Cassazione Penale, Sentenza n. 34496/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 07/01/2025 che, in sede di riesame, aveva annullato l'ordinanza del GIP del 12/12/2024 che disponeva gli arresti domiciliari per Costanzo. Il Pubblico Ministero deduce tre motivi: (1) violazione di legge (artt. 42 e 43 d.lvo n. 275/200) sostenendo che Costanzo, consigliere comunale di minoranza, si sarebbe illegittimamente sostituito a funzioni amministrative dell'ATERP e avrebbe agito come "dipendente occulto" intervenendo nelle pratiche di assegnazione di alloggi per acquisire consenso elettorale; (2) vizio di motivazione, con riferimento soprattutto alla vicenda del commerciante Raffaele Fera: le intercettazioni e le condotte dimostrerebbero il ruolo di intermediario di Costanzo e la sua collaborazione con Vincenzo Celi nella realizzazione di atti illegittimi, anche in assenza di un utile diretto per Costanzo; (3) violazione dell'art. 192 c.p.p. per presunta omessa o insufficiente valutazione di una serie di elementi indiziari atti a dimostrare il dolo di partecipazione all'associazione e l'obiettivo clientelar-politico.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo coerente e congruo la decisione di non riconoscere gravità indiziaria sufficiente rispetto al ruolo di promotore/capo/organizzatore attribuito a Costanzo. I giudici di merito hanno evidenziato che dalle captazioni e dalle testimonianze non emergeva che Costanzo avesse concertato o imposto provvedimenti illegittimi insieme a Celi, né elementi oggettivi di uno scambio corruttivo sinallagmatico: il coinvolgimento concreto e l'adozione di atti contrari ai doveri d'ufficio erano riconducibili al Celi; i comportamenti del Costanzo si limitavano a un insistente interessamento alle pratiche (attività compatibile con il ruolo di consigliere che rappresenta istanze dei cittadini). La Corte ha inoltre richiamato limiti di ammissibilità del ricorso in Cassazione contro misure cautelari (impossibilità di rinnovare la valutazione dei fatti) e ha escluso la possibilità di aggirare tali limiti attraverso il motivo fondato sull'art. 192 c.p.p.; il terzo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
artt. 42 e 43 del d.lvo n. 275/200
Il ricorrente invoca la disciplina sui compiti di natura politica e il divieto di sostituirsi alla funzione amministrativa; la Corte non ha però considerato provata una condotta di Costanzo che oltrepassasse il limite dell'attività politica, ritenendo incompatibile l'accusa con gli elementi probatori raccolti.
art. 192 cod. proc. pen.
Il ricorso lamentava omissioni valutative ai sensi dell'art. 192 c.p.p.; la Corte ha ritenuto inammissibile tale censura in questa sede, richiamando i limiti all'impugnazione delle valutazioni di merito e l'impossibilità di usare l'art. 192 per superare le restrizioni dell'art. 606 c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
La Corte ha applicato i limiti di ammissibilità delle doglianze in cassazione: non sono consentite riletture dei fatti o semplici critiche alla valutazione probatoria; le censure devono riguardare violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non è sede per una nuova valutazione dei fatti o per preferire una diversa lettura del materiale probatorio: il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione.
- Per qualificare come intermediazione corruttiva è necessario dimostrare un contributo determinante o collegante tra i partecipanti all'accordo corruttivo e, idealmente, la sussistenza di una controprestazione in rapporto sinallagmatico con l'atto contrario al dovere d'ufficio.
- L'interessamento insistente di un consigliere nelle pratiche amministrative può rientrare nell'esercizio politico/istituzionale di rappresentanza degli interessi dei cittadini e, da solo, non costituisce automaticamente prova di partecipazione a un'associazione per delinquere o di corruzione.
- Offerte o regali consegnati in modo episodico e non temporaneamente e causalmente collegati al compimento dell'atto illecito non sono in sé prova sufficiente di una utilità corruttiva.
- Le censure che puntano a presunte lacune logiche della motivazione del giudice di merito devono evidenziare la manifesta illogicità secondo parametri razionali; il semplice dissenso interpretativo è inammissibile.
- Non è possibile aggirare i limiti procedurali (art. 606 c.p.p.) richiamando l'art. 192 c.p.p.: i vizi di motivazione e le omissioni probatorie devono essere dedotti nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.
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