Cassazione Civile, Ordinanza n. 24410/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente pubblico, già licenziato dall'amministrazione in conseguenza di una condanna penale e poi destinatario di un secondo provvedimento espulsivo fondato su ulteriori addebiti disciplinari, ha agito nei confronti della Presidenza del Consiglio chiedendo il risarcimento dei danni ex art. 2 l. n. 117/1988 per asserita colpa grave del giudice amministrativo d'appello, che avrebbe rigettato illegittimamente il suo ricorso avverso il licenziamento. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 352 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere invalida o inidonea la richiesta di discussione orale inserita nella memoria di replica e non in un atto autonomo indirizzato al Presidente della Corte; con il secondo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e vizio motivazionale, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato l'asserita tardività e nullità del secondo licenziamento, la pretesa impossibilità per la p.a. di riattivare il procedimento disciplinare dopo il termine decadenziale e il fatto che la sentenza fosse sostanzialmente adesiva alle difese dell'Avvocatura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nel testo applicabile ratione temporis dell'art. 352 c.p.c., la richiesta di discussione orale doveva essere sì formulata al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche riproposta direttamente al Presidente della Corte alla scadenza del termine per le memorie di replica; non è sufficiente inserirla nella memoria di replica, perché ciò non assicura il corretto e immediato destinatario dell'istanza. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché in parte colpito dalla preclusione della doppia conforme, in parte diretto a censurare la mancata confutazione di argomenti difensivi e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo, e comunque privo dei profili di anomalia motivazionale rilevanti ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. come delimitato dalle Sezioni Unite. Conseguentemente ha posto le spese a carico del ricorrente, ha applicato la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 l. n. 117/1988
nel testo applicabile ratione temporis
è la base normativa dell'azione di responsabilità per colpa grave del giudice proposta contro lo Stato; il giudice di merito ha escluso la responsabilità, e la Cassazione non ha ravvisato errori nel rigetto
art. 352 c.p.c.
la richiesta di discussione orale in appello deve essere formulata al momento della precisazione delle conclusioni e poi riproposta direttamente al Presidente della Corte alla scadenza del termine per le memorie di replica; non è sufficiente inserirla nella memoria di replica
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura processuale, senza che la Corte ravvisi violazioni
art. 360 n. 5 c.p.c.
il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione o la mancata confutazione di singoli argomenti difensivi
art. 348-ter c.p.c.
la doppia pronuncia conforme preclude la denuncia del vizio di omesso esame di fatti decisivi
art. 385, comma 1, c.p.c.
base per la condanna alle spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
la conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata giustifica la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata e il pagamento di una somma in favore della controparte e della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nell'appello disciplinato dal testo previgente dell'art. 352 c.p.c., la richiesta di discussione orale deve essere portata direttamente a conoscenza del Presidente della Corte con una riproposizione autonoma e tempestiva; l'inserimento nell'atto di replica non soddisfa la funzione dell'istanza.
- Il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., come riformulato, non copre la mera inadeguatezza argomentativa né l'omessa replica a tutte le tesi difensive, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, nei rigorosi limiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
- In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di fatti decisivi è preclusa, salvo i casi eccezionali consentiti dalla disciplina processuale applicabile.
- La conformità della decisione alla proposta del consigliere relatore, nel procedimento accelerato, può comportare l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.
- La mancata confutazione specifica di ciascun argomento difensivo non determina, di per sé, nullità o vizio della sentenza, se la motivazione complessiva consente di comprendere la ratio decidendi.
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