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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2094

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2094 della Commissione del 28 ottobre 2022 che precisa gli aspetti di carattere tecnico dei set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità per l’organizzazione di un’indagine per campione nel dominio dei consumi a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce il quadro tecnico-operativo per l’armonizzazione dell’indagine HBS nell’Unione, in attuazione del regolamento (UE) 2019/1700. Stabilisce le definizioni statistiche, le variabili da rilevare, i periodi di riferimento, le regole di campionamento e di rilevazione, nonché le modalità di trasmissione dei microdati a Eurostat. Inoltre, dettaglia il contenuto delle relazioni sulla qualità, con particolare attenzione a precisione, non risposta, revisione dei dati e coerenza con altre statistiche UE. Il testo mira a garantire comparabilità, affidabilità e utilizzabilità dei dati per fini statistici, macroeconomici e di policy.

Regolamento di esecuzione che stabilisce specifiche tecniche, formati di trasmissione e requisiti delle relazioni sulla qualità per l’indagine sul bilancio delle famiglie (HBS) nel dominio dei consumi.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri nell’ambito della produzione e trasmissione a Eurostat dei microdati, dei metadati e delle relazioni sulla qualità relativi all’indagine per campione nel dominio dei consumi denominata Household Budget Survey (HBS), ai sensi del regolamento (UE) 2019/1700. Riguarda le famiglie residenti nel territorio dello Stato membro e tutti i componenti delle famiglie campione; sono previste regole su rispondenti, sostituzioni controllate, periodi di riferimento, rilevazione, trattamento, trasmissione e qualità. È rilevante ai fini del SEE e direttamente applicabile; l’HBS può escludere piccole parti del territorio nazionale non superiori al 2 % della popolazione nazionale.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2094 della Commissione

Il regolamento attua il regolamento (UE) 2019/1700 nel settore dei consumi, precisando la struttura tecnica dell’indagine sul bilancio delle famiglie (Household Budget Survey, HBS). La disciplina è finalizzata a garantire dati comparabili, affidabili e coerenti per l’uso statistico, macroeconomico e di policy, anche in relazione agli indicatori dei prezzi, ai conti nazionali e alla protezione dei consumatori.

Ambito e oggetto dell’indagine

L’atto si applica agli Stati membri nella raccolta e nella trasmissione a Eurostat dei microdati, dei metadati e delle relazioni sulla qualità relativi all’HBS. La popolazione di riferimento comprende le famiglie residenti nel territorio dello Stato membro e tutte le persone che ne fanno parte; sono possibili interviste indirette e, in via limitata, l’esclusione di piccole aree territoriali non superiori al 2 % della popolazione nazionale.

Definizioni e concetti statistici

Il regolamento introduce definizioni operative essenziali, tra cui periodo di riferimento, anno civile in corso, persona campione, famiglia campione, persona di riferimento, rispondente della famiglia, diario e periodo di registrazione. I concetti statistici di base sono contenuti nell’allegato I, che chiarisce il perimetro delle spese per consumi finali delle famiglie, degli affitti figurativi, dell’autoconsumo, delle spese transfrontaliere, dei redditi e delle imposte considerate ai fini dell’indagine.

Campione, periodo di registrazione e rilevazione

Il periodo di registrazione del diario dura almeno 7 giorni e, normalmente, non oltre un mese, salvo uso di metodi innovativi o casi debitamente giustificati. I periodi di registrazione devono essere scaglionati lungo l’anno per attenuare gli effetti stagionali. Prima dell’esclusione dal campione devono essere effettuati almeno tre tentativi di contatto, salvo i casi tipizzati di impossibilità di localizzazione, unità non residenziale o non occupata, irreperibilità, incapacità di rispondere, rifiuto o rischio per la sicurezza dell’intervistatore. Sono ammesse sostituzioni controllate, purché il set dei sostituti sia predefinito e le unità sostitutive siano fortemente simili a quelle sostituite.

Periodi di riferimento

Per le spese per consumi il riferimento è l’anno civile in corso; se la rilevazione è retrospettiva, anche in parte nell’anno precedente, la spesa è comunque considerata rappresentativa dell’anno in corso. Per il reddito il riferimento è l’anno civile in corso, salvo il reddito mensile netto corrente della famiglia, che ha come riferimento il mese in corso. Le altre variabili seguono i riferimenti specificati nell’allegato II.

Modalità di rilevazione e trattamento dei dati

La raccolta avviene principalmente mediante interviste alle famiglie e/o alle persone e mediante diari tenuti quotidianamente. Per le spese irregolari è consentita la rilevazione retrospettiva fino a 12 mesi prima dell’intervista. Sono espressamente ammessi strumenti digitali e metodologie diverse, incluse PAPI, CAPI, CATI e CAWI, oltre a soluzioni innovative su smartphone o altre fonti intelligenti.

Sul versante del trattamento, l’articolo 8 richiede l’uso di imputazione, modellizzazione o ponderazione secondo necessità. Per i redditi, in caso di non risposta sui valori annui totali o sulle componenti di reddito, devono essere applicati metodi statistici adeguati di ponderazione o imputazione; per gli affitti figurativi si preferisce il metodo di stratificazione basato sugli affitti effettivi, con regressione o estrapolazione diretta, mentre in assenza di un mercato locativo sufficientemente ampio si ricorre all’autovalutazione.

Trasmissione a Eurostat e classificazione COICOP

Gli Stati membri trasmettono a Eurostat i microdati in formato elettronico conformemente all’articolo 11 e all’allegato V del regolamento (UE) 2019/1700. I consumi monetari devono essere trasmessi a livello di 5 cifre della classificazione COICOP; le spese per autoconsumo e le spese per consumi transfrontalieri a livello di 2 cifre COICOP. Devono inoltre essere inviati i dati pre-controllati con i pesi adeguati mediante i formati comuni di scambio di dati e metadati statistici e attraverso il punto unico di accesso.

Relazioni sulla qualità

Le relazioni sulla qualità devono rispettare, oltre agli obblighi generali derivanti dal regolamento (UE) 2019/1700 e dal regolamento (UE) 2019/2180, anche i requisiti supplementari dell’allegato III. La relazione deve descrivere la presentazione statistica, i sistemi di classificazione utilizzati, eventuali scostamenti dalle definizioni standard, le fonti di dati, il disegno di campionamento, le modalità di intervista e di compilazione del diario, la ponderazione, l’imputazione, la precisione, le fonti di errore non campionario, la non risposta, la revisione dei dati, nonché la coerenza e la comparabilità con EU-SILC, IPCA e conti nazionali.

Contenuti analitici dell’allegato I

L’allegato I specifica il contenuto economico-statistico delle principali grandezze. La spesa per consumi finali delle famiglie include, tra l’altro, affitti figurativi, autoconsumo, servizi finanziari addebitati direttamente, servizi di assicurazione e pensionistici, licenze e permessi e acquisti a prezzo economicamente non significativo; ne restano esclusi i trasferimenti sociali in natura, gli investimenti lordi, l’acquisto dell’abitazione, i terreni, le imposte e i trasferimenti volontari a enti di beneficenza. La spesa è registrata al prezzo di acquisto.

Gli affitti figurativi sono imputati per i proprietari occupanti, per gli affitti inferiori al mercato e per gli alloggi forniti gratuitamente, limitatamente alla residenza principale; il metodo preferito è la stratificazione basata sugli affitti effettivi, con ricorso all’autovalutazione se il mercato locativo è insufficiente. L’autoconsumo comprende i beni e servizi prodotti da imprese familiari non costituite in società e destinati al consumo della famiglia; sono esclusi i servizi domestici personali non rilevati nel SEC, salvo quelli prodotti mediante personale retribuito. Le spese transfrontaliere includono solo quelle monetarie sostenute all’estero, distinguendo le spese di lavoro in viaggio d’affari, che restano consumi intermedi, dalle altre spese personali.

L’allegato disciplina inoltre la struttura dei redditi: il reddito netto annuo totale comprende reddito monetario, redditi in natura da lavoro dipendente, redditi in natura da lavoro autonomo e affitti figurativi; sono dettagliati i redditi monetari da lavoro, capitale e trasferimenti, le componenti di reddito in natura e il trattamento delle imposte sul reddito e contributi sociali.

Allegato II: variabili e contenuto tecnico

L’allegato II elenca in modo analitico le variabili da raccogliere, con identificativo, nome, modalità, unità statistica e periodo di riferimento. Le variabili coprono: informazioni sulla rilevazione, identificazione dell’unità, pesi, modalità di intervista, localizzazione, demografia, cittadinanza e origine migratoria, composizione familiare, salute e disabilità, condizione lavorativa, professione e attività economica, istruzione, caratteristiche dell’abitazione, partecipazione all’istruzione, stabilità del contratto, redditi e loro componenti, fonte principale di reddito, patrimonio e debiti, arretrati, consumi COICOP, autoconsumo, spese transfrontaliere e quantità opzionali per alcuni gruppi di consumo.

Allegato III: qualità, precisione e comparabilità

L’allegato III impone una relazione sulla qualità molto articolata. Sul piano della precisione, sono richiesti indicatori specifici di errore standard, incluso l’indicatore relativo alla quota di famiglie con spese per la casa superiori al 50 % della spesa totale, oltre a medie, numerosità e errori standard per la spesa totale e per le 13 divisioni COICOP a livello di 2 cifre. Sono richieste descrizioni delle fonti di errore di misura, dei tassi di non risposta totale e parziale, delle eventuali sostituzioni controllate, dei controlli di qualità, delle procedure di imputazione e della revisione dei dati.

Sul piano della comparabilità, la relazione deve includere confronti con EU-SILC per gli indicatori di povertà e disuguaglianza, con gli IPCA per la struttura della spesa e con i conti nazionali per la struttura COICOP. Ogni incoerenza interna tra i set di dati HBS deve essere segnalata e spiegata.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità tecniche

L’articolo 1 precisa che il regolamento specifica gli aspetti tecnici dei set di dati, i formati tecnici di trasmissione delle informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat), nonché le modalità di trasmissione e il contenuto delle relazioni sulla qualità nel dominio dei consumi.

Definizioni statistiche chiave

L’articolo 2 introduce definizioni rilevanti per l’indagine, tra cui periodo di riferimento, anno civile in corso, persona campione, famiglia campione, età, persona di riferimento, unità statistica, rispondente della famiglia, diario e periodo di registrazione.

Concetti statistici, variabili e popolazioni

L’articolo 3 rinvia all’allegato I per i concetti statistici da applicare e all’allegato II per le caratteristiche tecniche delle variabili; l’articolo 4 definisce la popolazione di riferimento, ammette la raccolta a livello familiare e individuale e consente le interviste indirette.

Periodi di riferimento

L’articolo 5 fissa il periodo di riferimento generale in un anno civile; per le spese per consumi il riferimento è l’anno civile in corso, per il reddito l’anno civile in corso salvo il reddito mensile netto corrente della famiglia, riferito al mese in corso, mentre per le altre variabili rinvia all’allegato II.

Campione, registrazione e sostituzioni

L’articolo 6 disciplina il periodo di registrazione del diario (almeno 7 giorni e, di regola, massimo un mese salvo uso di metodi innovativi o casi debitamente giustificati), la distribuzione stagionale dei sottocampioni, i tentativi di contatto (almeno tre), le cause di esclusione, le sostituzioni controllate, la predefinizione del set dei sostituti e la possibilità di escludere piccole porzioni di territorio (entro il 2 % della popolazione nazionale).

Rilevazione dei dati

L’articolo 7 prevede interviste e diari come principali strumenti di raccolta, con possibilità di rilevazione retrospettiva fino a 12 mesi per spese irregolari e uso di fonti/strumenti intelligenti, registri o altri metodi. Sono ammesse modalità PAPI, CAPI, CATI, CAWI, compilazione autonoma su computer, tablet e smartphone.

Correzione, imputazione, ponderazione e stima

L’articolo 8 richiede imputazione, modellizzazione o ponderazione secondo necessità; disciplina la non risposta sui redditi annui e sulle componenti di reddito, l’imputazione degli affitti figurativi secondo metodo di stratificazione o autovalutazione, e impone metodi che preservino variazione e correlazioni tra variabili.

Trasmissione dei microdati e formati tecnici

L’articolo 9 impone la trasmissione elettronica dei microdati conformi all’allegato II e al regolamento (UE) 2019/1700; i consumi monetari vanno trasmessi a 5 cifre COICOP, le spese per autoconsumo e consumi transfrontalieri a 2 cifre COICOP. Devono essere trasmessi anche i dati pre-controllati con i pesi adeguati, usando i formati comuni Eurostat e il punto unico di accesso.

Relazioni sulla qualità

L’articolo 10 integra gli obblighi di qualità del regolamento (UE) 2019/1700 e del regolamento (UE) 2019/2180, imponendo ulteriori requisiti dell’allegato III e la trasmissione dei metadati di riferimento tramite i formati comuni e il punto unico di accesso.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 11 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatisticaconsumiredditoprotezione dei consumatorimetodologia statistica

Testo integrale

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