Cassazione Penale, Sentenza n. 17849/2022 del 04/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il decreto per vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e)), denunciando illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione. Sostiene che la pericolosità sociale è stata dedotta da fatti datati (ultimo fatto anteriore al 3 maggio 2017) senza considerare il presunto percorso di reintegrazione emerso nelle relazioni carcerarie e lamenta l'omessa indicazione della categoria di pericolosità alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il procedimento riguardasse la verifica dell'attualità della pericolosità sociale ai sensi della pronuncia della Corte Costituzionale n. 291/2013 e ha affermato che il vizio di motivazione non è deducibile in cassazione in materia di misure di prevenzione. Ha inoltre ritenuto che la categoria di pericolosità (soggetto che vive abitualmente, anche in parte, dei proventi di attività delittuose) sia stata specificata e non abrogata dalla sentenza costituzionale n. 24/2019. Il decreto impugnato è stato considerato corredato di adeguata motivazione, che ha richiamato: la lunga carriera criminale (2001-2017) con reati a contenuto lucrativo; l'assenza di una rielaborazione critica del vissuto criminale attestata dalle relazioni carcerarie; la precedente ripresa immediata di attività criminale dopo la liberazione (traffico di stupefacenti); e il rischio di recidiva connesso a condizioni socio-economiche sfavorevoli. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. n.159/2011, art. 1, lett. b
soggetto che vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivita' delittuose
La Corte ha ritenuto che il ricorrente rientri in questa categoria di pericolosita', applicabile anche dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 24/2019
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Gli artt. indicati individuano i motivi di ricorso per cassazione (contraddittorieta', illogicita', insufficiente motivazione); tuttavia la Corte ha precisato che, nelle misure di prevenzione, la censura meramente motivazionale non e' normalmente deducibile in sede di cassazione
Corte Costituzionale, sent. n. 291/2013
La pronuncia regola la verifica dell'attualita' della pericolosita' sociale; il controllo svolto nei procedimenti di prevenzione deve tener conto della persistenza del pericolo nel momento della decisione
Corte Costituzionale, sent. n. 24/2019
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza n.24/2019 non abbia eliminato la categoria del soggetto che vive dei proventi di attivita' delittuose, quindi la qualificazione adottata dal giudice di merito resta valida
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione la Corte di Cassazione ha limiti di intervento sulle censure motivazionali: le lamentele generiche sulla motivazione spesso sono inammissibili in cassazione
- La verifica dell'attualita' della pericolosita' sociale puo' basarsi anche su fatti passati se la valutazione dimostra la persistenza del rischio (carriera criminale, recidiva, mancata rielaborazione del vissuto criminale)
- Relazioni carcerarie che attestano buona condotta non sono automaticamente sufficienti a provare la rielaborazione o il reinserimento sociale: servono elementi concreti e specifici che dimostrino cambiamento
- La qualificazione della categoria di pericolosita' prevista dal D.Lgs. n.159/2011 (vivere dei proventi delittuosi) resta applicabile salvo chiara declaratoria costituzionale in contrario
- Nelle impugnazioni, argomentazioni apodittiche o generiche sul percorso di reintegrazione sono inefficaci; occorre documentazione precisa e valutazioni specifiche per contrastare il quadro probatorio del giudice di merito
- Il ricorrente inefficace puo' essere condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione in favore della Cassa delle ammende
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