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Sentenza

Sentenza n. 9994/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento -della Determinazione Dirigenziale prot. CU/127180/2025 del 21/11/2025 avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di occupazione suolo pubblico della ricorrente; -delle note Prot. CU/2025/86364, prot. CU/2025/96146 e prot. CU/2025/86371, menzionate ma non comunicate; -della nota prot. VU/2025/72507, menzionata ma non comunicata; -della nota prot. CU/2025/110565 del 9.10.2025 di comunicazione di avvio di procedimento; -della nota prot. CU/2025/110565 del 9.10.2025; -della nota prot. VU/2025/80053 del 3.11.2025; -ove occorrer possa, della Determinazione Dirigenziale Rep. n. 95 del 13.02.2025 laddove ostativa; -della nota prot. CU/120445; -di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente.

Giustizia amministrativa202514625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, fondato sulla presenza di un divieto di sosta e sull'assenza di stalli di sosta formalmente istituiti nell'area richiesta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di occupazione di suolo pubblico e gli atti presupposti o richiamati, deducendo con un unico motivo l'illegittimità del provvedimento. In particolare, ha sostenuto che il divieto di sosta presente nell'area, previsto soltanto per dodici giorni l'anno allo scopo di consentire la pulizia meccanizzata della strada, non sarebbe opponibile alle occupazioni di suolo pubblico e comunque non sarebbe incompatibile con l'occupazione durante gli altri giorni dell'anno. Ha inoltre contestato l'assunto dell'amministrazione secondo cui l'occupazione avrebbe interessato la carreggiata, deducendo l'assenza di un divieto di occupazione sulla fascia laterale di sosta della viabilità locale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la presenza di un divieto di sosta e fermata costituisca un impedimento ontologicamente preclusivo al rilascio dell'occupazione di suolo pubblico nell'area interessata, richiamando l'art. 9, comma 6, lettera k), della D.A.C. n. 118/2025, che vieta il rilascio dell'autorizzazione nelle aree soggette a tale divieto. La natura temporanea del divieto, limitato a dodici giorni l'anno per esigenze di pulizia del manto stradale, non ne esclude l'efficacia ostativa, poiché la misura tutela la sicurezza stradale e il decoro urbano, interessi prevalenti rispetto a quello privato. Il giudice ha inoltre riconosciuto l'ampia discrezionalità dell'amministrazione nella disciplina delle occupazioni di suolo pubblico, riguardante anche dimensioni, tempi, modalità e restrizioni dell'occupazione. In ogni caso, sulla base del parere della Polizia Locale, ha accertato che nell'area non erano formalmente istituiti stalli di sosta e che si trattava di una porzione della carreggiata nella quale non era consentita la sosta dei veicoli; pertanto, l'occupazione richiesta non poteva essere autorizzata. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre oneri accessori, in favore di Roma Capitale.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 6, lettera k), D.A.C. n. 118/2025

    nelle aree con divieto di sosta e fermata

    La disposizione impedisce il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico nelle aree soggette a divieto di sosta e fermata, anche quando il divieto abbia carattere temporaneo.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    L'appello cautelare è stato accolto limitatamente alla sollecita fissazione dell'udienza di merito.

Massime di principio

  • Il divieto di rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico previsto per le aree con divieto di sosta e fermata opera anche quando il divieto sia temporaneo e limitato a determinati giorni dell'anno.
  • Le esigenze di sicurezza stradale e di decoro urbano connesse a un divieto di sosta per la pulizia del manto stradale prevalgono sull'interesse privato all'occupazione di suolo pubblico.
  • L'occupazione di suolo pubblico implica un'ampia discrezionalità amministrativa nella scelta delle aree, delle dimensioni, dei tempi, delle modalità e delle restrizioni, in funzione del bilanciamento degli interessi viabilistici e di quelli ulteriori coinvolti.
  • Un'area della carreggiata nella quale non siano formalmente istituiti stalli di sosta e non sia consentita la sosta dei veicoli non può essere oggetto di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoTutela cautelare

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