Sentenza del 27/03/2017 n. 2428 - Comm. Trib. Prov. Milano
Mancata comunicazione avviso bonario - Pregiudizio al diritto di difesa - Invalidità della cartella - Non sussistono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata ricezione dell'avviso bonario non determina, di per sé, l'invalidità della cartella né una lesione del diritto di difesa quando il contribuente abbia comunque impugnato la cartella contestando nel merito la pretesa tributaria. Tuttavia, deve essere riconosciuta la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista per il pagamento effettuato a seguito dell'avviso bonario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'invalidità della cartella di pagamento per la mancata comunicazione dell'avviso bonario previsto dall'art. 36-ter del d.P.R. 600/1973, sostenendo che tale omissione avesse leso il proprio diritto di difesa e impedito di definire la posizione beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Norme richiamate
Art. 36-ter del d.P.R. 600/1973
La comunicazione dell'esito del controllo formale e l'invito al pagamento con sanzioni ridotte non costituiscono, in ogni caso, un presupposto indefettibile di validità della successiva cartella quando il contribuente abbia potuto esercitare concretamente il diritto di difesa.
Massime di principio
- La mancata comunicazione dell'avviso bonario non comporta automaticamente l'annullamento della cartella di pagamento.
- Per dimostrare una lesione del diritto di difesa occorre evidenziare un pregiudizio concreto e non la sola omissione formale della comunicazione.
- L'impugnazione della cartella nel merito della pretesa indica, in linea generale, che il contribuente ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa.
- Anche quando la cartella resta valida, il contribuente può avere diritto alla riduzione delle sanzioni prevista per il pagamento effettuato dopo l'avviso bonario.
- La questione della riduzione delle sanzioni deve essere distinta da quella della validità della cartella: l'omissione può non eliminare il debito, ma può incidere sul trattamento sanzionatorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 mar 2017Sentenza del 27/03/2017 n. 44 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 27 mar 2017Sentenza del 27/03/2017 n. 49 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 27 mar 2017Sentenza del 27/03/2017 n. 118 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 27 mar 2017Sentenza del 27/03/2017 n. 155 - Comm. Trib. Prov. Aquila
- Sentenza · 27 mar 2017Sentenza del 27/03/2017 n. 245 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 27 mar 2017Sentenza del 27/03/2017 n. 802 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →