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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2126

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2126 della Commissione del 31 ottobre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Castagna di Roccamonfina» (IGP)]

Normativa europea32022R2126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2126 dispone la registrazione del nome "Castagna di Roccamonfina" come IGP. La Commissione adotta il provvedimento in assenza di opposizioni alla domanda presentata dall’Italia e pubblicata previamente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento precisa inoltre la categoria merceologica del prodotto e stabilisce la sua entrata in vigore ordinaria, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Registrazione della denominazione geografica protetta "Castagna di Roccamonfina" nel registro UE delle DOP e IGP.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome "Castagna di Roccamonfina" come indicazione geografica protetta (IGP). Produce effetti nei confronti degli operatori del settore interessato e delle autorità competenti degli Stati membri, con riferimento a un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Non contiene deroghe o esclusioni specifiche; disciplina esclusivamente l’iscrizione del nome nel registro UE.

Registrazione della "Castagna di Roccamonfina" come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2126 della Commissione completa la procedura di registrazione del nome "Castagna di Roccamonfina" nel registro europeo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e richiama, nei considerando, la pubblicazione della domanda italiana e l’assenza di opposizioni.

Contesto procedurale

La Commissione richiama l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina la pubblicazione della domanda di registrazione, e l’articolo 51 del medesimo regolamento, relativo alle dichiarazioni di opposizione. Poiché non è stata notificata alcuna opposizione, la Commissione conclude per la registrazione del nome.

Oggetto della registrazione

L’articolo 1 dispone che il nome "Castagna di Roccamonfina" è registrato come IGP. Il prodotto rientra nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, richiamato per la classificazione dei prodotti.

Entrata in vigore ed efficacia nell’Unione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo specifica inoltre il carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP

L’articolo 1 registra il nome "Castagna di Roccamonfina" come indicazione geografica protetta (IGP). Il nome identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti della registrazione

Dai considerando emerge che la domanda di registrazione, presentata dall’Italia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheregimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentariprodotti agricolitutela delle denominazioni

Testo integrale

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