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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2125

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2125 della Commissione del 31 ottobre 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Carne Barrosã» (DOP)]

Normativa europea32022R2125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Carne Barrosã". La Commissione ha esaminato la domanda del Portogallo, ha pubblicato la richiesta di modifica e, in assenza di opposizioni, ha adottato il regolamento di esecuzione. L’atto ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Carne Barrosã"

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione di origine protetta "Carne Barrosã", iscritta nel registro delle DOP/IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, e riguarda la modifica del relativo disciplinare richiesta dal Portogallo. Produce effetti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; non contiene esclusioni specifiche ulteriori oltre al perimetro della denominazione protetta interessata.

Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Carne Barrosã"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2125 approva la modifica non minore del disciplinare relativo alla denominazione di origine protetta "Carne Barrosã". L’atto si colloca nel quadro dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinati dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Contesto procedurale

La Commissione ha esaminato la domanda presentata dal Portogallo ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica è stata qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la relativa domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento.

Mancanza di opposizioni

La Commissione rileva che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la modifica del disciplinare poteva essere approvata.

Contenuto normativo essenziale

L’articolo 1 del regolamento approva la modifica del disciplinare pubblicata per il nome "Carne Barrosã" (DOP). Non sono indicati nel testo ulteriori dettagli sostanziali sul contenuto della modifica, che risultano rinviati al disciplinare pubblicato.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per il nome "Carne Barrosã" (DOP). La modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Base procedurale e assenza di opposizioni

La Commissione indica di aver esaminato la domanda del Portogallo ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento, la modifica è stata approvata.

Pubblicazione della domanda di modifica

Essendo la modifica non minore, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedenominazioni di origine protetteindicazioni geografichequalità agroalimentareagricoltura

Testo integrale

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