Sentenza del 18/01/2017 n. 1105 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'avviso di accertamento relativo all'IRPEF e ad altre imposte per l'anno 1995, emesso sulla base di indagini bancarie della Guardia di Finanza che avevano portato alla rideterminazione del reddito di lavoro autonomo. In Cassazione deduceva, principalmente, l'errata valutazione da parte della Commissione Tributaria Regionale di una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, fondata sul medesimo processo verbale di constatazione, nonché la violazione delle norme sul giudicato esterno per la mancata considerazione di una precedente sentenza favorevole relativa all'IVA dello stesso anno. Nelle memorie successive aveva inoltre contestato l'applicabilità ai professionisti delle presunzioni bancarie previste dall'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, alla luce della sentenza n. 228/2014 della Corte costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non produce automaticamente effetti vincolanti nel processo tributario, poiché i due giudizi sono autonomi e soggetti a regole probatorie differenti; essa può tuttavia essere valutata dal giudice tributario come elemento di prova, se vengono indicati concretamente i fatti rilevanti e favorevoli, cosa che il ricorrente non aveva fatto. Ha inoltre escluso che il giudicato formatosi su un accertamento IVA possa produrre automaticamente effetti in un distinto giudizio relativo alle imposte sui redditi, trattandosi di imposte strutturalmente e oggettivamente differenti. I motivi aggiunti presentati con le memorie sono stati dichiarati inammissibili perché nuovi, così come è stata dichiarata irrilevante la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.200 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 116 c.p.c.
Il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento.
La norma non impone al giudice tributario di recepire automaticamente le conclusioni del giudice penale; la sentenza penale deve essere valutata nel quadro complessivo delle prove del processo tributario e il giudice deve considerare concretamente gli eventuali elementi probatori rilevanti.
Art. 2909 c.c.
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti.
Il giudicato esterno può avere rilievo nel processo tributario, ma non si estende automaticamente a controversie riguardanti imposte diverse e strutturalmente differenti, come l'IVA rispetto alle imposte sui redditi.
Art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973
La questione relativa all'applicabilità delle presunzioni derivanti dai movimenti bancari ai professionisti, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, non è stata esaminata nel merito perché introdotta tardivamente con motivi nuovi.
Art. 1, comma 402, della legge n. 311 del 2004
La modifica dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, richiamata dal contribuente in relazione alle presunzioni bancarie, non è stata valutata dalla Corte per ragioni processuali.
Massime di principio
- Nel processo tributario una sentenza penale irrevocabile di assoluzione non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento fiscale: il giudice tributario deve valutare autonomamente i fatti secondo le regole probatorie proprie del giudizio tributario.
- Chi invoca una sentenza penale favorevole deve indicare con precisione quali fatti accertati in sede penale siano rilevanti per il giudizio tributario e in che modo incidano sull'accertamento; il richiamo generico alla sentenza non è sufficiente.
- Il giudicato relativo all'IVA non si trasferisce automaticamente a un giudizio riguardante IRPEF o altre imposte dirette, anche quando le controversie derivano dal medesimo controllo fiscale.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni sostanziali non dedotte nei precedenti gradi di giudizio: i motivi nuovi sono normalmente dichiarati inammissibili.
- Le indagini bancarie possono essere valutate nel processo tributario secondo regole probatorie autonome rispetto al processo penale; pertanto, l'esito assolutorio penale, da solo, non esclude necessariamente la fondatezza della pretesa fiscale.
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