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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 33234/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento disciplinare (provvedimento del 18/12/2018) per aver prodotto, nell'anno 2013, una attestazione falsa di diploma di specializzazione biennale per insegnanti di sostegno al fine di ottenere un incarico di supplenza. Questione centrale: la tempestività dell'esercizio dell'azione disciplinare (decadenza ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n.165/2001) e il dies a quo del termine decadenziale rispetto alla data in cui l'Amministrazione ha avuto la 'piena conoscenza' sia degli elementi oggettivi che soggettivi (dolo) della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Anna Leonarda Ricciardi confermando la decisione della Corte d'appello di Ancona che aveva accolto il reclamo del Ministero e rigettato la domanda della ricorrente. La Corte ha ritenuto che la mera conoscenza della falsità oggettiva del titolo nel 2013 non fosse di per sé sufficiente a integrare la 'notizia di infrazione' idonea a far decorrere il termine decadenziale: era necessario che l'Amministrazione disponesse di elementi circostanziati anche sul profilo soggettivo (consapevolezza/dolo). La Corte ha inoltre precisato che non sussiste obbligo generale per la P.A. di sospendere il procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale e che i termini intermedi sono di carattere ordinatorio, mentre quelli iniziale e finale sono perentori. Pertanto il termine per la contestazione è decorrso correttamente solo dopo che l'Ufficio competente ha avuto notizia piena della condanna e degli elementi che consentivano di ritenere il comportamento doloso; il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 55-bis (versione anteriore e successive modificazioni)

    8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare e' avviato o concluso o la sanzione e' applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.

    La Corte ha interpretato l'art. 55-bis nel senso che il termine decadenziale per l'avvio dell'azione disciplinare decorre quando l'ufficio disciplinare ha una 'notizia di infrazione' sufficientemente circostanziata da permettere una contestazione specifica; la mera evidenza oggettiva (es. falsità del titolo) non è sufficiente se mancano elementi sul profilo soggettivo (dolo). I termini iniziale e finale sono perentori; i termini endoprocedimentali sono ordinatori.

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 55-ter

    La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale è una facoltà discrezionale dell'Amministrazione, non un obbligo; non impedisce comunque il decorso dei termini per la contestazione una volta acquisita la notizia di infrazione circostanziata.

  • d.lgs. n. 150/2009 (introduzione dell'art. 55-bis)

    La giurisprudenza applica la disciplina introdotta dal d.lgs. n.150/2009 ai fatti per i quali la notizia dell'infrazione è acquisita dopo la sua entrata in vigore; conferma i criteri su momento iniziale di decorrenza del termine.

  • d.lgs. n. 75/2017 (riforma 'Madia')

    Comma 9-quater: per il personale docente, educativo e ATA presso istituzioni scolastiche statali il procedimento disciplinare per sanzioni fino a sospensione di dieci giorni e' di competenza del responsabile della struttura dirigenziale e si svolge secondo l'art. 55-bis; per il resto si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

    La riforma ha disciplinato specificamente la procedura disciplinare per il personale scolastico; la Corte ha esaminato la rilevanza temporale della riforma e la regola transitoria (art.22 comma13) per stabilire la normativa applicabile ratione temporis.

  • d.lgs. n. 297/1994 (Testo unico scuola)

    Richiamato come quadro normativo speciale per il personale della scuola: le sanzioni previste restano quelle del T.U. ma le regole procedurali possono applicare le disposizioni dell'art.55-bis quando la notizia dell'infrazione è successiva al 16.11.2009.

  • codice penale, art. 640 (truffa)

    Il procedimento penale e i relativi esiti (condanna) possono costituire elementi che chiariscono il profilo soggettivo (dolo) e rendono completa la 'notizia di infrazione' per l'avvio dell'azione disciplinare.

  • Costituzione, art. 97

    Ricordato in relazione al dovere di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione; non determina un obbligo automatico di controllo continuo tale da far decorrere il termine disciplinare prima che sussistano elementi circostanziati.

Massime di principio

  • Il termine per l'avvio dell'azione disciplinare decorre quando l'ufficio competente dispone di una 'notizia di infrazione' circostanziata che consente una contestazione specifica: non basta la mera conoscenza della falsità oggettiva del fatto, è necessario anche un apprezzabile elemento sul profilo soggettivo (dolo).
  • La mancata trasmissione tempestiva degli atti da parte del dirigente della struttura assume rilievo solo se il ritardo rende eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o comporta una tardività della contestazione in violazione del termine perentorio; il termine per la trasmissione iniziale è sollecitatorio.
  • L'Amministrazione non è obbligata a sospendere il procedimento disciplinare in pendenza di un processo penale: la sospensione è una facoltà discrezionale, salva la necessità di rispettare i termini decadenziali una volta acquisita la notizia circostanziata dell'infrazione.
  • Per il personale scolastico occorre verificare quale disciplina procedurale sia applicabile ratione temporis (T.U. scuola vs. art.55-bis introdotto dal d.lgs.150/2009 e modifiche successive, inclusa la riforma Madia con le disposizioni transitorie).
  • Nei trasferimenti all'interno della stessa amministrazione le norme che disciplinano il trasferimento tra amministrazioni diverse non si applicano automaticamente: la competenza territoriale dev'essere provata con elementi del fascicolo e non può essere dedotta senza riscontro documentale.
  • Le valutazioni di fatto circa la sufficienza degli elementi in possesso dell'Amministrazione al fine di procedere disciplinarmente sono in gran parte sindacabili solo in sede di merito e non in sede di legittimità, salvo violazioni di diritto o vizi motivazionali.

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