Sentenza n. 788/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. CDG_U_.0421338 del 15.05.2025 con cui ANAS S.p.A., con riferimento alla gara "BA 28/22 - "S.S. 89 "Garganica" - Lavori di realizzazione della viabilità di San Giovanni Rotondo e Realizzazione dell'asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo dauno. 1° Stralcio - Manfredonia (km 172+000) - Aeroporto militare di Amendola (km 186+000) e relativo servizio di monitoraggio ambientale in corso d'opera". Codice CIG 96662287AF - Codice CUP F51B16000590001", per importo di euro 131.174.527,82, ha disposto l'aggiudicazione in favore di Valori S.c.a.r.l. Consorzio Stabile; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi in particolare del provvedimento prot. n. U.0214533 del 13.03.2024 con cui ANAS ha annullato l'aggiudicazione in favore del RTI capeggiato da Aleandri S.p.A. quale primo graduato e migliore offerente, disponendone l'esclusione dalla procedura di gara; nonché di ogni ulteriore atto, verbale o provvedimento con cui si è disposto lo scorrimento della graduatoria in favore del peggior offerente Consorzio Valori, tra cui in particolare il non conosciuto verbale di seduta riservata n. 15221/2024 del 20.03.2024. nonché per la declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per il conseguimento dell'aggiudicazione in capo al RTI capeggiato dalla ricorrente con suo subentro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della gara a un consorzio stabile, annullamento della precedente aggiudicazione al raggruppamento ricorrente, esclusione di quest'ultimo e conseguente scorrimento della graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente, capogruppo del raggruppamento risultato primo graduato e migliore offerente, ha impugnato l'aggiudicazione della procedura in favore di un consorzio stabile, nonché il precedente provvedimento con cui ANAS aveva annullato l'aggiudicazione disposta a favore del raggruppamento ricorrente, ne aveva disposto l'esclusione e aveva proceduto allo scorrimento della graduatoria. Sono state inoltre formulate domande di declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia dell'eventuale contratto e di conseguimento dell'aggiudicazione con subentro. Dal testo della sentenza non emergono i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha preso atto della memoria depositata dalla ricorrente il 16 aprile 2026, con la quale essa ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione della controversia. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito gli atti impugnati né le domande di aggiudicazione, subentro e declaratoria sull'eventuale contratto. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della definizione in rito.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando l'interesse alla pronuncia non sussiste più al momento della decisione.
- La definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame del merito delle censure e delle domande consequenziali proposte con il ricorso.
- In caso di definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese di lite in ragione delle modalità di conclusione della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1384/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1386/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1387/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1388/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1389/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1390/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →