Cassazione Civile, Ordinanza n. 31992/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha emesso un avviso di accertamento recuperando imposta su una plusvalenza immobiliare realizzata dalla vendita di un appartamento avvenuta nel 2008, a distanza di meno di cinque anni dall'acquisto del 2006. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado e il rigetto dell'appello in CTR, che aveva valorizzato l'uso abitativo dell'immobile da parte del nucleo familiare in un arco temporale anche anteriore all'acquisto del bene da parte del venditore ricorrente. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 67 e dell'art. 10, comma 3-bis, del TUIR e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva considerato circostanze irrilevanti perché riferite a periodi precedenti l'acquisto del contribuente e che, nel periodo 2006-2008, né il contribuente né il fratello avevano abitato nell'immobile. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione illogica ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 360 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione perché verifichi, limitatamente al periodo compreso tra l'acquisto e la rivendita dell'immobile, se il contribuente abbia fornito la prova dell'utilizzazione dell'unità immobiliare come abitazione principale propria o dei familiari. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. b), D.P.R. 917/1986
Sono redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
L'esenzione dalla tassazione della plusvalenza opera solo se l'immobile è stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo compreso tra acquisto e cessione; non rilevano periodi anteriori all'acquisto del bene da parte del cedente.
art. 10, comma 3-bis, D.P.R. 917/1986
Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 67 TUIR; il testo della sentenza non ne esplicita autonomamente il contenuto, ma lo collega alla disciplina della plusvalenza immobiliare e della relativa esclusione.
art. 2697 c.c.
Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova: spetta al contribuente dimostrare la sussistenza dei presupposti dell'agevolazione/esenzione, ossia l'utilizzo dell'immobile come abitazione principale nel periodo rilevante.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Invocato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; il relativo motivo è stato tuttavia assorbito dopo l'accoglimento del primo motivo.
art. 36, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma processuale sulla motivazione della sentenza, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 380-bis c.p.c.
Citatato per la procedura camerale non partecipata e per la regolare instaurazione del contraddittorio sulla proposta del relatore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale evocata quale motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In tema di plusvalenza da cessione di immobile acquistato e rivenduto entro cinque anni, l'esclusione da imposizione opera solo se l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorrente tra acquisto e cessione.
- Ai fini dell'agevolazione/esenzione fiscale, il periodo rilevante decorre dalla data di acquisto dell'immobile da parte del cedente e si arresta alla data della rivendita; non possono essere considerati periodi anteriori al momento in cui il soggetto è divenuto proprietario.
- Quando il bene è stato acquistato e rivenduto entro il quinquennio, grava sul contribuente l'onere di provare i fatti costitutivi dell'eccezione alla tassazione, cioè l'effettiva destinazione ad abitazione principale propria o familiare nel periodo rilevante.
- Il giudice di merito, nel verificare la spettanza dell'agevolazione, deve circoscrivere l'accertamento al periodo in cui il contribuente ha avuto la titolarità del bene, senza valorizzare elementi fattuali riferiti a epoche anteriori.
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