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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19501/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva assolto dal capo A perché il fatto non sussiste e, per il capo B, già riqualificato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990, aveva rideterminato la pena in mesi otto di reclusione ed euro 1.200 di multa. Con tre motivi ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto integrata una cessione di stupefacente sulla base di un ragionamento indiziario, mentre egli sarebbe stato solo acquirente e consumatore per uso personale; in subordine, la condotta avrebbe al più integrato una mera connivenza non punibile. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati, perché volti a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e perché la motivazione di merito aveva già escluso sia l'uso personale sia la mera connivenza, valorizzando che il ricorrente era stato visto tentare di ostacolare l'accesso dei militari all'abitazione, dove erano presenti più persone attorno a un tavolo con un bilancino e vi erano stati ingressi di giovani per pochi minuti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che le censure reiteravano questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza indicare specifici travisamenti probatori o reali criticità della motivazione, e tendevano invece a una nuova valutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    Delimita i motivi deducibili in cassazione; non consente una mera rilettura del merito né censure generiche prive di specifici travisamenti o vizi della motivazione.

  • art. 73, comma 5, DPR 309/1990

    La condotta relativa al capo B era già stata riqualificata nella fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili doglianze che mirino, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto.
  • Per censurare utilmente la motivazione della sentenza impugnata occorre indicare specifiche criticità logiche o precisi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; la semplice riproposizione di argomenti difensivi già disattesi è insufficiente.
  • In materia di stupefacenti, la mera allegazione dell'acquisto o dell'uso personale non prevale quando la motivazione di merito valorizzi elementi fattuali incompatibili con tale tesi e coerenti con una partecipazione alla detenzione o alla cessione.
  • La configurabilità della mera connivenza non punibile richiede un comportamento meramente passivo; quando l'agente tenga condotte di ostacolo o di agevolazione concreta dell'attività illecita, può ravvisarsi un concorso punibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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