Direttiva 2014/75
Direttiva delegata 2014/75/UE della Commissione, del 13 marzo 2014 , che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al mercurio nelle lampade fluorescenti a catodo freddo destinate all'uso negli schermi retroilluminati a cristalli liquidi e contenenti non più di 5 mg di mercurio per lampada, utilizzate in strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato antecedentemente al 22 luglio 2017 Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata 2014/75/UE modifica l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE (RoHS) introducendo un'esenzione specifica per il mercurio presente in determinate lampade fluorescenti a catodo freddo usate nella retroilluminazione di schermi LCD di strumenti di monitoraggio e controllo industriali. L'esenzione è giustificata dall'esigenza di consentire la riparazione e prolungare la durata d'uso dei prodotti, con applicazione ai prodotti immessi sul mercato prima del 22 luglio 2017. Gli Stati membri devono adottare le misure di recepimento entro il sesto mese successivo all'entrata in vigore della direttiva.
Modifica dell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE per introdurre un'esenzione limitata all'uso del mercurio in specifiche lampade fluorescenti a catodo freddo destinate a schermi LCD di strumenti di monitoraggio e controllo industriali.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri quanto al recepimento della modifica della direttiva 2011/65/UE e, sul piano sostanziale, agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato antecedentemente al 22 luglio 2017 che utilizzano schermi retroilluminati a cristalli liquidi. L'esenzione riguarda esclusivamente il mercurio contenuto in lampade fluorescenti a catodo freddo destinate a tali schermi, a condizione che ciascuna lampada contenga non più di 5 mg di mercurio. L'esenzione ha durata limitata e scade il 21 luglio 2024.
Esenzione RoHS per specifiche lampade al mercurio in strumenti industriali
La direttiva delegata 2014/75/UE interviene sulla direttiva 2011/65/UE, che limita l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, introducendo un'esenzione puntuale per il mercurio contenuto in alcune lampade fluorescenti a catodo freddo. La misura è motivata dall'esigenza di conciliare tutela ambientale e sanitaria con la riparabilità dei prodotti e il prolungamento della loro vita utile.
Obiettivo della modifica
La Commissione osserva che numerosi strumenti di monitoraggio e controllo industriali utilizzano schermi retroilluminati a cristalli liquidi che richiedono lampade fluorescenti a catodo freddo contenenti 5 mg di mercurio. La sostituzione di tali lampade potrebbe comportare impatti complessivi negativi, per ambiente, salute e sicurezza dei consumatori, superiori ai benefici derivanti dalla loro eliminazione.
Ambito materiale dell'esenzione
L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE viene quindi integrato con un nuovo punto 35 che consente il mercurio nelle lampade fluorescenti a catodo freddo:
- destinate all'uso negli schermi retroilluminati a cristalli liquidi;
- contenenti non più di 5 mg di mercurio per lampada;
- utilizzate in strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato antecedentemente al 22 luglio 2017.
L'esenzione è limitata nel tempo e scade il 21 luglio 2024.
Fondamento e finalità dell'esenzione
I considerando chiariscono che l'esenzione serve a consentire la riparazione e a preservare la durata d'uso dei prodotti, secondo il principio della "riparazione allo stato originale". La direttiva afferma altresì che l'esenzione, per come configurata, non dovrebbe incidere negativamente sull'innovazione.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
Gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla sua entrata in vigore. Le norme di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; la forma del riferimento è rimessa alla scelta degli Stati membri.
Gli Stati membri devono inoltre:
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento;
- trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che restano liberi quanto alla forma e ai mezzi di attuazione, nel rispetto del risultato imposto dalla modifica dell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE
L'articolo 1 dispone l'inserimento nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del nuovo punto 35 relativo al mercurio nelle lampade fluorescenti a catodo freddo destinate all'uso negli schermi retroilluminati a cristalli liquidi, con tenore massimo di 5 mg di mercurio per lampada, utilizzate in strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato antecedentemente al 22 luglio 2017. L'esenzione è temporanea e scade il 21 luglio 2024.
Motivazione e perimetro dell'esenzione
I considerando precisano che la sostituzione delle lampade contenenti mercurio in tali strumenti potrebbe produrre impatti complessivi negativi superiori ai benefici ambientali e sanitari. L'esenzione è concessa per consentire la riparazione e prolungare la durata d'uso dei prodotti, in coerenza con il principio di 'riparazione allo stato originale', ed è ritenuta non pregiudizievole per l'innovazione.
Obbligo di recepimento nazionale
L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.
Obbligo di comunicazione alla Commissione
L'articolo 2, paragrafo 1, prevede che gli Stati membri comunichino immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento. L'articolo 2, paragrafo 2, impone inoltre la trasmissione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 precisa che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 13 mar 2014Direttiva 2014/69
- direttiva · 13 mar 2014Direttiva 2014/70
- direttiva · 13 mar 2014Direttiva 2014/71
- direttiva · 13 mar 2014Direttiva 2014/72
- direttiva · 13 mar 2014Direttiva 2014/73
- direttiva · 13 mar 2014Direttiva 2014/74
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →