Cassazione Civile, Ordinanza n. 29856/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di regolamento di confini tra due fondi confinanti in Villa d'Adda. I ricorrenti, comproprietari di un fondo, sostenevano che una recinzione esistente sconfinasse nella loro proprietà e chiedevano la restituzione della porzione usurpata, la rimozione della recinzione e il risarcimento dei danni. La controparte sosteneva invece che il confine fosse già stato convenzionalmente determinato in una planimetria sottoscritta dai precedenti proprietari, che la recinzione fosse coerente con tale confine e, in subordine, che vi fosse usucapione. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno rigettato la domanda, valorizzando la planimetria come regolamento convenzionale dei confini e le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, secondo cui il palo telefonico usato come riferimento coincideva sostanzialmente con il segno individuato e non vi era sconfinamento ai danni dei ricorrenti. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: vizio di motivazione e cattivo esercizio della valutazione della prova sulla utilizzabilità del palo telefonico e sulla coincidenza con quello indicato nella planimetria; omesso esame di un documento prodotto in appello che, a loro dire, dimostrava una diversa estensione del mappale; ulteriore vizio motivazionale sulla coincidenza tra recinzione e confine convenzionale; omessa motivazione sulla rispondenza tra confine e recinzione; nullità per omessa pronuncia sul secondo motivo d'appello, ritenuto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi formulati come vizio motivazionale secondo la vecchia versione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non più applicabile ratione temporis, e comunque insussistenti le ipotesi di motivazione mancante, apparente o perplessa. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo relativo al documento prodotto in appello, poiché tardivo e non ritualmente ammesso ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., oltre che fondato su mappe catastali non decisive rispetto alla ricostruzione del confine in base ai segni visibili in loco e alla planimetria convenzionale. Il motivo sulla omessa pronuncia è stato dichiarato inammissibile per effetto della doppia conforme, mentre è stata esclusa la nullità per assorbimento del secondo motivo d'appello, poiché, una volta accertato un regolamento convenzionale di confine valido ed efficace, non era necessario esaminare ulteriormente la diversa collocazione del palo telefonico. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non consente più di censurare la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo anomalie estreme della motivazione stessa.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 345, comma 3, c.p.c.
I documenti nuovi prodotti in appello devono essere ammissibili secondo i rigorosi presupposti di legge; se tardivi o non giustificati, possono essere implicitamente disattesi dal giudice di appello.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può investire nuovamente il merito della ricostruzione fattuale già condivisa dai giudici di primo e secondo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del soccombente in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di regolamento di confini, la delimitazione può essere ricostruita anche mediante un regolamento convenzionale risultante da una planimetria sottoscritta dalle parti o dai loro danti causa, quando tale documento sia ritenuto valido ed efficace dal giudice di merito.
- La ricostruzione del confine fondata su segni visibili in loco e sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non presenta anomalie costituzionalmente rilevanti.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il mero difetto di sufficienza o la semplice contraddittorietà della motivazione; è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o le forme estreme di motivazione inesistente o apparente.
- Un documento prodotto tardivamente in appello, se non ammesso secondo l'art. 345, comma 3, c.p.c., non può fondare validamente una censura in cassazione quando la decisione di merito sia stata correttamente resa sulla base di altri elementi istruttori ammissibili.
- In presenza di doppia conforme, la censura che miri a rimettere in discussione il medesimo apprezzamento di fatto è inammissibile, salvo che il ricorrente individui un vizio autonomo non coperto dalla conformità delle decisioni di merito.
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