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Sentenza

Sentenza n. 13719/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’OTTEMPERANZA della sentenza n. 3439/2025, emessa dal Tribunale di Roma, sez. lav., il 21.03.2025, all’esito del giudizio iscritto al R.G. n° 22029/2023/LAV, passata in giudicato, ad esclusione del capo di condanna delle spese poiché già liquidate - CARTA DOCENTE

Giustizia amministrativa202602057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, n. 3439/2025, passata in giudicato, relativa alla Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 3439/2025 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, passata in giudicato, escludendo il capo relativo alle spese, già liquidate. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione all'obbligo di conformarsi al giudicato. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio non si sono costituiti e non hanno fornito chiarimenti o indicazioni circa l'esecuzione della pronuncia civile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha precisato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., l'ottemperanza può essere proposta per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Quando il giudicato proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo e deve limitarsi ad accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza integrare il contenuto della sentenza né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Ritenuto provato l'inadempimento sulla base dell'allegazione della ricorrente e della mancata contestazione o spiegazione da parte dell'Amministrazione, il Tribunale ha condannato il Ministero a dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il potere di provvedere entro i successivi 90 giorni in caso di persistente inadempimento, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre Amministrazioni. Non ha applicato la penalità di mora, ritenendo insussistenti allo stato i relativi presupposti, ferma la possibilità di richiederla in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro di spese processuali, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario

    La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza civile passata in giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione sia tenuta a conformarsi al relativo contenuto.
  • Quando l'ottemperanza riguarda una sentenza civile passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il giudizio amministrativo ha natura meramente esecutiva: il giudice deve limitarsi ad accertare l'inadempimento o l'elusione del giudicato, senza integrare la pronuncia civile o svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • L'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore del giudicato, accompagnata dalla mancata produzione di chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione da parte dell'amministrazione debitrice, è sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda di ottemperanza secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo il termine per l'intervento sostitutivo e attribuendogli, ove necessario, la possibilità di superare il dissenso di altre amministrazioni coinvolte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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