Cassazione Penale, Sentenza n. 41208/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/07/2025 che aveva rigettato l'incidente di esecuzione proposto dalla DU VAL volto a ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione e, in subordine, la "fiscalizzazione dell'abuso" ai sensi dell'art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001. La ricorrente deduceva violazione di legge e violazione del principio di separazione delle giurisdizioni per aver ritenuto il giudice dell'esecuzione impossibilitato ad applicare la fiscalizzazione e per non aver disposto la sospensione dell'ordine in attesa di decisione del giudice amministrativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che, dopo gli accertamenti peritali disposti dal giudice dell'esecuzione, risultava concretamente possibile demolire la parte abusiva senza pregiudizio per le opere legittime; pertanto non sussistevano i presupposti per applicare la procedura di fiscalizzazione ex art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001. La Corte ha inoltre ribadito il principio consolidato per cui la fiscalizzazione non è applicabile alle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (art. 32, comma 3, d.P.R. 380/2001): in tali casi le opere in difformità sono da considerarsi di variazione essenziale e dunque in difformità totale. Conseguentemente il rigetto dell'istanza è stato confermato; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare in via equitativa euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 34, comma 2
La procedura di "fiscalizzazione" si applica esclusivamente agli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire quando la demolizione integra pregiudizio per la parte realizzata in conformità; non equivale a una sanatoria e non è applicabile per consentire il completamento dell'opera abusiva.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 32, comma 3
Le opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico eseguite in difformità dal titolo abilitativo si considerano in variazione essenziale e dunque in difformità totale; perciò la fiscalizzazione dell'abuso prevista dall'art. 34, comma 2, non è mai applicabile in tali aree.
Codice di procedura penale, art. 444
Riferimento alla sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) con la quale era stata pronunciata l'ordine di demolizione delle opere abusive.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
Norma invocata dalla ricorrente per dedurre violazione di legge in sede di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte.
Sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata dalla Corte per motivare la determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende e per escludere che il ricorso sia stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione ha il potere e il dovere di valutare la legittimità degli atti amministrativi di sanatoria e i presupposti per il rilascio del titolo, nonché la concreta demolibilità delle opere, prima di revocare o sospendere un ordine di demolizione.
- La procedura di fiscalizzazione prevista dall'art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 si applica solo quando la demolizione delle opere abusive non è possibile senza pregiudizio per le parti realizzate in conformità; non costituisce una sanatoria e non autorizza il completamento dell'opera.
- In aree sottoposte a vincolo paesaggistico/ambientale la fiscalizzazione non è applicabile: le opere eseguite in difformità sono considerate di variazione essenziale e quindi in difformità totale, imponendo la demolizione.
- La semplice pendenza di una richiesta di sanatoria o di un giudizio amministrativo non sospende automaticamente l'esecuzione dell'ordine di demolizione: il giudice dell'esecuzione valuta i possibili esiti e i tempi della procedura amministrativa e può rigettare richieste cautelari se risulta possibile eseguire la demolizione senza pregiudizio.
- Chi propone istanze infondate in cassazione rischia l'inammissibilità del ricorso, condanna alle spese e sanzioni pecuniarie equitative (Cassa delle Ammende); conviene documentare con perizie tecniche la reale impossibilità di demolire senza pregiudizio prima di invocare la fiscalizzazione.
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