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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38989/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Giudice di pace di Cagliari che aveva assolto gli imputati dal reato di diffamazione e, ai sensi dell'art. 542 c.p.p., aveva condannato la parte civile (Lai) alla refusione delle spese e al risarcimento del danno morale liquidato equitativamente. Il Lai deduceva: 1) errore nella scelta della formula assolutoria («perché il fatto non sussiste» invece di «perché il fatto non costituisce reato»), dato che gli imputati avevano ammesso di aver sottoscritto e trasmesso la missiva; 2) illegittimità della condanna del querelante ai sensi dell'art. 542 c.p.p. per difetto di adeguata motivazione circa la colpa grave richiesta per tale misura e per mancata domanda specifica degli imputati.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto che il termine di impugnazione è regolato dal d.lgs. 28/08/2000 n.274 e dalle norme del codice di rito indicate (art. 544 c.p.p. richiamato), con decorrenza del termine di trent giorni nei modi stabiliti (dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza se il deposito è nei termini, altrimenti dalla notifica dell'avviso di deposito). Nel caso concreto la sentenza del Giudice di pace è stata depositata il 20/01/2021, l'avviso di deposito è stato notificato il 27/01/2021 e il ricorso è stato presentato il 10/03/2021, quindi oltre il termine. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). La Corte non si è pronunciata nel merito sulle questioni sostanziali sollevate da Lai.

Norme richiamate

  • art. 542 c.p.p.

    Norma che consente, in caso di assoluzione della persona offesa/parte civile, la condanna della stessa alla refusione delle spese e al risarcimento del danno se sussiste colpa grave; nel caso di specie il Giudice di pace aveva applicato questa disposizione, ma la Corte di legittimità non ha valutato il merito dell'accertamento della colpa grave perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività.

  • art. 427, comma 2, c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma che avrebbe imposto la compensazione delle spese nel caso in cui il fatto non costituisca reato; la Corte non è entrata nel merito della contestazione relativa alla formula assolutoria, avendo escluso la trattazione per tardività dell'impugnazione.

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 32

    La Corte ha ricordato che tale norma, che deroga in parte all'art. 544 c.p.p., disciplina i termini per il deposito della motivazione davanti al giudice di pace; ha affermato che il giudice di pace non può autoassegnarsi un termine per il deposito della motivazione diverso (più ampio) rispetto a quanto previsto dalla legge, non potendo estendere il termine d'impugnazione.

  • art. 544 c.p.p.

    Norma del codice di rito relativ a termini per motivazione e impugnazioni; la Corte ha richiamato la prevalenza delle disposizioni del d.lgs. 274/2000 per i giudizi davanti al giudice di pace e ha escluso che il giudice di pace possa legittimamente fissare termini maggiori.

  • art. 548, comma 2 c.p.p.

    Norma richiamata sulla notificazione dell'avviso di deposito della sentenza; la Corte ha applicato il principio secondo cui, se il deposito avviene fuori termine, il termine di impugnazione decorre dalla notifica dell'avviso di deposito.

  • art. 585, comma 1, lett. b) e comma 2, c.p.p.

    Norme richiamate in relazione alle modalità di notificazione e decorrenza dei termini di impugnazione; la Corte le ha invocate per precisare la decorrenza del termine di trenta giorni dall'avviso di deposito nel caso di deposito tardivo.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina l'effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e, eventualmente, all'ammenda; la Corte l'ha applicata condannando il Lai al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Termini di impugnazione davanti al giudice di pace: la parte ha 30 giorni per proporre ricorso; se la motivazione è depositata nei termini il termine decorre dal quindicesimo giorno successivo alla sentenza per le parti presenti; se il deposito è fuori termine, il termine decorre dalla notifica dell'avviso di deposito.
  • Il giudice di pace non può autoassegnarsi un termine per il deposito della motivazione che sia più lungo rispetto a quanto previsto dalla normativa speciale (d.lgs. 274/2000); tale assegnazione non estende i termini di impugnazione.
  • La tardività del ricorso comporta l'inammissibilità senza esame del merito e può determinare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.).
  • Differenza tra formule assolutorie: 'perché il fatto non sussiste' riguarda l'assenza del fatto; 'perché il fatto non costituisce reato' riguarda l'esistenza del fatto ma l'assenza di rilevanza penale. La scelta della formula ha effetti pratici diversi (es. compensazione delle spese) ma in caso di inammissibilità dell'impugnazione tali questioni rimangono non valutate.
  • Applicazione dell'art. 542 c.p.p.: la condanna della parte civile alla refusione delle spese e al risarcimento del danno richiede l'accertamento della colpa grave della parte civile; la domanda e la motivazione al riguardo devono risultare chiare e specifiche perché il giudice possa fondatamente pronunciare tale condanna.

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