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Sentenza

Sentenza n. 1629/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento prot. n. 26990 del 12 dicembre 2024 del Comune di Cerea, recante «Autorizzazione al trasferimento della sede della farmacia S. Vito dei dott.ri Andrea Prandini e Maurizio Prandini & C. snc dai locali di via Mantova n. 66 ai locali di via Mantova n. 30, nell’ambito della propria sede territoriale», comunicato alle ricorrenti con nota del Comune di Cerea prot. n. 235 del 7 gennaio 2025, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento alla suddetta autorizzazione presupposto, conseguente e/o successivo e/o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202500317

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione al trasferimento della farmacia San Vito dai locali di via Mantova n. 66 ai locali di via Mantova n. 30

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti, titolari delle sedi farmaceutiche n. 1 e n. 2 del Comune, hanno impugnato l'autorizzazione comunale al trasferimento della farmacia San Vito, sede farmaceutica n. 5, istituita per servire il quartiere San Vito. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 1, comma 4, della legge n. 475 del 1968, sostenendo che i nuovi locali di via Mantova n. 30 fossero esterni all'ambito territoriale della sede farmaceutica n. 5 e ricadessero invece nel centro urbano. Hanno richiamato una perizia di parte secondo cui il confine del quartiere sarebbe costituito dallo scolo Canossa, nonché le indicazioni contenute nel Piano di Assetto del Territorio e nel Piano degli Interventi. Hanno inoltre dedotto un difetto di istruttoria, contestando il richiamo comunale alla deliberazione consiliare istitutiva dei Consigli di Quartiere, ritenuta non più rilevante dopo la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale operata dalla legge n. 191 del 2009. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dei principi di capillarità del servizio farmaceutico e di equa distribuzione delle farmacie sul territorio, sostenendo che il trasferimento avrebbe privato il quartiere San Vito della farmacia istituita per i suoi residenti e avrebbe determinato un'irragionevole concentrazione di tre farmacie nel centro cittadino.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambi i motivi. Quanto al primo, ha applicato l'art. 1, comma 4, della legge n. 475 del 1968, secondo cui il trasferimento deve avvenire nell'ambito della stessa sede farmaceutica e a una distanza non inferiore a 200 metri dagli altri esercizi. Poiché il requisito della distanza non era contestato, la controversia riguardava l'appartenenza dei nuovi locali alla stessa sede. Il Collegio ha rilevato che la farmacia San Vito era stata istituita nel quartiere San Vito e che la deliberazione consiliare n. 69 del 1976 indicava via Mantova dai numeri 26 e 51 tra le strade del quartiere. Ha quindi ritenuto che il civico n. 30 rientrasse nel quartiere, essendo superiore al n. 26, così come vi rientrava il precedente civico n. 66. La riforma introdotta dal d.l. n. 1 del 2012 ha superato la rigorosa perimetrazione della pianta organica, sostituendola con l'individuazione di zone, ma non ha eliminato il vincolo del trasferimento nell'ambito della sede o zona di riferimento. Il richiamo alla deliberazione del 1976 era adeguatamente recepito nella motivazione comunale. La soppressione dei Consigli di Quartiere non ha comportato il venir meno della ripartizione territoriale in quartieri, poiché ha inciso sull'organo di decentramento e non sulla suddivisione territoriale, ritenuta avente funzione ricognitiva. Il PAT e il PI non sono stati considerati decisivi, perché suddividono il territorio per finalità urbanistiche diverse. La perizia di parte è stata ritenuta una mera allegazione priva di autonoma efficacia probatoria. Quanto al secondo motivo, il TAR ha considerato che la distanza tra la vecchia e la nuova sede era di soli 240 metri e che la precedente collocazione era già marginale rispetto al quartiere. Tale spostamento non era idoneo né a privare il quartiere del servizio farmaceutico né a creare una concentrazione illogica di farmacie nel centro urbano. Il nuovo locale, inoltre, offriva maggiori possibilità di parcheggio e sosta, risultando potenzialmente più accessibile per anziani e persone con limitata capacità di movimento. Il ricorso è stato definitivamente respinto; le spese sono state compensate per la complessità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 4, legge n. 475/1968

    Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell’ambito della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione deve farne domanda all’autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell’ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri.

    Il trasferimento è legittimo solo se il nuovo locale resta nell'ambito della medesima sede farmaceutica e rispetta la distanza minima di 200 metri dagli altri esercizi. Nel caso concreto, il requisito territoriale è stato ritenuto soddisfatto perché entrambi i civici ricadevano nel quartiere San Vito.

  • art. 1, comma 2, legge n. 475/1968

    Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.

    La disposizione è richiamata quale criterio generale di rapporto tra popolazione e numero delle farmacie.

  • art. 2, comma 1, legge n. 475/1968, come riscritto dall'art. 11 d.l. n. 1/2012

    Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

    La disciplina successiva al d.l. n. 1 del 2012 valorizza l'accessibilità e l'equa distribuzione territoriale, sostituendo il precedente modello fondato sulla rigorosa perimetrazione della pianta organica con l'individuazione di zone.

  • art. 2, comma 186, lett. b), legge n. 191/2009

    La soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale incide sugli organi dei Consigli di Quartiere, ma non determina necessariamente il superamento della preesistente ripartizione territoriale in quartieri.

Massime di principio

  • Il trasferimento di una farmacia ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 475 del 1968 è legittimo solo se il nuovo locale resta nell'ambito della stessa sede o zona farmaceutica per la quale l'autorizzazione è stata rilasciata e rispetta la distanza minima prevista dalla legge.
  • Dopo la riforma dell'ordinamento farmaceutico introdotta dal d.l. n. 1 del 2012, la sede farmaceutica non richiede necessariamente una rigorosa delimitazione mediante confini puntuali della pianta organica; può essere individuata anche attraverso il riferimento a una località o zona, purché sia possibile verificare la coerenza territoriale del trasferimento.
  • La soppressione degli organi di decentramento comunale non comporta, di per sé, l'abrogazione della ripartizione territoriale del Comune in quartieri, quando tale ripartizione abbia autonoma funzione ricognitiva e non dipenda esclusivamente dall'esistenza dell'organo soppresso.
  • Nel valutare la legittimità del trasferimento di una farmacia rispetto ai principi di capillarità ed equa distribuzione del servizio, occorre considerare concretamente la distanza tra la vecchia e la nuova sede, la collocazione delle farmacie nel territorio e l'accessibilità effettiva del nuovo locale; uno spostamento limitato, che non priva il quartiere del servizio e migliora l'accessibilità per gli utenti, non determina necessariamente una concentrazione illegittima.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieOrganizzazione del servizio sanitarioMotivazione del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

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