Sentenza del 12/01/2017 n. 571 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava il recupero di un credito d’imposta utilizzato per tre lavoratori nell’anno 2003. Deduceva, tra l’altro, l’insufficiente motivazione dell’atto di recupero per richiamo a un processo verbale di constatazione asseritamente privo degli allegati, la violazione delle regole sull’onere della prova relativamente ai requisiti del credito e l’illegittima compensazione delle spese di giudizio. Il credito richiedeva la prova dei presupposti previsti dalla normativa, tra cui lo stato di disoccupazione dei lavoratori nei ventiquattro mesi precedenti l’assunzione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione dell’atto, poiché il processo verbale completo degli allegati risultava consegnato alla società al termine della verifica. Ha dichiarato inammissibili le censure sull’onere della prova, precisando che, trattandosi di agevolazione fiscale, spettava al contribuente dimostrare i fatti costitutivi del credito e che non era stata contestata una diversa distribuzione dell’onere, ma la valutazione delle prove. Ha inoltre ritenuto legittima la compensazione delle spese, in presenza di soccombenza reciproca: la definizione automatica aveva precluso gli accertamenti per gli anni 2001 e 2002, mentre per il 2003 il recupero era stato ritenuto legittimo. La società è stata condannata a rimborsare all’Agenzia delle Entrate 4.000 euro di spese, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 7, comma 5, lett. b)
La disposizione disciplina i presupposti per il riconoscimento del credito d’imposta per nuove assunzioni; nel caso concreto, tali presupposti non sono stati ritenuti dimostrati per l’anno 2003.
Legge n. 407 del 1990, art. 8, comma 9
Il beneficio richiedeva, tra gli altri requisiti, che i lavoratori si trovassero in stato di disoccupazione nei ventiquattro mesi precedenti l’assunzione.
Legge n. 241 del 1990, art. 3
L’obbligo di motivazione dell’atto amministrativo è stato ritenuto rispettato, poiché il processo verbale richiamato per relationem era stato consegnato completo degli allegati.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Le garanzie del contribuente in materia di motivazione e conoscibilità degli atti non risultano violate quando il documento richiamato nell’atto è stato effettivamente portato a conoscenza del contribuente con i relativi allegati.
Articolo 2697 del codice civile
La violazione della norma sussiste solo quando il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata. Nelle controversie sulle agevolazioni fiscali, il contribuente deve provare i fatti costitutivi del beneficio richiesto.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
La norma sui poteri istruttori e sull’acquisizione della prova nel processo tributario non impone all’Amministrazione di provare i requisiti positivi di un’agevolazione richiesta dal contribuente, quando tali requisiti devono essere dimostrati dal beneficiario.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15
La disciplina delle spese processuali consente la compensazione in caso di soccombenza reciproca; la valutazione delle proporzioni e della misura della compensazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Articolo 92, comma 2, del codice di procedura civile
In presenza di soccombenza reciproca, il giudice può compensare in tutto o in parte le spese senza dover rispettare una proporzione matematica tra le domande accolte e la ripartizione delle spese.
Massime di principio
- Chi invoca un credito d’imposta o un’altra agevolazione fiscale deve provare tutti i requisiti costitutivi del beneficio, inclusi quelli relativi alla posizione dei lavoratori o ai periodi temporali richiesti dalla legge.
- La contestazione dell’onere della prova è diversa dalla contestazione della valutazione delle prove: la violazione dell’articolo 2697 del codice civile ricorre solo se l’onere è stato assegnato alla parte sbagliata.
- Un atto di recupero può essere motivato mediante rinvio a un processo verbale di constatazione, purché il verbale e i documenti essenziali richiamati siano stati effettivamente messi a disposizione del contribuente.
- In sede di legittimità non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito, salvo specifici vizi processuali o motivazionali nei limiti consentiti.
- La definizione automatica delle pendenze fiscali può impedire ulteriori accertamenti per gli anni interessati, ma non necessariamente produce effetti sugli anni d’imposta non coperti dalla definizione.
- La compensazione delle spese può essere disposta in caso di soccombenza reciproca e la relativa valutazione discrezionale del giudice di merito è difficilmente censurabile in cassazione.
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