Cassazione Penale, Sentenza n. 38642/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la dichiarazione di inammissibilità per tardività dell'opposizione proposta dal condannato contro il decreto di espulsione del magistrato di sorveglianza di Verona del 20/10/2023. Il difensore deduceva che l'opposizione non era tardiva perché il decreto era stato notificato soltanto al condannato e non al difensore; secondo la regola applicabile i termini per impugnare decorrono dall'ultima notifica, quindi il termine doveva essere calcolato a partire dalla notifica al difensore (se avvenuta dopo) o, in mancanza, la mancata notifica al difensore integra un vizio procedurale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha rilevato che il decreto di espulsione era stato notificato solo al condannato e non al suo difensore, rilevando l'obbligo di comunicazione al difensore previsto dall'art. 16, comma 6, d.lgs. n. 286/1998. Richiamata giurisprudenza consolidata e l'art. 585, comma 3, c.p.p., la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Venezia per il giudizio sull'opposizione.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 6
Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio.
La norma impone l'obbligo di comunicazione del decreto sia allo straniero (condannato) sia al suo difensore; l'assenza di comunicazione al difensore configura un vizio nella procedura di notifica che incide sui termini per proporre opposizione.
codice di procedura penale, art. 585, comma 3
Secondo la giurisprudenza richiamata, quando i termini per proporre ricorso decorrono in momenti diversi per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo; quindi il termine va calcolato a partire dall'ultima notifica.
Cassazione penale, Sez. I, n. 41559 del 06/04/2023 (Alfano)
Giurisprudenza di riferimento che conferma l'applicazione dell'art. 585, comma 3, c.p.p. anche nel procedimento di sorveglianza: i termini decorrono dall'ultima notifica fra imputato e difensore.
Massime di principio
- Se un provvedimento è notificato solo al condannato e non al difensore, i termini per impugnare devono essere calcolati a partire dall'ultima notificazione valida; la mancata notifica al difensore può rendere tardiva una dichiarazione di inammissibilità e determinare l'annullamento del provvedimento impugnato.
- L'art. 16 d.lgs. n. 286/1998 impone la comunicazione del decreto al difensore: l'omessa comunicazione costituisce vizio rilevante che incide sul diritto di difesa e sui termini processuali.
- In caso di contestazione di tardività basata su difetto di notifica al difensore, è opportuno verificare nei verbali/atti la data e i destinatari delle notifiche; se manca la notifica al difensore si può chiedere l'annullamento e la rimessione degli atti al giudice per il giudizio di merito.
- La Corte può annullare senza rinvio il provvedimento impugnato e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente quando il vizio è di natura formale legato alla notifica e pregiudica il corretto esercizio del diritto di impugnare.
- Nelle faccende di sorveglianza e espulsione, è prudente prevedere la nomina o la verifica della presenza del difensore d'ufficio qualora il soggetto non sia assistito da un difensore di fiducia, per evitare vizi di notifica.
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