Cassazione Penale, Sentenza n. 18371/2022 del 09/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13/09/2021 con cui il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena applicato a Cariolo Placido con sentenza del 15/06/2012. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore avv. Antonio Salvatore Scordo, deduceva la violazione degli artt. 666, commi 3 e 4, 178 e 179 c.p.p., perché la revoca è stata disposta de plano senza la fissazione di un'udienza in camera di consiglio partecipata, con conseguente omessa citazione del condannato e assenza obbligatoria del difensore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha dichiarato che la revoca della sospensione condizionale pronunciata senza fissare udienza in camera di consiglio è affetta da nullità assoluta, in quanto determina l'omessa citazione del condannato e l'assenza del difensore la cui presenza è obbligatoria. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la vicenda rinviata al Tribunale di Messina per nuovo giudizio in contraddittorio tra le parti.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
applicata la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
richiama l'origine della sentenza che aveva concesso la sospensione condizionale: la misura era stata applicata mediante il procedimento speciale previsto dall'art. 444 c.p.p.
art. 666 c.p.p., commi 3 e 4
violazione degli artt. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
l'art. 666 stabilisce le modalità dei procedimenti di esecuzione davanti al giudice dell'esecuzione; secondo la Corte, la revoca della sospensione condizionale senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio e senza la partecipazione obbligatoria del difensore viola tali prescrizioni e determina nullità assoluta
artt. 178 e 179 c.p.p.
violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
artt. relativi alle modalità di svolgimento dibattimentale/assistenza difensiva e notificazioni nel procedimento: la mancata osservanza di tali garanzie (citazione e presenza del difensore) è stata ritenuta dalla Corte elemento che determina la nullità dell'atto di revoca
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena pronunciata dal giudice dell'esecuzione richiede la fissazione di un'udienza in camera di consiglio e la citazione del condannato: l'omissione di tale fase procedurale determina una nullità assoluta.
- L'assenza del difensore in procedimenti di esecuzione che incidono sui diritti fondamentali del condannato è rilevante: la presenza dell'avvocato è obbligatoria e la sua esclusione può invalidare il provvedimento.
- La nullità derivante dalla mancata osservanza delle regole di cui all'art. 666 c.p.p. è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e può condurre all'annullamento dell'atto con rinvio per nuovo giudizio.
- Se il giudice dispone la revoca 'de plano' (senza udienza partecipata), il difensore dovrebbe tempestivamente impugnare chiedendo l'annullamento: la giurisprudenza di legittimità è consolidata sul punto.
- In caso di annullamento per vizi procedurali, la soluzione non è l'assoluzione automatica ma il rinvio al giudice dell'esecuzione per un nuovo giudizio nel contraddittorio tra le parti.
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