Cassazione Penale, Sentenza n. 32347/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha constatato la lesione del diritto di difesa per l'impossibilità del nuovo difensore di prendere visione degli atti e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha denunciato la violazione del diritto di difesa per non essere stato concesso al nuovo difensore, nominato il 26/2/2021, un termine a difesa ex art. 108 c.p.p. Nonostante la revoca del precedente difensore e la nomina del nuovo siano state trasmesse via PEC il 27/2/2021 unitamente alla richiesta di differimento dell'udienza, la Corte d'appello ha tenuto l'unica udienza il 1/3/2021 senza concedere il termine richiesto e ha riformato in peius la sentenza di primo grado. Si è dunque censurata la mancata valutazione della richiesta di termine e la conseguente lesione della possibilità del nuovo difensore di prendere visione degli atti.
Norme richiamate
art. 108 cod. proc. pen.
nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato di ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento
Il nuovo difensore ha diritto a un termine minimo per conoscere il fascicolo e preparare la difesa; la richiesta va valutata dalla corte e non può essere ignorata senza motivazione
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La violazione del diritto di difesa può comportare la nullità della sentenza; qui la nullità è stata invocata per la mancata concessione del termine al nuovo difensore
art. 182, comma 2 cod. proc. pen.
Le nullità intermedie relative all'assistenza difensiva devono essere eccepite tempestivamente, ossia immediatamente dopo l'atto che lega la lesione; tuttavia la specificità del caso (nomina e trasmissione via PEC immediatamente precedente all'udienza) giustifica la tardività dell'eccezione in cassazione
art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con legge n. 176/2020
Ha introdotto in via esclusiva la modalità di deposito telematico (PEC) per atti, documenti e istanze diversi da quelli espressamente esclusi; la trasmissione via PEC della nomina/revoca e della richiesta di termine è pertanto da ritenersi legittima
Massime di principio
- La nomina del nuovo difensore dà diritto, su richiesta, a un termine congruo (non inferiore a 7 giorni) per prendere visione degli atti; la corte deve valutare e motivare l'eventuale diniego
- La trasmissione via PEC di nomine, revoche e richieste processuali è valida; il giudice non può ignorare una istanza tempestivamente depositata via PEC senza motivarne il rigetto
- La mancata concessione del termine al nuovo difensore, se impedisce l'effettiva conoscenza degli atti e la preparazione della difesa, configura una lesione del diritto di difesa e può determinare l'annullamento della decisione impugnata
- Il giudice può rifiutare la concessione del termine se emerge un abuso dilatorio o violazione del principio della ragionevole durata del processo, ma tale rifiuto deve essere adeguatamente motivato e non può essere meramente omissivo
- Le nullità 'intermedie' relative all'assistenza difensiva devono essere eccepite tempestivamente; tuttavia, se la nomina del difensore e la richiesta di termine sono avvenute immediatamente prima dell'udienza e sono rimaste senza esame, la censura può essere efficacemente proposta in sede di impugnazione superiore
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