Sentenza n. 13212/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento, previa sospensione e/o adozione di misure cautelari idonee, - della graduatoria finale dei vincitori del Concorso pubblico, per esami, per n. 1248 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, Codice A.1, Ambito Territoriale di Caltanissetta, pubblicata il 27 gennaio 2026, del provvedimento di validazione della graduatoria da parte della Commissione RIPAM e del relativo provvedimento di approvazione, nella parte in cui non è stata riconosciuta alla ricorrente la riserva per aver concluso il Servizio Civile Universale senza demerito; - della graduatoria finale di merito stilata dalla Commissione esaminatrice per il Codice A.1, Ambito Territoriale di Caltanissetta, nella parte in cui non è stata riconosciuta alla ricorrente la riserva per aver concluso il Servizio Civile Universale senza demerito; - dei verbali della suddetta Commissione esaminatrice; - del mancato riconoscimento, in favore della Dott.ssa Nancy Mistretta, dell'aver concluso, senza demerito, il "Servizio Civile Universale" quale titolo di riserva; - nonché, in genere, di qualsiasi altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, annesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, compreso, prudenzialmente, il Bando di concorso, ove interpretato restrittivamente e difformemente da quanto infra si dirà; - del provvedimento di assegnazione dei posti, di quello di assunzione, di eventuali provvedimenti di scorrimento della graduatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e atti connessi di un concorso per personale non dirigenziale del Ministero dell'Interno, nella parte in cui non hanno riconosciuto la riserva spettante per il servizio civile universale concluso senza demerito
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e commissione concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale, il provvedimento di validazione e approvazione, la graduatoria di merito, i verbali della commissione e gli atti consequenziali, lamentando il mancato riconoscimento della riserva prevista per chi abbia concluso senza demerito il Servizio Civile Universale. Ha dedotto di non avere selezionato nella domanda la casella relativa al possesso del titolo di riserva, ma di aver comunque indicato lo svolgimento del servizio civile nella sezione dedicata ai titoli valutabili. Secondo la ricorrente, tale indicazione avrebbe reso l'errore riconoscibile e il riconoscimento della riserva non avrebbe costituito integrazione postuma della domanda. Ha inoltre sostenuto che un'interpretazione restrittiva del bando sarebbe stata contraria alla normativa applicabile e al principio di proporzionalità.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la ricorrente non fosse incorsa in una mera omissione, poiché nella domanda di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, aveva espressamente dichiarato di non essere in possesso di titoli di riserva o, comunque, di non volersene avvalere nella procedura concorsuale. L'Amministrazione non avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio: nei procedimenti selettivi opera il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, per cui ciascun candidato sopporta le conseguenze degli errori nella compilazione della domanda, e il soccorso non può essere utilizzato quando determinerebbe una violazione della par condicio. Il TAR ha inoltre applicato il principio nemo potest venire contra factum proprium, quale corollario del dovere di buona fede dell'amministrazione e dei partecipanti al procedimento ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria
Il TAR ha definito il giudizio nel merito con sentenza semplificata in sede camerale, dopo aver verificato i presupposti processuali indicati dalla norma.
artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000
La domanda di partecipazione è stata resa mediante dichiarazioni sostitutive; il TAR ha valorizzato il contenuto espresso della dichiarazione con cui la candidata aveva escluso il possesso o l'utilizzo di titoli di riserva.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il dovere di buona fede è stato richiamato quale fondamento del principio nemo potest venire contra factum proprium, ostativo al riconoscimento di una riserva incompatibile con la dichiarazione resa nella domanda.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali il candidato è responsabile della corretta compilazione della domanda e sopporta le conseguenze degli errori o delle dichiarazioni in essa contenute, in applicazione del principio di autoresponsabilità.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per modificare o integrare una dichiarazione espressa della domanda di partecipazione relativa al possesso o all'utilizzo di un titolo di riserva, quando ciò altererebbe la par condicio tra i concorrenti.
- L'indicazione di un'attività o di un titolo in una sezione della domanda diversa da quella destinata alla dichiarazione dei titoli di riserva non impone all'amministrazione di riconoscere d'ufficio la riserva, se il candidato ha espressamente dichiarato di non possedere o di non voler utilizzare titoli di riserva.
- Il principio nemo potest venire contra factum proprium, quale corollario del dovere di buona fede, impedisce al candidato di chiedere in giudizio il riconoscimento di una riserva incompatibile con una precedente dichiarazione espressamente resa nella domanda concorsuale.
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