Sentenza n. 3/2026 - Bolzano, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento a) del provvedimento del Comune di Bolzano di data 09.05.2025, comunicato in data 13.05.2025, con oggetto “Contratto d’appalto del 30.01.2020 Rep.Com. n. 46763 per la gestione dei servizi necessari al regolare funzionamento della piscina coperta “Karl Dibiasi” e del Lido di Bolzano nonché per l’affidamento in concessione del bar, dei locali destinati all’erogazione di servizi benessere alla persona e degli spazi pubblicitari ivi presenti (CIG 79722783ED) – Vs. istanza di revisione prezzi prot. n. 345992 del 18/11/2024 e n. 135293 del 11/04/2025”, contenente il diniego parziale in relazione alle istanze di revisione prezzi ivi nominate; b) nonché per l’annullamento di ogni altro atto a questo connesso e/o presupposto e/o consequenziale di ogni altro atto inerente, presupposto, antecedente, consequenziale ed esecutivo, ancorché non conosciuto, disposto dagli organi della parte resistente in relazione al procedimento di revisione per cui è causa; nonché per l’accertamento e la declaratoria c) del diritto della ricorrente, in forza del contratto di appalto di data 30.01.2020, alla revisione del prezzo di appalto relativo al secondo e terzo anno del secondo triennio di esecuzione contrattuale nel cui computo venga tenuta in considerazione e riconosciuta anche la variazione dei prezzi relativa al primo anno del secondo triennio di esecuzione contrattuale, come da istanza di data 11.04.2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Clean Solutions S.r.l. in data 24.10.2025: d) del provvedimento del Comune di Bolzano di data 31.07.2025, comunicato in data 01.08.2025, con oggetto “Contratto d’appalto del 01.02.2023 rinnovato per la gestione dei servizi necessari al regolare funzionamento della piscina coperta “Karl Dibiasi” e del Lido di Bolzano nonché per l’affidamento in concessione del bar, dei locali destinati all’erogazione di servizi benessere alla persona e degli spazi pubblicitari ivi presenti (CIG 79722783ED) – Vs. istanze di revisione prezzi del 18/11/2024 prot. n. 345992 e del 14.04.2025 prot. n. 135293 – provvedimento definitivo”, contenente il rigetto parziale delle istanze di revisione prezzi ivi nominate; e) nonché per l’annullamento di ogni altro atto a questo connesso e/o presupposto e/o consequenziale di ogni altro atto inerente, presupposto, antecedente, consequenziale ed esecutivo, ancorché non conosciuto, disposto dagli organi della parte resistente in relazione al procedimento di revisione per cui è causa; nonché per l’accertamento e la declaratoria f) del diritto della ricorrente, in forza del contratto di appalto di data 30.01.2020, alla revisione del prezzo di appalto relativo al primo anno del secondo triennio contrattuale, con ogni conseguenza anche in ordine alla rideterminazione dell’adeguamento revisionale relativo al secondo anno e terzo anno, nel cui computo venga tenuta in considerazione e riconosciuta anche la variazione dei prezzi relativa al primo anno del secondo triennio di esecuzione contrattuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale del 31 luglio 2025 di rigetto parziale delle istanze di revisione prezzi relative al primo, secondo e terzo anno del secondo triennio contrattuale; il ricorso introduttivo riguardava il precedente provvedimento provvisorio del 9 maggio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava il mancato riconoscimento della revisione prezzi relativa al primo anno del secondo triennio di esecuzione del contratto e il conseguente mancato computo della variazione dei prezzi, pari al 9,9% nel periodo gennaio 2022-gennaio 2023, anche per la rideterminazione degli adeguamenti relativi al secondo e terzo anno. Deduceva la violazione dell'art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016, della lex specialis e delle clausole contrattuali sulla revisione prezzi, nonché eccesso di potere per falsità del presupposto, travisamento, erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. La tesi era che la prosecuzione del rapporto, pur denominata dal Comune “rinnovo”, costituisse in realtà una mera proroga: il rapporto era stato prolungato unilateralmente, alle medesime condizioni, senza nuova negoziazione né confronto concorrenziale. La ricorrente deduceva inoltre il difetto di motivazione per il mancato recepimento del parere dell'Agenzia Provinciale per i contratti pubblici, richiesto dal Comune e favorevole alla qualificazione dell'operazione come proroga. Il Comune sosteneva l'inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse, trattandosi di atto provvisorio, e chiedeva comunque il rigetto delle censure.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse attuale e concreto: il provvedimento del 9 maggio 2025 non costituiva un diniego parziale definitivo, ma riconosceva provvisoriamente la revisione per il periodo non controverso e rinviava la decisione complessiva sul primo anno del secondo triennio all'acquisizione del parere ANAC. I motivi aggiunti sono stati invece accolti. Il provvedimento definitivo del 31 luglio 2025 è stato annullato perché il prolungamento del rapporto doveva essere qualificato, in concreto, come proroga e non come rinnovo. Il criterio distintivo è costituito dagli effetti dell'atto e non dal nomen iuris: la proroga comporta il solo differimento del termine finale, lasciando ferme le condizioni originarie; il rinnovo presuppone una nuova negoziazione e la formazione di un nuovo rapporto, eventualmente con modifica delle condizioni. Nel caso concreto erano rimaste inalterate le condizioni contrattuali, il prezzo era invariato e la prosecuzione era stata disposta unilateralmente dal Comune, senza rinegoziazione e senza possibilità per l'appaltatrice di modificare il regolamento negoziale. La clausola di revisione prezzi del contratto originario doveva pertanto applicarsi anche al primo anno del secondo triennio, includendo l'aumento del 9,9% intervenuto tra gennaio 2022 e gennaio 2023, con conseguente rideterminazione degli adeguamenti relativi anche al secondo e terzo anno. Il Comune aveva inoltre illegittimamente omesso di motivare il proprio dissenso rispetto al parere dell'Agenzia Provinciale per i contratti pubblici. La natura facoltativa del parere non escludeva l'obbligo di illustrare le ragioni del suo mancato recepimento; il richiamo a una diversa impostazione in atti difensivi avrebbe costituito motivazione postuma non ammissibile. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016
La clausola contrattuale richiamava l'art. 106 del d.lgs. 50/2016 per la revisione dei prezzi.
La disciplina e la clausola contrattuale sulla revisione prezzi restano operative durante la proroga del rapporto originario, anche per il primo anno del periodo prorogato.
art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016
La clausola contrattuale prevedeva una proroga massima di sei mesi quale tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11.
La proroga tecnica semestrale prevista dal contratto costituisce una fattispecie distinta rispetto al prolungamento triennale oggetto del giudizio e non determina la qualificazione giuridica di quest'ultimo.
art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a.
Il Collegio accerta il diritto della ricorrente “in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a.”.
La controversia relativa alla revisione del prezzo nell'esecuzione del contratto pubblico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 3 l. 241/1990
La ricorrente deduceva la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990.
L'amministrazione deve motivare le ragioni per cui si discosta da un parere consultivo previamente richiesto, anche quando il parere non è vincolante.
art. 7 l.p. 17/1993
La ricorrente deduceva la violazione dell'art. 7 della legge provinciale n. 17/1993.
La motivazione del provvedimento amministrativo deve rendere comprensibili le ragioni della decisione e del mancato recepimento del parere acquisito nel procedimento.
art. 120, comma 10, d.lgs. 36/2023
La ricorrente richiamava la disposizione come normativa sopravvenuta, tesa a qualificare come proroga l'opzione per l'esecuzione delle prestazioni per un ulteriore periodo agli stessi prezzi, patti e condizioni.
Il richiamo è utilizzato come elemento sistematico a sostegno della distinzione sostanziale tra proroga e rinnovo, senza costituire la disciplina ratione temporis direttamente applicata alla fattispecie.
Massime di principio
- La distinzione tra proroga e rinnovo di un contratto pubblico deve essere effettuata sulla base degli effetti sostanziali dell'atto, non del nomen iuris: la proroga differisce il termine finale lasciando invariato il regolamento negoziale, mentre il rinnovo presuppone una nuova negoziazione e la costituzione di un nuovo rapporto giuridico.
- Quando il prolungamento del contratto pubblico è disposto unilateralmente alle medesime condizioni originarie, senza rinegoziazione del prezzo o delle altre clausole, esso costituisce proroga del rapporto precedente, anche se formalmente denominato rinnovo.
- In caso di proroga del contratto pubblico, la clausola di revisione prezzi contenuta nel contratto originario continua ad applicarsi per l'intero periodo prorogato; pertanto, se ne ricorrono i presupposti, deve essere considerata anche la variazione maturata nel primo anno del periodo prorogato e tale variazione deve concorrere alla rideterminazione degli adeguamenti successivi.
- L'amministrazione che abbia richiesto e acquisito un parere consultivo non vincolante deve motivare specificamente le ragioni del proprio eventuale discostamento; l'omessa considerazione del parere e l'assenza di un percorso argomentativo sul dissenso determinano il difetto di motivazione del provvedimento finale.
- Le ragioni poste a fondamento della decisione amministrativa non possono essere introdotte per la prima volta negli atti difensivi del giudizio, quando ciò comporti un'integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato.
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