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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26513/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non superassero il vaglio di specificità e che, nella sostanza, chiedessero una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione, contestando la motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato e, più in generale, la correttezza della ricostruzione fattuale. Il primo motivo veniva ritenuto inammissibile perché si limitava a riproporre deduzioni già svolte in appello e disattese dalla corte di merito, senza offrire una critica specifica della decisione impugnata. Il secondo motivo veniva ritenuto non consentito in sede di legittimità perché mirava, sostanzialmente, a ottenere una nuova valutazione del fatto attraverso criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La Corte richiama il delitto di ricettazione e ritiene sufficiente, ai fini dell'elemento psicologico, che il possessore della refurtiva, in mancanza di elementi che ricondano il possesso alla commissione del furto, non sappia fornire una spiegazione attendibile e alternativa della provenienza del bene.

  • art. 606 c.p.p.

    La pronuncia applica il principio di inammissibilità dei motivi che non si confrontano specificamente con la sentenza impugnata o che si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre le censure già formulate in appello senza confutare in modo specifico la motivazione della decisione impugnata.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del fatto o delle prove mediante la proposta di criteri di apprezzamento diversi da quelli seguiti dal giudice di merito.
  • Quanto alla ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta dalla detenzione della refurtiva e dalla mancanza, da parte dell'agente, di una spiegazione credibile e alternativa sulla provenienza del bene, in assenza di elementi che leghino il possesso al furto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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