Cassazione Civile, Ordinanza n. 04097/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un soggetto debitore, di un'iscrizione ipotecaria collegata a vari avvisi di addebito e a una richiesta di spese per procedimento di fermo amministrativo. La Corte d'appello aveva accolto solo parzialmente l'appello, dichiarando l'illegittimità dell'ipoteca limitatamente ad alcuni avvisi di addebito per omessa valida notifica degli atti prodromici, ma confermando il resto della decisione di primo grado, che aveva respinto le ulteriori domande, tra cui la declaratoria di inesistenza del credito e la cancellazione dell'ipoteca. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe potuto compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio, poiché i convenuti sarebbero risultati soccombenti e l'appello sarebbe stato integralmente accolto; lamentava inoltre insufficiente motivazione sulla compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha rilevato che la sentenza d'appello non aveva accolto integralmente l'appello, ma solo parzialmente: erano stati accolti soltanto alcuni motivi, mentre erano rimaste respinte altre domande sostanziali, tra cui la cancellazione dell'ipoteca e l'accertamento dell'inesistenza del credito. Ne è derivata una soccombenza reciproca solo parziale, sufficiente a giustificare la compensazione delle spese disposta dalla Corte territoriale. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato statuito sulle spese del giudizio di legittimità per difetto di attività difensiva degli intimati. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato come parametro sulla regola della soccombenza nelle spese di lite; la Corte ne esclude la violazione perché vi era soccombenza reciproca parziale.
art. 92 c.p.c.
richiamato per la compensazione delle spese; la Corte ritiene legittima la compensazione in presenza di accoglimento solo parziale di plurimi capi di domanda.
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente come parametro di motivazione; la Corte non ravvisa vizio motivazionale nella decisione sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La compensazione delle spese può essere legittimamente disposta quando l'appello sia stato accolto solo parzialmente e la controversia presenti una soccombenza reciproca, anche se non vi sia identica misura di vittoria tra le parti.
- Ai fini della regolazione delle spese, occorre guardare all'esito complessivo della lite e non al solo accoglimento di uno o più capi isolatamente considerati.
- Non integra violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. la compensazione delle spese quando il giudice di merito abbia confermato in parte la decisione di primo grado e abbia respinto domande autonome rimaste soccombenti.
- In sede di legittimità, la contestazione sulla regolazione delle spese non può fondarsi su una lettura del dispositivo o della motivazione che contraddica l'effettivo, parziale accoglimento dell'appello risultante dagli atti.
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