Regolamento (UE) 2023/363
Regolamento delegato (UE) 2023/363 della Commissione del 31 ottobre 2022 che modifica e rettifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2022/1288 per quanto riguarda il contenuto e la presentazione delle informazioni relative all’informativa nei documenti precontrattuali e nelle relazioni periodiche per i prodotti finanziari che investono in attività economiche ecosostenibili (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul quadro informativo della finanza sostenibile, modificando e rettificando il regolamento delegato (UE) 2022/1288. L’obiettivo è rafforzare la trasparenza sugli investimenti dei prodotti finanziari in attività economiche ecosostenibili legate al gas fossile e all’energia nucleare, nonché correggere alcuni rinvii errati nelle informative periodiche. Vengono inoltre aggiornati i modelli di informativa precontrattuale e periodica per i prodotti ex articoli 8 e 9 del regolamento (UE) 2019/2088 e per i prodotti collegati alla tassonomia ex regolamento (UE) 2020/852.
Modifica e rettifica le norme tecniche di regolamentazione del regolamento delegato (UE) 2022/1288 in materia di informativa precontrattuale e periodica sui prodotti finanziari sostenibili, con particolare riguardo agli investimenti in attività economiche ecosostenibili connesse a gas fossile ed energia nucleare.
Ambito di applicazione
Si applica ai partecipanti ai mercati finanziari e, per le parti pertinenti, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che redigono informativa precontrattuale, sui siti web e nelle relazioni periodiche per prodotti finanziari disciplinati dal regolamento (UE) 2019/2088 e dal regolamento (UE) 2020/852. Rileva in particolare per i prodotti che investono in attività economiche ecosostenibili ai sensi della tassonomia UE e, più specificamente, in attività connesse ai settori del gas fossile e dell’energia nucleare. Le modifiche sono direttamente applicabili negli Stati membri e si coordinano con il regolamento delegato (UE) 2022/1214; l’entrata in vigore avviene il terzo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Modifica e rettifica delle norme tecniche sull’informativa di sostenibilità per i prodotti finanziari
Il regolamento delegato (UE) 2023/363 interviene sul regolamento delegato (UE) 2022/1288, che disciplina il contenuto e la presentazione delle informazioni in materia di sostenibilità nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche. La finalità dichiarata è aumentare la trasparenza e la comparabilità delle informative, in particolare per i prodotti finanziari che investono in attività economiche ecosostenibili collegate al gas fossile e all’energia nucleare, in coordinamento con il regolamento delegato (UE) 2022/1214 e con il quadro della tassonomia UE.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si innesta nel sistema di informativa previsto dal regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) e dal regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia. I considerando chiariscono che le modifiche sono limitate ma necessarie per assicurare coerenza con il nuovo assetto normativo relativo ai settori del gas fossile e del nucleare, nonché per correggere alcuni rinvii erronei presenti nel testo vigente.
Ambito di applicazione
Le disposizioni riguardano i partecipanti ai mercati finanziari e, per quanto specificamente previsto, le imprese di assicurazione e di riassicurazione che redigono informative precontrattuali e periodiche per prodotti finanziari rientranti negli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) 2019/2088 e nei riferimenti del regolamento (UE) 2020/852. Particolare rilievo assume la disciplina dei prodotti che investono in attività economiche ecosostenibili ai sensi della tassonomia, incluse quelle riconducibili ai settori del gas fossile e dell’energia nucleare.
Modifiche all’informativa precontrattuale e agli indicatori di prestazione
All’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2022/1288 viene sostituito il paragrafo 2 per precisare l’uso di indicatori fondamentali di prestazione uniformi: uno per gli investimenti aggregati in imprese non finanziarie e uno per gli investimenti aggregati nello stesso tipo di imprese finanziarie. Per le imprese di assicurazione e riassicurazione operanti nel ramo danni, l’indicatore può combinare la componente di investimento e quella di sottoscrizione secondo l’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2021/2178.
Inoltre, quando i prodotti investono nelle attività economiche ecosostenibili di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27, 4.28 ovvero 4.29, 4.30 e 4.31 del regolamento delegato (UE) 2021/2139, le rappresentazioni grafiche devono esporre separatamente la quota relativa ai due gruppi di attività. La distinzione vale sia per la presentazione nei documenti sia per la leggibilità comparativa delle informative.
Informativa periodica e prodotti ex articolo 6 del regolamento (UE) 2020/852
L’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2022/1288 viene modificato per precisare che, per i prodotti finanziari di cui all’articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852, nella sezione del modello dell’allegato IV intitolata "Qual è stata la quota degli investimenti in materia di sostenibilità?" devono essere fornite tutte le informazioni richieste. Viene inoltre introdotta una nuova lettera d) che impone, se nel periodo di riferimento sono stati effettuati investimenti nelle attività ecosostenibili sopra richiamate, una rappresentazione grafica separata dei due aggregati di attività.
Rettifiche tecniche dei rinvii
Il regolamento corregge due rinvii erronei nel regolamento delegato (UE) 2022/1288. In particolare, all’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto iv), e all’articolo 62, paragrafo 1, lettera b), punto iv), il rinvio corretto diventa quello alle "informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 3, lettera b)".
Aggiornamento dei modelli allegati
Gli allegati da II a V del regolamento delegato (UE) 2022/1288 sono sostituiti dagli allegati da I a IV del presente regolamento. Ciò comporta l’aggiornamento dei modelli di informativa precontrattuale e periodica per i prodotti finanziari riferiti agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) 2019/2088 e agli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2020/852.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dei criteri di presentazione e degli indicatori di prestazione
L’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2022/1288 è sostituito in parte per precisare che i partecipanti ai mercati finanziari devono usare lo stesso indicatore fondamentale di prestazione per gli investimenti aggregati in imprese non finanziarie e lo stesso indicatore per gli investimenti aggregati nello stesso tipo di imprese finanziarie. Per le imprese di assicurazione e riassicurazione che svolgono assicurazione non vita, l’indicatore può combinare investimenti e sottoscrizione secondo l’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2021/2178. Inoltre, se i prodotti investono nelle attività economiche ecosostenibili indicate nelle sezioni 4.26, 4.27, 4.28 ovvero 4.29, 4.30, 4.31 degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2021/2139, le rappresentazioni grafiche devono mostrare separatamente i due aggregati.
Nuove informazioni nelle relazioni periodiche per prodotti ex articolo 6 del regolamento (UE) 2020/852
All’articolo 55, paragrafo 1, viene precisato che, per i prodotti finanziari di cui all’articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852, i partecipanti ai mercati finanziari devono inserire nella sezione "Qual è stata la quota degli investimenti in materia di sostenibilità?" del modello dell’allegato IV tutte le informazioni previste. All’articolo 55, paragrafo 2, viene aggiunta una lettera d) che impone, se nel periodo di riferimento il prodotto ha investito in determinate attività ecosostenibili legate alle sezioni 4.26-4.28 o 4.29-4.31 del regolamento delegato (UE) 2021/2139, una rappresentazione grafica che distingua separatamente i due aggregati di attività.
Sostituzione dei modelli di informativa
Gli allegati da II a V del regolamento delegato (UE) 2022/1288 sono sostituiti dagli allegati da I a IV del presente regolamento, con conseguente aggiornamento dei modelli di informativa precontrattuale e periodica per i prodotti finanziari disciplinati dagli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) 2019/2088 e dagli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2020/852.
Rettifica dei rinvii errati nelle informative periodiche
Vengono corretti due riferimenti interni del regolamento delegato (UE) 2022/1288: all’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto iv), e all’articolo 62, paragrafo 1, lettera b), punto iv), il rinvio è sostituito con "le informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 3, lettera b)".
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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