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Sentenza

Sentenza del 27/03/2017 n. 2428 - Comm. Trib. Prov. Milano

Mancata comunicazione avviso bonario - Pregiudizio al diritto di difesa - Invalidità della cartella - Non sussistono.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La mancata ricezione dell'avviso bonario non determina, di per sé, l'invalidità della cartella né una lesione del diritto di difesa quando il contribuente abbia comunque impugnato la cartella contestando nel merito la pretesa tributaria. Tuttavia, deve essere riconosciuta la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista per il pagamento effettuato a seguito dell'avviso bonario.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'invalidità della cartella di pagamento per la mancata comunicazione dell'avviso bonario previsto dall'art. 36-ter del d.P.R. 600/1973, sostenendo che tale omissione avesse leso il proprio diritto di difesa e impedito di definire la posizione beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Norme richiamate

  • Art. 36-ter del d.P.R. 600/1973

    La comunicazione dell'esito del controllo formale e l'invito al pagamento con sanzioni ridotte non costituiscono, in ogni caso, un presupposto indefettibile di validità della successiva cartella quando il contribuente abbia potuto esercitare concretamente il diritto di difesa.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione dell'avviso bonario non comporta automaticamente l'annullamento della cartella di pagamento.
  • Per dimostrare una lesione del diritto di difesa occorre evidenziare un pregiudizio concreto e non la sola omissione formale della comunicazione.
  • L'impugnazione della cartella nel merito della pretesa indica, in linea generale, che il contribuente ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa.
  • Anche quando la cartella resta valida, il contribuente può avere diritto alla riduzione delle sanzioni prevista per il pagamento effettuato dopo l'avviso bonario.
  • La questione della riduzione delle sanzioni deve essere distinta da quella della validità della cartella: l'omissione può non eliminare il debito, ma può incidere sul trattamento sanzionatorio.

Testo integrale

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