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Ordinanza

Ordinanza n. 5591/2026 - Roma, Sezione 1B

per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per causa di servizio e quantificati nella misura di € 200.000,00.

Giustizia amministrativa202005185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione risarcitoria

Atto impugnato: comportamento omissivo e condotta dell’amministrazione cui viene imputata la responsabilità per i danni alla salute derivanti dalla caduta da cavallo occorsa durante il servizio nel 1995

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 2087 c.c., il risarcimento di € 200.000,00 per danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla caduta da cavallo avvenuta durante il servizio nel 1995. In conseguenza dell’incidente avrebbe riportato un trauma cranico con frattura ed ematoma, trattato mediante intervento neurochirurgico, dal quale sarebbero derivati problemi nella sfera affettiva e una marcata labilità, tali da compromettere l’autonomia e la crescita personale, professionale e sentimentale. La ricorrente sostiene che la gravità di tali conseguenze sia emersa soltanto nel 2017, quando gli accertamenti medico-legali svolti ai fini del transito dal Corpo Forestale dello Stato all’Arma dei Carabinieri hanno evidenziato un disturbo ansioso con tratti di labilità, insicurezza e coartazione emotivo-affettiva, seguito nel 2018 da un giudizio di inidoneità permanente. Un verificatore incaricato dalla Corte dei conti ha ritenuto che tale patologia fosse interdipendente dall’ematoma epidurale frontale bilaterale insorto nel 1995. Il Ministero della Difesa ha eccepito la prescrizione decennale, rilevando che per oltre vent’anni la ricorrente non avrebbe avanzato pretese e avrebbe continuato a prestare servizio. Il TAR ha ritenuto necessario accertare, ai fini della prescrizione, sia quando si siano manifestati per la prima volta i sintomi collegabili alla patologia, sia quando la ricorrente abbia percepito o avrebbe potuto percepire con l’ordinaria diligenza il nesso causale tra la patologia e il trauma cranio-encefalico del 1995.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda risarcitoria e ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola al Ministero della Salute, Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze sanitarie, Direzione Generale della Prevenzione, Ufficio 6 Medico-Legale, già incaricato della verificazione nel giudizio contabile. L’organismo verificatore dovrà operare in contraddittorio, acquisire la documentazione dell’amministrazione e della ricorrente e rispondere a due quesiti: quando siano comparsi per la prima volta i sintomi collegabili al disturbo ansioso diagnosticato e quando la ricorrente abbia percepito, o avrebbe potuto percepire usando l’ordinaria diligenza, che la patologia era causalmente riconducibile al trauma del 1995. Le parti potranno partecipare alle operazioni tramite i propri difensori e consulenti tecnici. La relazione dovrà essere comunicata e depositata entro il 15 ottobre 2026. L’udienza pubblica per il prosieguo è stata fissata al 18 dicembre 2026. La decisione sulla prescrizione e sul merito della domanda risarcitoria è quindi rinviata all’esito dell’istruttoria.

Norme richiamate

  • art. 2087 c.c.

    È indicato dalla ricorrente quale base della domanda risarcitoria per i danni alla salute subiti in occasione del servizio.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Consentono al giudice amministrativo di disporre una verificazione tecnica, individuando l’organismo incaricato, i quesiti, le modalità di svolgimento e il contraddittorio tra le parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e alla conseguente esigenza di oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Ai fini della prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute, il termine decorre dal momento in cui il danno sia percepibile, o possa essere percepito usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto delle conoscenze scientifiche diffuse, quale danno ingiusto causalmente riconducibile alla condotta del terzo, e non necessariamente dal momento dell’evento lesivo.
  • Quando la prescrizione dipende dall’accertamento dell’epoca di manifestazione dei sintomi e della conoscibilità del nesso causale tra patologia ed evento lesivo, il giudice amministrativo può disporre una verificazione medico-legale in contraddittorio prima di decidere sull’eccezione di prescrizione e sulla domanda risarcitoria.
  • La verificazione deve indicare quesiti specifici, consentire alle parti la partecipazione tramite difensori e consulenti tecnici e prevedere l’acquisizione della documentazione rilevante, con successivo deposito della relazione nel termine fissato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeDanno da provvedimento illegittimo
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

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