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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/57

Regolamento delegato (UE) 2023/57 della Commissione del 31 ottobre 2022 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32023R0057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) 2022/127 per disciplinare in modo più preciso il versamento degli anticipi previsti dal regolamento (UE) 2021/2116, fissando un limite massimo dell’80% della spesa prevista e imponendo la costituzione di una cauzione almeno pari all’anticipo. Introduce inoltre regole sulla documentazione necessaria per lo svincolo della cauzione e una norma specifica sul fatto generatore del tasso di cambio per i programmi apicoli. Infine, corregge un rinvio errato contenuto nel regolamento delegato (UE) 2022/127 e rettifica la formula relativa all’incameramento della cauzione in caso di tardiva prova dell’adempimento.

Modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 in materia di anticipi sugli aiuti della PAC, cauzioni e tasso di cambio per i programmi apicoli.

Ambito di applicazione

Si applica agli organismi pagatori e agli altri soggetti coinvolti nella gestione degli anticipi e delle cauzioni nell’ambito della politica agricola comune, in particolare per gli interventi di cui al regolamento (UE) 2021/2115 e per le misure di regolazione o sostegno dei mercati agricoli. Incide inoltre sui pagamenti effettuati nei programmi apicoli a norma dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le disposizioni si applicano in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore del regolamento, salvo quanto previsto dalle norme specifiche richiamate.

Modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/127

Il regolamento delegato (UE) 2023/57 della Commissione interviene sul quadro attuativo della PAC già contenuto nel regolamento delegato (UE) 2022/127, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 in materia di organismi pagatori, gestione finanziaria, liquidazione dei conti, cauzioni e uso dell’euro. La modifica è motivata dall’esigenza di disciplinare in modo uniforme gli anticipi sui pagamenti, tutelare i fondi dell’Unione e correggere alcune imprecisioni testuali e di rinvio.

Anticipi sui pagamenti: disciplina specifica

Il nuovo capo III bis introduce condizioni specifiche per il versamento degli anticipi di cui all’articolo 44, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) 2021/2116. Il pagamento anticipato non può superare l’80% della spesa prevista del programma operativo approvato o, se del caso, degli interventi di cui agli articoli 55 e 58 del regolamento (UE) 2021/2115.

Il versamento è inoltre subordinato alla costituzione di una cauzione di importo almeno pari all’anticipo. La finalità è garantire un’erogazione coerente e non discriminatoria degli anticipi e, al tempo stesso, proteggere il bilancio dell’Unione da rischi di indebita erogazione.

Ambito di applicazione delle norme sulle cauzioni

L’articolo 27 viene riscritto per chiarire che la sezione sulle cauzioni si applica ogni volta che una normativa specifica dell’Unione consenta il pagamento anticipato di un importo prima che sia stato soddisfatto l’obbligo necessario per ottenere l’aiuto o il beneficio. In tal modo si estende e si precisa il perimetro operativo della disciplina, rendendola coerente con la nuova disciplina degli anticipi.

Svincolo della cauzione

Per lo svincolo della cauzione relativa agli anticipi, il nuovo articolo 28, paragrafo 1 bis, richiede che la domanda sia corredata da documenti giustificativi. Tali documenti devono dimostrare alternativamente:

  • il diritto all’attribuzione definitiva dell’importo concesso; oppure
  • il rimborso dell’importo concesso, aumentato di eventuali aggiunte previste dalle norme specifiche dell’Unione.

La previsione rafforza il controllo documentale sulla corretta destinazione delle somme anticipate.

Programmi apicoli e fatto generatore del tasso di cambio

Il nuovo articolo 31 bis riguarda gli importi pagati nell’ambito dei programmi apicoli ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per tali pagamenti, il fatto generatore del tasso di cambio è fissato al 1° gennaio dell’anno in cui il pagamento è effettuato. La norma mira a garantire continuità applicativa rispetto al regime già in uso.

Rettifica tecnica sulla perdita della cauzione

L’articolo 2 del regolamento rettifica l’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/127. Se un obbligo è adempiuto nei termini ma la prova dell’adempimento è presentata oltre il termine previsto, la cauzione è incamerata per ogni giorno di calendario di ritardo secondo la formula 0,2/termine prescritto in giorni, con applicazione dell’articolo 26.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto direttamente applicabile, è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Anticipi: limite massimo e cauzione

Il nuovo articolo 15 bis del regolamento delegato (UE) 2022/127 stabilisce che il pagamento degli anticipi di cui all’articolo 44, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) 2021/2116 non può superare l’80% della spesa prevista del programma operativo approvato o, se del caso, degli interventi di cui agli articoli 55 e 58 del regolamento (UE) 2021/2115. Il versamento è subordinato alla costituzione di una cauzione pari almeno all’importo dell’anticipo.

Ambito della disciplina sulle cauzioni per gli anticipi

L’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2022/127 è sostituito per chiarire che la sezione si applica ogniqualvolta una normativa specifica dell’Unione consenta di versare in anticipo un importo prima dell’adempimento dell’obbligo richiesto per ottenere un aiuto o un beneficio.

Svincolo della cauzione per gli anticipi

All’articolo 28 è inserito un nuovo paragrafo 1 bis, secondo cui la domanda di svincolo della cauzione relativa al versamento degli anticipi deve essere accompagnata da documenti giustificativi che dimostrino il diritto all’attribuzione definitiva dell’importo concesso oppure il rimborso dell’importo concesso, maggiorato di eventuali aggiunte previste dalla normativa unionale specifica.

Programmi apicoli e tasso di cambio

Il nuovo articolo 31 bis prevede che, per gli importi pagati nell’ambito dei programmi apicoli a norma dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio sia il 1° gennaio dell’anno in cui viene effettuato il pagamento, garantendo continuità rispetto al regime applicabile.

Rettifica dell’incameramento della cauzione

L’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/127 è corretto sostituendo il primo comma. La cauzione che garantisce un obbligo adempiuto nei termini ma con prova presentata oltre il termine è incamerata per ogni giorno di calendario di ritardo, secondo la formula 0,2/termine prescritto in giorni, tenendo conto dell’articolo 26.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comuneaiuti di stato agricoligestione finanziariacauzioniorganizzazione comune dei mercati agricoli

Testo integrale

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