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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2095

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 della Commissione del 28 ottobre 2022 che stabilisce misure per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster) e che abroga la decisione 2012/138/UE

Normativa europea32022R2095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un quadro armonizzato di misure contro il coleottero asiatico Anoplophora chinensis, aggiornando e sostituendo la precedente decisione di esecuzione 2012/138/UE. Disciplina sorveglianza annuale, piani di emergenza, definizione di aree delimitate, misure di eradicazione o contenimento, condizioni per la movimentazione intra-UE delle piante specificate e requisiti fitosanitari per l’importazione da paesi terzi. Prevede inoltre obblighi di relazione, controlli ufficiali e termini differiti per l’applicazione di alcune prescrizioni tecniche.

Misure fitosanitarie per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster), con regole su sorveglianza, aree delimitate, eradicazione, contenimento, movimentazione e importazione di piante ospiti/specifiche.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nel territorio dell’Unione europea alla prevenzione, all’eradicazione o al contenimento di Anoplophora chinensis (Forster) e alle piante specificate e piante ospiti elencate nell’articolo 2, nonché ai loro spostamenti all’interno dell’Unione e alla loro introduzione da paesi terzi. Coinvolge le autorità competenti degli Stati membri, gli operatori professionali e, per le importazioni, le organizzazioni nazionali per la protezione delle piante dei paesi terzi e i relativi siti di produzione; sono previste esclusioni/deroghe limitate per ritrovamenti isolati e per casi in cui l’eradicazione non sia più possibile, consentendo misure di contenimento. Alcune disposizioni si applicano solo da date successive: piani di emergenza dal 1º agosto 2023, norme su introduzione da paesi terzi e parte delle indagini dal 1º gennaio 2024, altre prescrizioni dal 1º gennaio 2025; il regolamento si applica fino al 31 dicembre 2029.

Misure di esecuzione contro Anoplophora chinensis (Forster)

Il regolamento aggiorna il quadro fitosanitario dell’Unione per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione di Anoplophora chinensis (Forster), alla luce dei recenti focolai in alcuni Stati membri e dell’esperienza maturata con la precedente decisione di esecuzione 2012/138/UE. L’intervento si inserisce nel sistema del regolamento (UE) 2016/2031 e mira a combinare sorveglianza, misure di eradicazione, contenimento e controlli sugli spostamenti e sulle importazioni di piante ospiti.

Oggetto, definizioni e categorie di piante interessate

Il regolamento riguarda l’organismo nocivo specificato e le piante specificate/piante ospiti elencate all’articolo 2, definite in base al genere/specie e a una soglia dimensionale minima del fusto o del colletto radicale pari ad almeno 1 cm nel punto più spesso. Tra le categorie rientrano anche le "piante sentinella", cioè piante specificate appositamente collocate per favorire l’individuazione precoce dell’organismo nocivo ai fini della sorveglianza.

Sorveglianza annuale e pianificazione d’emergenza

L’articolo 3 impone alle autorità competenti indagini annuali basate sul rischio nelle aree in cui la presenza del parassita non è nota. Le indagini devono essere progettate secondo un campionamento idoneo a rilevare livelli bassi di infestazione con sufficiente confidenza statistica e si svolgono in ambienti e periodi coerenti con la biologia del parassita e delle piante ospiti; sono previsti esami visivi, eventuali campionamenti e prove, con possibile uso di cani da fiuto addestrati.

L’articolo 4 richiede a ogni Stato membro un piano di emergenza che disciplini: eradicazione, spostamenti di piante specificate nell’Unione, ispezioni ufficiali, risorse minime e procedure per l’identificazione dei proprietari e l’accesso alle proprietà private. I piani devono essere aggiornati, se del caso, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Aree delimitate, deroghe e revoca della delimitazione

In caso di conferma ufficiale della presenza dell’organismo nocivo, l’articolo 5 impone la creazione immediata di un’area delimitata composta da una zona infestata e da una zona cuscinetto. La zona infestata comprende le piante infestate e quelle potenzialmente infestate entro 100 metri; la zona cuscinetto deve essere di almeno 2 km, con possibilità di riduzione a non meno di 1 km per l’eradicazione o, nel contenimento, di almeno 4 km riducibili a non meno di 2 km in presenza di specifiche circostanze. La delimitazione deve essere fondata su criteri scientifici, biologia del parassita, livello di infestazione e distribuzione delle piante ospiti.

L’articolo 6 introduce una deroga: l’autorità competente può evitare la delimitazione se il ritrovamento è isolato o se vi sono prove che il parassita sia stato introdotto con piante già infestate e le indagini specifiche escludano insediamento, diffusione e riproduzione. In questo caso sono comunque obbligatorie misure immediate di eradicazione, monitoraggio intensivo per almeno un ciclo vitale più un anno, e comunque almeno quattro anni consecutivi, distruzione del materiale infestato, tracciamento dell’origine e sensibilizzazione del pubblico.

L’articolo 7 disciplina la revoca della delimitazione quando le indagini non rilevano la presenza del parassita per almeno un ciclo vitale più un anno, e comunque per almeno quattro anni consecutivi; la revoca è possibile anche nei casi che rientrano nella deroga dell’articolo 6.

Misure di eradicazione

L’articolo 8 elenca misure stringenti nelle aree delimitate ai fini dell’eradicazione. Le autorità competenti devono abbattere immediatamente le piante infestate e sospette, rimuovere le radici, abbattere anche le piante specificate entro 100 metri, evitare qualsiasi spostamento di materiale potenzialmente infestato, ricercare l’origine del focolaio, sostituire le piante specificate con specie non sensibili e vietare nuove piantagioni all’aperto di piante specificate nella zona interessata, salvo i luoghi di produzione disciplinati dall’articolo 10.

Le indagini nella zona cuscinetto devono essere più intensive di quelle ordinarie e progettate, secondo gli orientamenti EFSA, per rilevare una prevalenza dell’1% con almeno il 95% di confidenza. Sono previste prescrizioni specifiche per le piante sentinella, da ispezionare almeno mensilmente e da distruggere ed esaminare entro due anni. Per singole piante di particolare valore sociale, culturale o ambientale è ammessa una deroga all’abbattimento, purché siano applicate misure alternative di elevata protezione e controlli mensili.

Misure di contenimento

L’articolo 9 si applica quando il parassita è presente da più di quattro anni consecutivi e vi è prova che l’eradicazione non sia più possibile. In tal caso gli Stati membri possono limitarsi al contenimento, adottando comunque abbattimento immediato delle piante infestate o sintomatiche, rimozione ed eliminazione sicura, divieto di spostamento di materiale infestato, sostituzione con specie non sensibili, divieto di nuove piantagioni nella zona infestata, indagini nella zona cuscinetto e misure per le piante sentinella.

Anche in questo caso le indagini devono essere statisticamente robuste e orientate a rilevare una prevalenza dell’1% con un livello di confidenza almeno del 95%. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione e agli altri Stati membri ogni area delimitata per il contenimento da designare o modificare.

Movimentazione all’interno dell’Unione

L’articolo 10 disciplina gli spostamenti delle piante specificate. Le piante originarie di aree delimitate possono uscire dalla zona infestata e dalla stessa area delimitata solo se accompagnate da passaporto delle piante e se coltivate per almeno due anni, o per tutto il loro ciclo vitale se più giovani, in un luogo di produzione registrato e sottoposto ad almeno due ispezioni ufficiali annuali senza riscontri. Il luogo di produzione deve inoltre trovarsi in un’area delimitata soggetta a indagini ufficiali annuali entro 1 km senza rilevamenti e le piante devono essere coltivate in un sito protetto, trattato preventivamente o sottoposto a campionamento distruttivo mirato.

Sono disciplinate anche le piante non originarie dell’area delimitata ma introdotte in un luogo di produzione situato in tale area, nonché le piante importate da paesi terzi in cui il parassita è presente: in entrambi i casi lo spostamento nell’Unione è subordinato al passaporto delle piante e al rispetto delle condizioni previste.

Introduzione da paesi terzi

L’articolo 11 riguarda i paesi terzi in cui l’organismo nocivo è assente: l’introduzione nell’Unione è consentita solo se la competente organizzazione nazionale per la protezione delle piante ha comunicato per iscritto alla Commissione tale assenza e il certificato fitosanitario contiene una dichiarazione supplementare di indennità.

L’articolo 12 disciplina i paesi terzi in cui il parassita è presente. Le piante devono provenire da una zona indenne o da un luogo di produzione registrato e controllato, sottoposto ad almeno due ispezioni ufficiali annuali, con protezione fisica o trattamenti preventivi; è richiesta inoltre una zona cuscinetto di almeno 1 km sottoposta a indagini annuali, e prima dell’esportazione una ispezione ufficiale della partita, anche con campionamento distruttivo mirato. Le piante introdotte sono ispezionate all’ingresso o nei punti di controllo autorizzati, con campionamento mirato conforme alla norma ISPM n. 31.

Relazioni, abrogazione e applicazione nel tempo

L’articolo 13 impone agli Stati membri una relazione annuale entro il 30 aprile sulle misure adottate nell’anno precedente e sui risultati delle misure e delle indagini. L’articolo 14 prevede l’adeguamento delle misure nazionali incompatibili e l’obbligo di informare immediatamente la Commissione.

L’articolo 15 abroga la decisione di esecuzione 2012/138/UE, mantenendo in vita fino al 1º gennaio 2024 solo gli articoli 2 e 3 e l’allegato I di tale decisione. L’articolo 16 stabilisce l’entrata in vigore ordinaria, l’applicazione differita di varie disposizioni tecniche, l’applicazione fino al 31 dicembre 2029 e la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e definizioni

L’articolo 1 definisce la finalità del regolamento: prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione di Anoplophora chinensis nell’Unione e prevederne eradicazione o contenimento se presente. L’articolo 2 precisa nozioni chiave, tra cui "organismo nocivo specificato", "piante specificate" (piante da impianto con fusto o colletto radicale di almeno 1 cm di determinati generi/specie), "piante ospiti" e "piante sentinella".

Indagini annuali negli Stati membri e piani di emergenza

L’articolo 3 impone alle autorità competenti indagini annuali basate sul rischio nelle zone dell’Unione in cui la presenza dell’organismo nocivo non è nota, con esami visivi, eventuali campionamenti e, se del caso, cani da fiuto addestrati. L’articolo 4 richiede a ciascuno Stato membro un piano di emergenza per eradicazione, movimentazioni interne, ispezioni ufficiali, risorse minime, procedure di individuazione dei proprietari e accesso alle proprietà private; il piano va aggiornato, se necessario, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Aree delimitate, deroghe e revoca

L’articolo 5 prevede, in caso di conferma ufficiale della presenza, la creazione senza indugio di un’area delimitata composta da zona infestata e zona cuscinetto di almeno 2 km, riducibile in casi di eradicazione a non meno di 1 km; per il contenimento la zona cuscinetto è di almeno 4 km, riducibile a non meno di 2 km. L’articolo 6 consente di non istituire un’area delimitata in caso di ritrovamento isolato o prova dell’introduzione con piante già infestate, a condizione che l’indagine escluda l’insediamento; in tal caso sono obbligatori eradicazione rapida, monitoraggio intensivo per almeno un ciclo vitale più un anno o almeno quattro anni, distruzione del materiale infestato e altre misure. L’articolo 7 disciplina la revoca della delimitazione dopo almeno un ciclo vitale più un anno, comunque non meno di quattro anni consecutivi senza rilevamenti, oppure nei casi previsti dall’articolo 6.

Misure di eradicazione

L’articolo 8 impone, nelle aree delimitate ai fini dell’eradicazione, l’abbattimento immediato delle piante infestate e sospette, la rimozione delle radici, l’abbattimento delle piante specificate entro 100 m, il divieto di spostamento di materiale potenzialmente infestato, la ricerca dell’origine dell’infestazione, la sostituzione con specie non sensibili, il divieto di nuove piantagioni all’aperto di piante specificate nella zona interessata, indagini rafforzate sulla zona cuscinetto, misure per piante sentinella e attività di sensibilizzazione. Sono previste prescrizioni tecniche su ceppi e radici non rimovibili e una possibile deroga per singole piante di particolare valore sociale, culturale o ambientale, con controlli mensili e misure alternative.

Misure di contenimento

L’articolo 9 consente il contenimento quando la presenza è confermata da più di quattro anni e vi è prova che l’eradicazione non sia più possibile. Le misure comprendono abbattimento delle piante infestate o sintomatiche, rimozione ed eliminazione sicura, divieto di spostamento di materiale infestato, sostituzione con specie non sensibili, divieto di nuove piantagioni all’aperto nella zona infestata, indagini nella zona cuscinetto, misure per piante sentinella e sensibilizzazione; gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri ogni area di contenimento da designare o modificare.

Movimentazioni all’interno dell’Unione

L’articolo 10 disciplina gli spostamenti delle piante specificate. Le piante originarie di aree delimitate possono essere spostate fuori dalla zona solo con passaporto delle piante e se coltivate per almeno due anni, o per tutto il ciclo vitale se più giovani, in un luogo di produzione registrato, sottoposto ad almeno due ispezioni ufficiali annuali senza riscontri e situato in un’area delimitata sottoposta a indagini ufficiali annuali entro 1 km senza riscontri, con coltivazione in sito protetto, con trattamenti preventivi oppure con campionamento distruttivo mirato. Sono previste regole anche per piante non originarie ma introdotte in tali luoghi di produzione, e per piante importate da paesi terzi in cui l’organismo è presente, che possono muoversi nell’Unione solo con passaporto delle piante.

Introduzione da paesi terzi

L’articolo 11 consente l’introduzione di piante specificate da paesi terzi in cui l’organismo è assente solo se l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante comunica per iscritto la sua assenza alla Commissione e il certificato fitosanitario reca una dichiarazione supplementare di indennità. L’articolo 12 disciplina i paesi terzi in cui l’organismo è presente: le piante devono provenire da zona indenne o da luogo di produzione registrato e controllato, con almeno due ispezioni ufficiali annuali, protezione fisica o trattamenti preventivi e zona cuscinetto di almeno 1 km sottoposta a indagini annuali; prima dell’esportazione è richiesta ispezione ufficiale delle partite, anche con campionamento distruttivo mirato. Le piante introdotte sono ispezionate al punto d’entrata o presso punti di controllo autorizzati.

Relazioni, conformità, abrogazione e decorrenza

L’articolo 13 impone agli Stati membri una relazione annuale entro il 30 aprile sui risultati delle misure adottate e delle indagini; i risultati delle indagini nelle aree delimitate devono usare i modelli dell’allegato I. L’articolo 14 prevede che gli Stati membri modifichino o revocano le misure nazionali incompatibili e informino immediatamente la Commissione. L’articolo 15 abroga la decisione di esecuzione 2012/138/UE, con abrogazione degli articoli 2 e 3 e dell’allegato I di tale decisione dal 1º gennaio 2024. L’articolo 16 stabilisce l’entrata in vigore ordinaria, l’applicazione differita di varie disposizioni (1º agosto 2023, 1º gennaio 2024, 1º gennaio 2025) e la scadenza del regolamento al 31 dicembre 2029.

Come è indicizzato

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