Cassazione Civile, Ordinanza n. 35295/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2014 emesso nei confronti di una società per IVA e IRAP, con contestazione di indebita deduzione di costi relativi a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. In conseguenza dell'accertamento societario, furono emessi anche avvisi di accertamento IRPEF nei confronti di alcuni soci, e i relativi giudizi furono riuniti. La CTP rigettò i ricorsi e la CTR confermò. In cassazione la parte contribuente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993, dell'art. 1 D.Lgs. n. 74/2000, dell'art. 53 Cost. e dell'art. 109 TUIR, sostenendo che la CTR non avrebbe esaminato la perizia di parte e avrebbe erroneamente svalutato la documentazione relativa alle fatture, ai contratti e agli stati di avanzamento lavori; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993, dell'art. 1 D.Lgs. n. 74/2000 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che non fosse stato assolto l'onere di individuare la quota di ricavi correlabile ai costi disconosciuti e che, comunque, le operazioni dovevano qualificarsi come soggettivamente inesistenti e non oggettivamente inesistenti; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., deducendo che spettasse all'Amministrazione dimostrare l'insussistenza dei costi e che tale prova non fosse stata offerta, neppure con riguardo ai ricavi e alla possibilità di eseguire i lavori pubblici appaltati. La Corte ha ricostruito che la CTR aveva valorizzato plurimi elementi presuntivi dell'Ufficio: l'assenza, in capo alla società emittente le fatture, di mezzi, personale, sede e beni strumentali; le intercettazioni che evidenziavano una prassi di emissione di fatture e restituzione di denaro in contanti previa trattenuta di una percentuale; il rinvenimento di ingenti somme in contanti; l'emissione di fatture per importi elevatissimi per acquisti quasi esclusivamente estranei al settore edile. La CTR aveva inoltre ritenuto non provata dalla contribuente l'effettività delle operazioni e, in particolare, l'intervento di soggetti, tempi, luoghi e modalità concrete delle trattative e dei trasporti, mentre la perizia di parte era stata considerata un mero esame formale di documenti facilmente falsificabili.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, e comunque infondati, i motivi che miravano in sostanza a ottenere un nuovo esame del merito e delle prove. Ha affermato che la CTR aveva correttamente valorizzato gli elementi presuntivi dell'Ufficio per qualificare le operazioni come oggettivamente inesistenti, con conseguente inversione dell'onere probatorio a carico della contribuente. Ha ribadito che, in presenza di prova presuntiva dell'inesistenza oggettiva delle operazioni, non sono sufficienti la fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o i mezzi di pagamento per dimostrarne l'effettività. Ha inoltre chiarito che, se la contestazione è di operazioni oggettivamente inesistenti, non può essere convertita in giudizio in una contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti per invocare la disciplina più favorevole dell'art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993. La conseguenza è stata la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati per censurare l'apprezzamento delle prove; la Corte precisa che non è sindacabile in cassazione il mero cattivo esercizio della valutazione delle prove non legali, mentre è denunciabile solo l'errore di percezione del contenuto della prova o l'anomalia motivazionale nei limiti dell'art. 360 c.p.c.
art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993
La Corte ribadisce che la norma, come modificata nel 2012, consente la deduzione dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, nei limiti dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità, ma esclude la deducibilità dei costi riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti.
art. 8 D.L. n. 16 del 2012
Richiamato quale fonte della modifica dell'art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993; la Corte ne applica la disciplina solo entro l'ambito delle operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 1 D.Lgs. n. 74 del 2000
Richiamato nel ricorso, ma non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte oltre al contesto della contestazione fiscale.
art. 53 Cost.
Richiamato nel ricorso in tema di capacità contributiva, senza autonoma elaborazione decisiva nella motivazione.
art. 109 TUIR
Richiamato nel ricorso per la deducibilità dei costi; la Corte osserva che la deduzione richiede comunque effettività e inerenza e che la regolarità formale non basta a dimostrare la realtà dell'operazione.
art. 2697 c.c.
La Corte afferma che, una volta che l'Amministrazione abbia dimostrato, anche per presunzioni, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, l'onere di provare l'effettività delle operazioni e la spettanza della deduzione/ detrazione si sposta sul contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato come parametro di legittimità per i motivi di violazione di legge; la Corte esclude che le censure veicolino una reale violazione di norme, trattandosi piuttosto di richiesta di rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per chiarire che solo l'errore di percezione della prova o l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante possono integrare il vizio, non la contestazione della sufficienza o persuasività della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per precisare che è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insoddisfazione per la valutazione delle prove.
Massime di principio
- In materia tributaria, quando l'Ufficio dimostri con elementi anche presuntivi che le operazioni fatturate sono oggettivamente inesistenti, l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni e la deducibilità dei relativi costi si sposta sul contribuente.
- La fattura, la regolarità formale della contabilità e l'uso di mezzi di pagamento tracciabili non sono di per sé sufficienti a provare l'effettività dell'operazione, poiché tali strumenti possono essere impiegati per simulare operazioni fittizie.
- La disciplina più favorevole della deducibilità dei costi prevista per le operazioni soggettivamente inesistenti non è applicabile alle operazioni oggettivamente inesistenti; non è consentito riqualificare in cassazione la contestazione dell'Ufficio per mutare il regime probatorio e sostanziale applicabile.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito delle prove o della perizia di parte; il sindacato della Cassazione riguarda solo errori di diritto, errori di percezione del contenuto della prova o anomalie motivazionali nei ristretti limiti processuali.
- La perizia di parte non ha efficacia probatoria vincolante e, al pari di un documento proveniente da terzo, costituisce solo un elemento indiziario rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito.
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