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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2106

Regolamento (UE) 2022/2106 della Commissione del 31 ottobre 2022 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del gambero rosso nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM per le navi battenti bandiera italiana

Normativa europea32022R2106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l’esaurimento del contingente di pesca 2022 assegnato all’Italia per il gambero rosso nelle sottozone 8, 9, 10 e 11 della CGPM. Per effetto di tale esaurimento, dispone la chiusura immediata delle attività di pesca relative a detto stock per le navi battenti bandiera italiana o immatricolate in Italia, con divieto di conservazione a bordo, trasbordo, trasferimento e sbarco delle catture dopo la data indicata. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Chiusura delle attività di pesca del gambero rosso nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM per le navi battenti bandiera italiana.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera italiana o immatricolate in Italia che effettuano attività di pesca sullo stock di gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), corrispondenti alle GSA 8-9-10-11. L’effetto è limitato al contingente di pesca assegnato all’Italia per il 2022 e opera dalla data di chiusura indicata nell’allegato, ossia dal 28 settembre 2022. Restano esclusi altri stock, altre zone e soggetti non riconducibili alle navi italiane interessate.

Chiusura delle attività di pesca del gambero rosso nelle sottozone 8, 9, 10 e 11 della CGPM per le navi italiane

Il regolamento interviene in applicazione del sistema unionale di controllo della pesca, a seguito della comunicazione alla Commissione dell’esaurimento del contingente italiano 2022 per il gambero rosso nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM. La misura ha finalità conservativa e serve a impedire il superamento del contingente nazionale assegnato per quell’anno.

Contesto e base giuridica

La Commissione adotta il regolamento richiamando il regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare l’articolo 36, paragrafo 2, che consente di disporre la chiusura di una pesca quando il contingente risulta esaurito. Nei considerando si richiama anche il regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, che ha fissato per il 2022 le possibilità di pesca, e si afferma che le catture di gambero rosso effettuate da navi italiane o immatricolate in Italia hanno esaurito il contingente assegnato all’Italia.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda esclusivamente:

  • le navi battenti bandiera italiana o immatricolate in Italia;
  • lo stock di gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea);
  • le sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM, corrispondenti alle GSA 8-9-10-11.

Non risultano estensioni ad altri stock, ad altre aree di pesca o ad altre flotte nazionali.

Esaurimento del contingente

L’articolo 1 dispone che il contingente di pesca assegnato per il 2022 all’Italia per lo stock interessato si considera esaurito dalla data indicata nell’allegato. L’allegato individua tale data nel 28 settembre 2022.

Divieti conseguenti alla chiusura

Dalla data di chiusura indicata nell’allegato, l’articolo 2 vieta ogni attività di pesca dello stock in questione da parte delle navi italiane interessate. Il divieto copre anche le operazioni accessorie o successive alla cattura, ossia:

  • conservare a bordo le catture;
  • trasferirle;
  • trasbordarle;
  • sbarcarle.

Il divieto opera per le catture effettuate dopo la data di chiusura.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Constatazione dell’esaurimento del contingente

L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2022 all’Italia per lo stock di gambero rosso nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM si ritiene esaurito a decorrere dalla data indicata nell’allegato. L’allegato riporta come data di chiusura il 28.9.2022.

Divieto di pesca e operazioni connesse

L’articolo 2 vieta, a decorrere dalla data stabilita nell’allegato, le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera italiana o immatricolate in Italia. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e contesto normativo

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo della pesca. Nei considerando si richiama inoltre il regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, che fissa i contingenti per il 2022, e si spiega che le catture hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato all’Italia.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrollo della pesca

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