Cassazione Civile, Ordinanza n. 21885/2025 del 29/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'azienda sanitaria per il pagamento di tre fatture relative alla fornitura di alimenti destinati a pazienti celiaci muniti di buoni di prelievo rilasciati dalle ASL di appartenenza, fornitura avvenuta negli anni 2017 e 2018. L'azienda sanitaria propose prima opposizione a decreto ingiuntivo, sostenendo l'insussistenza del credito e denunciando divergenze tra il valore dei buoni e l'importo fatturato, che attribuiva a condotte illecite della società creditrice; tale opposizione fu però dichiarata inammissibile per tardiva notificazione. Successivamente l'azienda sanitaria propose revocazione ex art. 395 n. 1 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo, ma il Tribunale e poi la Corte d'appello ritennero inammissibile anche questo rimedio. Nel ricorso per cassazione l'azienda sanitaria denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 395, 326, 647 e 656 c.p.c., sostenendo che la revocazione per dolo processuale, una volta preclusi i rimedi ordinari per effetto dell'inammissibilità dell'opposizione, dovesse essere esperibile quale unico strumento per far valere le condotte fraudolente poste a base del decreto; con il secondo motivo censurava l'interpretazione dell'art. 656 c.p.c., negando che la revocazione fosse proponibile solo quando sia preclusa l'opposizione ordinaria o tardiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello non aveva escluso in assoluto la revocazione del decreto ingiuntivo, ma aveva affermato che essa è proponibile solo per fatti o motivi conosciuti dopo la scadenza del termine per l'opposizione, e dunque solo se il rimedio revocatorio sia sussidiario rispetto all'opposizione ordinaria. La Cassazione ha aggiunto che tale lettura è coerente con l'art. 396 c.p.c. e con la disciplina dell'art. 656 c.p.c., che consente la revocazione straordinaria solo quando l'esperibilità dei mezzi ordinari è già venuta meno e quando il fatto dedotto sia cronologicamente successivo alla formazione del giudicato. La ricorrente, invece, aveva fondato la revocazione sugli stessi fatti già dedotti nell'opposizione tardiva, senza allegare una scoperta successiva. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità in favore del fallimento resistente.
Norme richiamate
art. 395 n. 1 c.p.c.
La revocazione straordinaria per dolo non può essere usata in concorrenza con l'opposizione a decreto ingiuntivo; presuppone fatti scoperti dopo la scadenza del termine per l'opposizione.
art. 326 c.p.c.
È richiamato per collegare la decorrenza dei termini delle impugnazioni straordinarie al momento della conoscenza del fatto rilevante, sempre che tale conoscenza sia successiva alla scadenza del mezzo ordinario.
art. 647 c.p.c.
È richiamato per identificare i casi in cui il decreto ingiuntivo diviene esecutivo per mancata opposizione o mancata costituzione dell'opponente.
art. 656 c.p.c.
La revocazione del decreto ingiuntivo è ammessa nei casi previsti solo quando il decreto abbia acquistato efficacia assimilabile al giudicato e il rimedio straordinario sia sussidiario rispetto all'opposizione ordinaria o tardiva.
art. 396 c.p.c.
la revocazione è ammissibile solo per fatti sopravvenuti al passaggio in giudicato della sentenza impugnata
La revocazione straordinaria è sussidiaria rispetto all'appello/opposizione e non concorre con i rimedi ordinari; se il fatto è noto prima della scadenza del rimedio ordinario, esso va fatto valere in quella sede.
art. 641 c.p.c.
È il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo; se il motivo di revocazione è conosciuto entro tale termine, il rimedio revocatorio resta precluso.
art. 404, comma 2, c.p.c.
Richiamato per analogia sistematica insieme all'art. 656 c.p.c. quale ipotesi di impugnazione straordinaria contro provvedimenti passati in giudicato.
art. 653 c.p.c.
È richiamato quale ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diviene esecutivo per estinzione del giudizio di opposizione.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- La revocazione straordinaria del decreto ingiuntivo non è un rimedio alternativo e concorrente all'opposizione, ma opera in via sussidiaria soltanto quando il mezzo ordinario non sia più esperibile.
- Per proporre revocazione ex art. 395 n. 1 c.p.c. contro un decreto ingiuntivo è necessario allegare e dimostrare che il fatto doloso o la scoperta del vizio siano successivi alla scadenza del termine per l'opposizione; se il fatto era già conosciuto, deve essere fatto valere con l'opposizione.
- Se il ricorso per cassazione non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contestare una diversa questione non decisiva, è inammissibile.
- Nel sistema delle impugnazioni, la revocazione straordinaria presuppone, di regola, l'effettiva formazione di un assetto assimilabile al giudicato, e non può essere usata per riaprire questioni già dedotte o deducibili nel rimedio ordinario.
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