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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31791/2022 del 29/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Messina che aveva confermato la condanna del Tribunale di Messina per il reato previsto dall'art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolemico). Il ricorso denuncia: 1) irregolarità nella perquisizione compiuta dagli agenti di polizia giudiziaria; 2) carenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che il verbale della polizia giudiziaria è troppo generico per dimostrare una volontà consapevole di rifiutare l'alcoltest; 3) omissione dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato che è intervenuta la causa estintiva del reato per prescrizione (termine massimo di cinque anni calcolato dal fatto del 13/09/2016 e tenuto conto della sospensione per emergenza pandemica fino al 17/11/2021). Perciò ha ritenuto superfluo esaminare le censure di merito e le eventuali nullità, essendo incompatibile il rinvio al giudice di merito con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva. Non sussistendo le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione e ha disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Messina.

Norme richiamate

  • art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    art. 187, comma 8, d.lgs. 30/04/1992 n. 285

    Norma contestata: disciplina il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti relativi al tasso alcoolemico alla guida. Nel caso, è il titolo di reato per cui era stato condannato il ricorrente.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, evocata dal ricorrente ma non applicata dal giudice di legittimità, che ha ritenuto superfluo esaminare tale profilo alla luce dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di Cassazione, se ricorrono i presupposti, di rilevare d'ufficio cause estintive del reato intervenute dopo la sentenza impugnata; la Corte l'ha applicata per dichiarare la non punibilità per prescrizione e per valutare l'eventuale assoluzione di merito (art. 129, comma 2), ritenendo però che le condizioni per l'assoluzione non fossero presenti.

Massime di principio

  • Se, durante il giudizio di legittimità, emerge che è intervenuta una causa estintiva del reato (es. prescrizione), la Corte di Cassazione può dichiararla e annullare la sentenza senza rinvio, senza entrare nel merito delle censure o delle nullità.
  • La sussistenza di una causa estintiva del reato rende irrilevanti, ai fini del giudizio di legittimità, eventuali vizi processuali o di motivazione della sentenza impugnata, poiché il rinvio al merito sarebbe incompatibile con l'immediata efficacia della causa estintiva.
  • La dichiarazione di estinzione del reato non implica automaticamente un'assoluzione di merito: per disporre l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. devono emergere evidenze tali da rendere obbligatoria l'assoluzione; in mancanza, la Corte pronuncia l'annullamento per estinzione.
  • In casi in cui venga eccepita la tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), tale questione è di merito e può non essere esaminata se nel frattempo è intervenuta la prescrizione; pertanto, per ottenere un beneficio concreto il difensore deve curare anche i termini di prescrizione e le impugnazioni per non perdere l'effetto sostanziale della pronuncia.
  • Nel calcolo della prescrizione è necessario considerare eventuali sospensioni o proroghe (es. disposizioni straordinarie come quelle per l'emergenza pandemica) che possono allungare i termini e incidere sulla maturazione della causa estintiva.

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