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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37506/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per il reato di reingresso nel territorio dello Stato dopo espulsione (art. 13, comma 13 D.Lgs. 286/1998). Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto: (i) che il reato sarebbe escluso avendo contratto matrimonio con una cittadina italiana e avendo richiesto la carta di soggiorno familiare (richiamando anche artt. 51 c.p. e 8 CEDU e la scusabilità dell'ignoranza della legge); (ii) che avrebbe dovuto essere applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); (iii) contestazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti e del trattamento sanzionatorio (artt. 62-bis e 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: ha confermato il principio secondo cui il reingresso senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'Interno è punibile ai sensi dell'art. 13, comma 13 D.Lgs. 286/1998, anche se il soggetto ha contratto matrimonio con una cittadina italiana o ha richiesto la carta di soggiorno, salvo che non sia stata ottenuta l'autorizzazione prevista dalla normativa. Ha invece accolto il secondo motivo (art. 131-bis c.p.): la motivazione della Corte di Appello sul diniego della causa di non punibilità è apparsa meramente apparente e insufficiente; perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis, rinviando alla Corte d'appello di Firenze per un nuovo esame senza vincoli di merito. Il terzo motivo è stato assorbito in relazione all'esito del rinvio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione)

    art. 13, comma 13 (e riferimenti ad art. 13, comma 2 lettere a) e b) e art. 29)

    La norma punisce il rientro nel territorio dello Stato dello straniero destinatario di provvedimento di espulsione senza speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno (reclusione da uno a quattro anni) e prevede l'esclusione dell'applicazione del divieto solo per i casi espressamente individuati (espulsione ai sensi di art. 13, comma 2, lettere a) e b.) ove sia stato autorizzato il ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29). Di conseguenza il matrimonio con cittadina italiana e la mera richiesta della carta di soggiorno non scriminano automaticamente il reingresso senza preventiva autorizzazione.

  • Codice penale

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere applicata quando il fatto ha esigua rilevanza criminosa e non integra una offensività sociale significativa; nel caso concreto la Corte di merito non ha adeguatamente motivato il diniego, rendendo necessario il rinvio per nuovo esame sul punto.

  • Codice penale

    Richiamata dalla difesa nella prospettiva di una scriminante o giustificazione, ma la Corte ha ritenuto la doglianza infondata rispetto al reingresso non autorizzato; quindi l'art. 51 non è risultato applicabile a giustificazione del rientro.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Invocata in relazione alla tutela della vita familiare; la Corte ha comunque ritenuto che la normativa nazionale sull'espulsione e sul divieto di rientro trovi applicazione fino a prova dell'esistenza della preventiva autorizzazione o di altre specifiche esenzioni.

  • Codice penale

    Richiamati dalla difesa relativamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti e al trattamento sanzionatorio; la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione assorbita in ragione del rinvio operato in relazione all'art. 131-bis.

Massime di principio

  • Il matrimonio con una cittadina italiana e la mera presentazione di una richiesta di carta di soggiorno non escludono automaticamente la punibilità per reingresso dopo espulsione: è necessaria la preventiva autorizzazione prevista dall'art. 13 D.Lgs. 286/1998.
  • L'ignoranza della legge o la situazione familiare non sono automaticamente scusanti per il reingresso non autorizzato; il soggetto espulso ha l'onere di informarsi e ottenere l'autorizzazione prima del rientro.
  • Quando viene invocata la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), la Corte deve motivare in modo concreto e specifico il disvalore della condotta e le ragioni del diniego; valutazioni generiche o formule indeterminate possono determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
  • Se la Corte d'appello omette o fornisce motivazioni apparenti sul tema della tenuità, la Cassazione può annullare limitatamente a quel punto e disporre il rinvio senza vincoli di merito, affinché siano riesaminate le circostanze attenuanti e il trattamento sanzionatorio.
  • Le doglianze dipendenti dall'esito della valutazione sulla tenuità (es. riconoscimento delle attenuanti generiche o determinazione della pena) possono essere assorbite in attesa del nuovo giudizio sul punto principale.

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