Regolamento (UE) 2022/2126
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2126 della Commissione del 31 ottobre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Castagna di Roccamonfina» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2022/2126 dispone la registrazione del nome "Castagna di Roccamonfina" come IGP. La Commissione adotta il provvedimento in assenza di opposizioni alla domanda presentata dall’Italia e pubblicata previamente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento precisa inoltre la categoria merceologica del prodotto e stabilisce la sua entrata in vigore ordinaria, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.
Registrazione della denominazione geografica protetta "Castagna di Roccamonfina" nel registro UE delle DOP e IGP.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome "Castagna di Roccamonfina" come indicazione geografica protetta (IGP). Produce effetti nei confronti degli operatori del settore interessato e delle autorità competenti degli Stati membri, con riferimento a un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Non contiene deroghe o esclusioni specifiche; disciplina esclusivamente l’iscrizione del nome nel registro UE.
Registrazione della "Castagna di Roccamonfina" come IGP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2126 della Commissione completa la procedura di registrazione del nome "Castagna di Roccamonfina" nel registro europeo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e richiama, nei considerando, la pubblicazione della domanda italiana e l’assenza di opposizioni.
Contesto procedurale
La Commissione richiama l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina la pubblicazione della domanda di registrazione, e l’articolo 51 del medesimo regolamento, relativo alle dichiarazioni di opposizione. Poiché non è stata notificata alcuna opposizione, la Commissione conclude per la registrazione del nome.
Oggetto della registrazione
L’articolo 1 dispone che il nome "Castagna di Roccamonfina" è registrato come IGP. Il prodotto rientra nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, richiamato per la classificazione dei prodotti.
Entrata in vigore ed efficacia nell’Unione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo specifica inoltre il carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Registrazione della IGP
L’articolo 1 registra il nome "Castagna di Roccamonfina" come indicazione geografica protetta (IGP). Il nome identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti della registrazione
Dai considerando emerge che la domanda di registrazione, presentata dall’Italia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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