Sentenza n. 27/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di ORISTANO n. 85/2024, depositata e resa pubblica il 17.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 933/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 22.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 17.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Oristano n. 85/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il diritto a percepire euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 2.500,00 oltre interessi legali. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 22 aprile 2024, l'Amministrazione non aveva attivato il beneficio, essendo decorso inutilmente anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, la condanna al pagamento di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che il termine di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, riconoscendo e attivando a favore del ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora è stata ritenuta non necessaria e comunque non giustificata, considerando la nomina del commissario ad acta, la complessità del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione professionale e non al sostentamento del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario, con riduzione motivata dalla natura seriale e standardizzata dell'attività difensiva.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza i poteri necessari per ordinare l'esecuzione del giudicato e, al comma 4, lett. e), consente di disporre una penalità di mora in caso di persistente inadempimento, nei limiti previsti dalla norma.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è automaticamente dovuta: la sua applicazione può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, anche in considerazione della nomina di un commissario ad acta e delle concrete difficoltà dell'adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di attivare il giudizio di ottemperanza per l'inadempimento dell'Amministrazione.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale attribuito tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Individua il supporto di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione e attivazione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone a un'Amministrazione statale l'erogazione o l'attivazione di un beneficio, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 legittimano l'accoglimento della domanda e l'ordine di esecuzione entro un nuovo termine giudiziale.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla persistente inerzia dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, e può autorizzarlo a delegare le attività esecutive ad altro dirigente dell'Amministrazione, anche territoriale.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente nei confronti della pubblica amministrazione: la nomina del commissario ad acta e le concrete caratteristiche dell'inadempimento possono costituire ragioni ostative, unitamente alla complessità organizzativa e procedimentale dell'adempimento, alla serialità del contenzioso e alla natura non essenziale del beneficio da eseguire.
- In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, l'attuazione di un obbligo pecuniario risultante dal giudicato può avvenire mediante il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e, ove previsto, all'istituto del pagamento in conto sospeso.
- La liquidazione delle spese di lite può essere ridotta quando il giudizio rientri in un contenzioso seriale e l'attività difensiva risulti sostanzialmente standardizzata e ripetitiva, ferma la condanna dell'Amministrazione soccombente alla rifusione delle spese.
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