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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-655/22

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 dicembre 2023. — I GmbH & Co. KG contro Hauptzollamt HZA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Settore dello zucchero – Contributi alla produzione – Regolamento (UE) n. 1360/2013 – Diritto al rimborso dei contributi indebitamente versati – Termini di decadenza e di prescrizione – Carattere definitivo delle decisioni di liquidazione – Principi di equivalenza e di effettività – Principio della certezza del diritto. — Causa C-655/22

Giurisprudenza europea62022CJ0655

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il regolamento n. 1360/2013, adottato per correggere retroattivamente gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, dà attuazione al diritto al rimborso dei versamenti indebitamente effettuati. Il termine del 30 settembre 2014 non è il termine per i produttori per chiedere il rimborso, ma la data entro cui gli Stati membri devono, in linea di principio, iscrivere i nuovi importi a bilancio UE. La Corte ha inoltre escluso che la definitività delle decisioni nazionali di accertamento possa impedire il rimborso, lasciando però agli ordinamenti nazionali la disciplina delle modalità procedurali, nei limiti dell’equivalenza e dell’effettività.

Rimborso dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero indebitamente versati: irrilevanza del termine del 30 settembre 2014 come scadenza per la domanda e incompatibilità con il diritto UE di norme nazionali che oppongano la definitività delle decisioni di liquidazione.

La questione giuridica

Se l’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1360/2013 debba essere interpretato nel senso che il produttore di zucchero deve presentare entro il 30 settembre 2014 la domanda di rimborso dei contributi indebitamente versati; in caso negativo, se il diritto dell’Unione consenta alle autorità nazionali di rifiutare il rimborso facendo leva sulla definitività delle decisioni di accertamento e sui termini nazionali di decadenza/prescrizione, alla luce anche del principio di certezza del diritto.

Principio di diritto

L’articolo 2 del regolamento n. 1360/2013 non impone che la domanda di rimborso dei contributi zucchero indebitamente versati sia presentata entro il 30 settembre 2014, poiché tale data riguarda gli obblighi degli Stati membri verso il bilancio UE e non il termine per i produttori; in mancanza di una disciplina procedurale unionale, spetta agli Stati membri fissare il termine per l’azione, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, purché esso decorra non prima del 20 dicembre 2013. Inoltre, il regolamento n. 1360/2013 osta a norme nazionali che consentano di respingere la domanda di rimborso invocando la definitività delle decisioni nazionali di liquidazione adottate in base ai regolamenti della Commissione poi sostituiti retroattivamente.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000
  • Regolamento (UE) n. 1360/2013
  • Regolamento (UE) 2018/264
  • Regolamento (CE) n. 1260/2001
  • Regolamento (CE) n. 1837/2002
  • Regolamento (CE) n. 1193/2009

Rimborso dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero indebitamente versati

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof in una controversia tra una produttrice di zucchero tedesca e l’autorità doganale nazionale sul rimborso dei contributi alla produzione versati in eccesso per la campagna 2001/2002. Il nodo centrale è l’interpretazione del regolamento (UE) n. 1360/2013, adottato per rettificare retroattivamente i contributi nel settore dello zucchero dopo la giurisprudenza della Corte sulla invalidità del metodo di calcolo originario.

Contesto normativo

La Corte richiama, in particolare, l’articolo 2 del regolamento n. 1150/2000, relativo all’accertamento delle risorse proprie dell’Unione, e il regolamento n. 1360/2013, che fissa i contributi alla produzione per le campagne 2001/2002-2005/2006. Sono rilevanti anche il regolamento n. 1260/2001 sull’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, il regolamento n. 1837/2002, che aveva fissato i contributi per il 2001/2002, e il regolamento n. 2018/264, evocato dal giudice del rinvio come termine di confronto perché contiene una previsione espressa sul rimborso.

Fatti e procedimento principale

La I GmbH & Co. KG era soggetta al sistema dei contributi zucchero. L’Ufficio doganale aveva fissato i contributi dovuti per il 2001/2002 con decisione del 25 novembre 2002. Dopo la giurisprudenza della Corte che aveva dichiarato invalidi i regolamenti della Commissione relativi alle campagne successive, il Consiglio ha adottato il regolamento n. 1360/2013, riducendo retroattivamente i contributi anche per il 2001/2002. La società ha quindi chiesto nel 2014 la modifica della decisione del 2002 e il rimborso delle somme in eccesso, ma l’autorità ha respinto l’istanza ritenendo la decisione definitiva.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto:

  • se il termine del 30 settembre 2014 previsto dall’articolo 2 del regolamento n. 1360/2013 fosse anche il termine ultimo per i produttori di zucchero per presentare la domanda di rimborso;
  • se, in caso contrario, le autorità nazionali potessero comunque rifiutare il rimborso facendo valere la definitività delle decisioni nazionali di liquidazione e i termini nazionali di decadenza/prescrizione, in combinazione con il principio di certezza del diritto.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte osserva che il regolamento n. 1360/2013 è stato adottato per dare attuazione al diritto al rimborso già riconosciuto ai produttori di zucchero dalla propria giurisprudenza, in particolare dalla sentenza Zuckerfabrik Jülich del 27 settembre 2012. Il regolamento corregge retroattivamente gli importi dei contributi, ma non disciplina le procedure e le modalità nazionali per chiedere il rimborso.

La data del 30 settembre 2014, prevista dall’articolo 2 del regolamento n. 1360/2013 in combinato con l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1150/2000, è la data entro cui gli Stati membri devono, in linea di principio, determinare gli importi dovuti e iscriverli sul conto delle risorse proprie dell’Unione. Non è invece il termine per i produttori per presentare la domanda di rimborso. Il considerando 23 del regolamento conferma che tale termine non pregiudica i termini nazionali per il rimborso.

La Corte precisa inoltre che il diritto al rimborso può essere esercitato solo dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 1360/2013, ossia dal 20 dicembre 2013, poiché solo da quel momento gli interessati potevano conoscere l’importo esatto indebitamente versato e le autorità nazionali potevano quantificarlo. Gli Stati membri restano liberi di fissare termini di decadenza o prescrizione nel diritto interno, purché rispettino equivalenza ed effettività; un termine annuale non è di per sé irragionevole, ma deve decorrere non prima del 20 dicembre 2013.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte esclude che il principio di certezza del diritto impedisca il rimborso. È vero che, in linea generale, l’ordinamento dell’Unione non impone di rimettere in discussione atti amministrativi divenuti definitivi. Tuttavia, nel caso di specie, l’applicazione del regolamento n. 1360/2013 non richiede di riesaminare o annullare le decisioni nazionali di liquidazione: richiede invece una nuova quantificazione retroattiva della risorsa propria dell’Unione e del relativo importo da restituire ai produttori.

Di conseguenza, il carattere definitivo delle decisioni nazionali adottate in base ai vecchi regolamenti della Commissione non può impedire l’esercizio del diritto al rimborso conferito dal diritto dell’Unione, come attuato dal regolamento n. 1360/2013. La Corte richiama la propria giurisprudenza sull’effettività dei rimedi e sulla funzione della certezza del diritto, ma ribadisce che le regole nazionali non possono svuotare di contenuto il diritto al rimborso reso possibile dalla normativa unionale retroattiva.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 2 del regolamento n. 1360/2013 non impone che la domanda di rimborso sia presentata entro il 30 settembre 2014;
  • spetta agli Stati membri stabilire il termine applicabile, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, e un termine di un anno non è di per sé irragionevole se decorre non prima del 20 dicembre 2013;
  • il regolamento n. 1360/2013 osta a norme nazionali che consentano di respingere la domanda di rimborso invocando la definitività delle decisioni nazionali che avevano fissato i contributi prima dell’adozione del regolamento stesso.

Principi affermati

La pronuncia conferma che, quando il legislatore dell’Unione rettifica retroattivamente un prelievo nel settore agricolo, il diritto al rimborso per gli operatori sorge dal diritto dell’Unione e non può essere neutralizzato da regole nazionali sulla definitività degli atti che avevano fissato importi poi risultati indebiti. Restano però applicabili i termini e le modalità procedurali nazionali, purché non rendano impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto unionale.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatisettore dello zuccherorisorse proprie dell’unione europeatermini di decadenza e prescrizione

Testo integrale

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