Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03219/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Genova del 7 marzo 2021. Il difensore ha censurato la motivazione per carenza, contraddittorietà e genericità, sostenendo che delle quattro condanne definitive richiamate dal pubblico ministero due erano già irrevocabili prima della sentenza di primo grado e, pur cumulandosi, non avrebbero impedito la concessione del beneficio ai sensi dell'art. 164, comma 4, cod. pen.; le altre due, divenute irrevocabili dopo la sentenza di primo grado, non potevano invece ostare al beneficio già legittimamente concesso dal giudice di primo grado. È stato inoltre dedotto che la revoca in sede esecutiva è illegittima quando la causa ostativa era nota al giudice d'appello, sebbene non devoluta in impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca della sospensione condizionale disposta dal giudice dell'esecuzione, rilevando che due condanne definitive, già intervenute anteriormente alla sentenza di primo grado, costituivano di per sé una causa ostativa alla concessione del beneficio secondo l'interpretazione giurisprudenziale (anche ove il beneficio non fosse stato applicato alla prima condanna). Inoltre la sopravvenienza di ulteriori due condanne irrevocabili tra la pronuncia di primo grado e il passaggio in giudicato rafforza la legittimità della revoca. La Corte ha richiamato la normativa che attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di revoca (art. 674 cod. proc. pen., comma 1-bis) e il principio espresso dalla Sez. U, n. 36460/2024 secondo cui la revoca in sede esecutiva è legittima anche se la causa ostativa era nota al giudice d'appello ma non era stata devoluta in impugnazione. Il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 3, cod. pen.

    Stabilisce che la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto quando è stata concessa in presenza di cause ostative previste dall'art. 164, comma 4; autorizza la revoca in presenza delle condizioni previste.

  • art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di revocare la sospensione condizionale della pena quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 168, comma 3, cod. pen.; lo scopo è contrastare concessioni illegittime dovute a tardivo aggiornamento del casellario giudiziale.

  • art. 164, commi 2 (n.1) e 4, cod. pen.

    Il comma 2 (n.1) vieta la concessione della sospensione condizionale a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto; il comma 4 tempera il divieto nel caso di cumulo con una successiva condanna purché la pena complessiva non ecceda i limiti dell'art. 163, consentendo in taluni casi la concessione.

  • art. 163, cod. pen.

    Fissa i limiti massimi (in termini di pena) entro i quali è ammissibile la sospensione condizionale; è il parametro di comparazione per il cumulo previsto dall'art. 164, comma 4.

  • Sez. 5, n. 41645 del 27/06/2014, Timis

    la concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso preclusa a chi abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto, anche quando il beneficio non è stato applicato in relazione alla prima condanna, ed indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione come determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare

    Giurisprudenza che interpreta il divieto di cui all'art. 164 in senso restrittivo: due condanne definitive a pena detentiva precludono in generale il beneficio, salvo la specifica eccezione di cumulo disciplinata dal comma 4.

  • Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari

    è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d'appello, non investito dell'impugnazione sul punto

    Principio di diritto secondo cui la revoca in sede esecutiva è ammissibile anche quando la causa ostativa era nota al giudice d'appello ma non devoluta in impugnazione; l'assenza di valutazione in sede d'appello non impedisce l'intervento del giudice dell'esecuzione.

  • Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo

    Richiamata in motivazione come precedente che individua la ratio dell'intervento esecutivo: contrastare ripetute e illegittime concessioni della sospensione condizionale dovute a ritardi nell'aggiornamento del casellario giudiziale.

Massime di principio

  • La sospensione condizionale della pena è preclusa in presenza di cause ostative previste dall'art. 164; solo il meccanismo del cumulo previsto dal comma 4 può renderla compatibile in casi specifici.
  • Il giudice dell'esecuzione ha il potere di revocare la sospensione condizionale (art. 674 cod. proc. pen., comma 1-bis) quando la stessa è stata concessa in violazione delle norme sostanziali (art. 168, comma 3, cod. pen. richiamando art. 164).
  • La revoca in sede esecutiva è legittima anche se la causa ostativa era nota al giudice d'appello ma non era stata devoluta nella impugnazione; la devoluzione dell'oggetto è infatti condizione che, se mancata, non preclude l'intervento esecutivo.
  • La comparazione delle condanne (cumulo) deve essere valutata concretamente: se la pena complessiva rimane entro i limiti dell'art. 163 la sospensione può essere concessa; altrimenti costituisce causa ostativa.
  • Per difendersi efficacemente contro una revoca è necessario dimostrare che, al momento della concessione, le cause ostative non sussistevano o che la valutazione favorevole era correttamente fondata sul cumulo delle pene, oppure che la questione è stata regolarmente devoluta e valutata nelle impugnazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.