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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12767/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Isernia sostenendo che il giudice di merito ha applicato erroneamente la disciplina della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p. (continuazione ordinaria) invece della disciplina speciale prevista dall'art. 219, comma 2, n.1, legge fallimentare; ciò ha determinato l'omessa effettuazione del giudizio di bilanciamento tra la presunta circostanza aggravante e le attenuanti riconosciute. Inoltre si censura la mancata applicazione della diminuzione di pena dovuta all'attenuante che rileva per la causazione di un danno patrimoniale di speciale tenuità.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il Tribunale aveva riconosciuto l'attenuante speciale di cui all'ultimo comma dell'art. 219 legge fall. ma non aveva operato la corrispondente diminuzione di pena. Ha inoltre precisato che, quando si tratta di più condotte di bancarotta nel medesimo fallimento, opera la disciplina speciale della continuazione dell'art. 219, comma secondo, n.1 legge fall., e non l'art. 81 c.p. Tuttavia il reato di bancarotta semplice documentale (capo A) si è estinto per prescrizione, con conseguente esclusione della configurabilità della continuazione speciale; perciò la sentenza è stata annullata senza rinvio quanto al capo A) (prescrizione) e annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio del residuo reato indicato al capo B). In sede di nuovo giudizio il Tribunale dovrà ricalcolare la pena base (al minimo edittale), tener conto delle attenuanti generiche e applicare la diminuzione dovuta all'attenuante speciale già riconosciuta.

Norme richiamate

  • art. 219 legge fallimentare

    La Corte interpreta l'art. 219, comma secondo, n.1, come disciplina speciale della continuazione per i reati fallimentari (non una circostanza aggravante strutturale). Quando più condotte tipiche di bancarotta si consumano nello stesso fallimento si applica questa aggregazione speciale ai fini sanzionatori; formalmente può però richiedere il bilanciamento con le attenuanti riconosciute.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Norma sulla continuazione ordinaria. La Corte osserva che la disciplina ordinaria non è applicabile al caso delle pluralità di reati fallimentari consumati nel medesimo fallimento, dovendosi preferire la disciplina speciale dell'art. 219 legge fall.

  • art. 593, comma 1, c.p.p.

    Richiamata per la questione di ammissibilità: la sentenza era inappellabile dal pubblico ministero ai sensi di tale norma, e pertanto il ricorso proposto dal Procuratore Generale non si configura come 'ricorso per saltum'.

  • Giurisprudenza (Sez. Un., n. 21039 del 27/1/2011; Sez. 5, n. 21036 del 17/4/2013)

    La Corte richiama i precedenti per confermare che l'art. 219 disciplina la continuazione speciale nei reati fallimentari e che, benché essa possa assumere aspetto di 'circostanza aggravante' nel formulario motivazionale, essa è soggetta al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti.

Massime di principio

  • Quando più condotte di bancarotta sono consumate nell'ambito dello stesso fallimento, si applica la disciplina speciale della continuazione prevista dall'art. 219 legge fallimentare e non l'art. 81 c.p.; occorre quindi considerare tali reati come autonomi unificati ai soli fini sanzionatori.
  • Se il giudice riconosce un'attenuante speciale (es. l'ultimo comma dell'art. 219 legge fall.), deve operare la corrispondente diminuzione di pena: l'omessa diminuzione costituisce errore di diritto da correggere in sede di legittimità.
  • La configurazione formale della continuazione speciale può indurre ad applicare un aggravamento, ma il giudice deve comunque procedere al bilanciamento tra quella circostanza e le attenuanti riconosciute.
  • Se uno dei reati che costituirebbero la continuazione si estingue per prescrizione, la continuazione di cui all'art. 219 non può essere configurata e la determinazione della pena va rifatta solo in relazione ai reati rimasti efficaci.
  • In sede di rinvio per rideterminazione del trattamento sanzionatorio il giudice deve fissare la pena di riferimento anche tenendo conto della commisurazione al minimo edittale quando indicato, delle attenuanti generiche e delle attenuanti speciali già riconosciute.

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