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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2496/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della dichiarazione di improcedibilità resa dal Tribunale di Bergamo per il reato di danneggiamento commesso dall'imputato in carcere, con riferimento al principio del ne bis in idem per effetto di un precedente procedimento disciplinare (sanzioni: isolamento ed esclusione dalle attività comuni). Il Procuratore generale ha dedotto violazione di legge (art. 649 c.p.p.), sostenendo che non sussiste rischio di doppio giudizio in ragione delle diverse finalità e della possibilità di integrazione delle sanzioni tra i due distinti procedimenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendo che il Tribunale di Bergamo non abbia compiuto la necessaria valutazione concreta sulla "eccessiva sproporzione" del doppio binario sanzionatorio e sui requisiti per escludere il rischio di doppio giudizio. La Corte ha richiamato l'orientamento maggioritario secondo cui le sanzioni disciplinari di cui all'art. 39 ord. pen. attengono all'esecuzione della pena e possono, singolarmente o cumulativamente, essere equiparate a misure detentive di breve durata, richiedendo però un esame caso per caso della contestualità e della non eccessiva afflittività. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Brescia.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Invocato con riferimento al divieto di secondo giudizio (ne bis in idem); la Corte richiede valutazione concreta della possibile sovrapposizione tra sanzione disciplinare ed eventuale sanzione penale, verificando la contestualità spaziale/temporale e la non "eccessiva sproporzione" del risultato cumulativo delle sanzioni.

  • art. 39 ord. penit.

    Le sanzioni disciplinari previste da questa norma sono state interpretate dalla giurisprudenza maggioritaria come misure attinenti all'esecuzione della pena (diversità esecutiva della restrizione carceraria), di limitata durata e afflittività, che tuttavia possono essere equiparate, singolarmente o cumulativamente, alla sanzione detentiva ai fini del controllo del ne bis in idem.

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Richiamato quale norma che consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; qui richiamato per la procedura adottata nel contraddittorio scritto.

  • art. 8 D.L. 198/2022

    Ulteriore norma procedurale richiamata in relazione al contraddittorio scritto nei procedimenti di impugnazione.

Massime di principio

  • Il divieto di secondo giudizio (ne bis in idem) tra procedimento disciplinare e procedimento penale non è automatico: occorre una valutazione concreta caso per caso.
  • Due criteri principali per tale valutazione sono la contestualità spaziale e temporale dei procedimenti e la verifica della "non eccessiva sproporzione" dell'effetto cumulativo delle sanzioni.
  • Le sanzioni disciplinari carcerarie (art. 39 ord. pen.) sono generalmente considerate misure esecutive con afflittività limitata e possono essere, singolarmente o cumulativamente, assimilate a misure detentive ai fini del controllo del ne bis in idem.
  • Il giudice che dichiara improcedibilità per ne bis in idem deve motivare specificamente sulla misura dell'afflittività e sulla possibile duplicazione punitiva: l'assenza di tale valutazione comporta annullamento e rinvio.
  • In situazioni analoghe è consigliabile raccogliere elementi concreti sul contenuto, durata e portata della sanzione disciplinare, nonché sulla contemporaneità rispetto all'azione penale, per valutare il rischio di doppia punizione.

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