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Ordinanza

Ordinanza n. 2501/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.00049390 del 6 dicembre 2024, con il quale è stata respinta l’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna dalla parte ricorrente (doc. 1); - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti. E LA CONDANNA DELL’AMMINISTRAZIONE RESISTENTE, AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 2, C.P.A. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione di un nuovo provvedimento inerente il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna dall’odierna parte ricorrente, successivo a un corretto riesercizio del potere amministrativo;

Giustizia amministrativa202501661

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente con titolo estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 6 dicembre 2024 con cui è stata respinta l’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, chiedendone la sospensione cautelare e l’annullamento. Ha inoltre domandato, ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a., il risarcimento in forma specifica mediante l’adozione di un nuovo provvedimento all’esito del corretto riesercizio del potere amministrativo. Nel corso del giudizio è sopravvenuto l’Avviso ministeriale del 27 febbraio 2026, adottato in applicazione del d.I. 16 febbraio 2026, n. 26, con cui ai docenti titolari di un titolo estero e con procedimento di riconoscimento pendente è stato richiesto di rinunciare all’istanza di riconoscimento per accedere ai percorsi straordinari di specializzazione, entro il 12 marzo 2026 e a pena di esclusione. La ricorrente ha quindi chiesto la revoca dell’ordinanza cautelare precedente e l’ammissione con riserva al nuovo ciclo dei percorsi di specializzazione.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza ex art. 58 c.p.a. e, per l’effetto, ha confermato il decreto cautelare n. 1493/2026, adottato in relazione alla sopravvenienza dell’Avviso ministeriale del 27 febbraio 2026. Ha altresì confermato la tutela cautelare ex art. 56 c.p.a., sospendendo il provvedimento di diniego del riconoscimento del titolo estero e disponendo l’ammissione con riserva della ricorrente al nuovo ciclo dei percorsi di specializzazione. Il giudizio di merito non è stato definito: è stata fissata l’udienza pubblica del 3 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti sulla materia.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    La ricorrente ha invocato il risarcimento in forma specifica mediante il riesercizio del potere amministrativo; la relativa domanda non è stata definita in via conclusiva nella fase cautelare.

  • art. 55 c.p.a.

    È la base normativa della tutela cautelare collegiale richiesta nel giudizio.

  • art. 56 c.p.a.

    Ha fondato la conferma della misura cautelare di sospensione del diniego, con ammissione con riserva della ricorrente al nuovo ciclo dei percorsi di specializzazione.

  • art. 58 c.p.a.

    Ha consentito la revoca o modifica della precedente misura cautelare in ragione della sopravvenienza dell’Avviso ministeriale del 27 febbraio 2026 e la conferma del decreto cautelare n. 1493/2026.

  • d.I. 16 febbraio 2026, n. 26

    È richiamato quale fondamento dell’Avviso ministeriale che ha disciplinato la rinuncia all’istanza di riconoscimento dei titoli esteri ai fini dell’accesso ai percorsi straordinari.

Massime di principio

  • La sopravvenienza di un atto amministrativo rilevante per l’accesso a percorsi straordinari può giustificare, ai sensi dell’art. 58 c.p.a., la revoca o modifica della precedente misura cautelare e l’adozione di una nuova tutela interinale.
  • In presenza di un diniego di riconoscimento di un titolo estero e di una disciplina sopravvenuta che consenta l’accesso a percorsi straordinari previa rinuncia alla procedura di riconoscimento, il giudice amministrativo può sospendere il diniego e disporre l’ammissione con riserva al nuovo percorso, senza definire il merito della controversia.
  • La tutela cautelare può essere confermata quando la sospensione dell’atto impugnato e l’ammissione con riserva siano necessarie per preservare l’utilità della decisione di merito rispetto a una procedura selettiva o formativa soggetta a termini di partecipazione ravvicinati.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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