2020 al 30 settembre 2023, era già cessato. La ricorrente sosteneva che la cessazione del rapporto fosse dipesa dal ritardo dell’Amministrazione e che, in tali condizioni, avrebbe dovuto essere valutata la possibilità di sottoscrivere il contratto di soggiorno con un diverso datore di lavoro o di rilasciare un permesso per attesa occupazione. Il diniego era inoltre fondato su carenze relative ai contributi forfettari e retributivi e ai requisiti alloggiativi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Il giudice ha ritenuto non contestata dall’Amministrazione l’effettiva esistenza, al momento della domanda, del rapporto di lavoro indicato, circostanza comprovata anche dal modello Unilav. Ha attribuito rilievo decisivo all’inerzia amministrativa e all’abnorme intervallo tra la presentazione dell’istanza, nel luglio 2020, e la convocazione, nel febbraio 2024. Poiché il rapporto era cessato nel frattempo per cause non imputabili alla ricorrente, l’Amministrazione non poteva irragionevolmente trasferire sulla straniera le conseguenze sfavorevoli del proprio ritardo. La cessazione del rapporto avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a valutare la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno con un diverso datore di lavoro o per attesa occupazione, anche alla luce delle circolari ministeriali relative alla procedura di emersione, ritenute non incompatibili con la sottoscrizione del contratto di soggiorno dopo la cessazione del rapporto. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020

    Disciplina la procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolare; il giudice ha ritenuto rilevante l’effettiva instaurazione e lo svolgimento del rapporto di lavoro al momento della presentazione della domanda.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato in relazione al difetto di motivazione del diniego.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato in relazione alle garanzie partecipative procedimentali.

  • art. 8 l. 241/1990

    Richiamato in relazione agli obblighi informativi e partecipativi nel procedimento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato in relazione al preavviso di rigetto e alla partecipazione della ricorrente al procedimento.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare, l’effettiva instaurazione e lo svolgimento del rapporto di lavoro al momento della presentazione della domanda costituiscono elementi rilevanti ai fini della valutazione della posizione dello straniero, anche se il rapporto sia successivamente cessato.
  • Quando la convocazione delle parti in una procedura di emersione interviene dopo un ingiustificato e abnorme ritardo dell’Amministrazione, la cessazione del rapporto di lavoro sopravvenuta nel frattempo non può essere automaticamente posta a carico del richiedente, se il rapporto era stato effettivamente instaurato e svolto e il ritardo non è a lui imputabile.
  • L’Amministrazione non può trasferire sul privato le conseguenze sfavorevoli del tempo inutilmente trascorso per effetto della propria inerzia; deve invece valutare le sopravvenienze alla luce della loro effettiva causa e dell’affidamento incolpevole maturato dal richiedente.
  • Nella procedura di emersione, la cessazione del rapporto di lavoro prima della convocazione, quando sia collegata al ritardo amministrativo, impone all’Amministrazione di valutare, ove previsto dalla disciplina applicabile e dalle circolari ministeriali, la possibilità di un titolo di soggiorno con un diverso datore di lavoro o per attesa occupazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiBuona fede e correttezza della PALegittimo affidamentoDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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