Cassazione Penale, Sentenza n. 48858/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di rimessione in termini per restituzione del termine per proporre ricorso per cassazione: il difensore del ricorrente sostiene di non aver ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione del ricorso e di avere appreso solo il 4 luglio 2022, impedendo così la partecipazione e la discussione in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'istanza inammissibile per manifesta infondatezza e per genericità. Ha rilevato che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza era stata regolarmente effettuata via p.e.c. al difensore domiciliatario in data 11 maggio 2022 alle ore 15:15:58, pertanto non si è verificata omissione che giustifichi la restituzione in termini. Perciò il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Non è stata disposta condanna al pagamento delle spese processuali della parte civile, perché questa non ha fornito un contributo effettivo alla decisione oltre il mero deposito della richiesta di rigetto.
Norme richiamate
art. 175, comma 1, cod. proc. pen.
La norma consente la restituzione in termini ove l'assenza derivante dalla mancata citazione per il giudizio di impugnazione integri un caso fortuito o forza maggiore che abbia di fatto impedito la partecipazione; tuttavia l'applicabilità richiede prova dell'effettiva omissione della notificazione.
Sez. 2, n. 24809 del 24/07/2020 (De Martino)
Giurisprudenza richiamata a favore dell'orientamento che l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza può costituire errore di fatto deducibile con il ricorso straordinario; la Corte precisa però i limiti della rimessione in termini ordinaria.
Sez. 1, n. 40611 del 13/10/2009
Richiamata come precedente sul rimedio dell'errore di fatto collegato all'omessa notifica e sulla distinzione tra rimedio straordinario e rimessione in termini.
Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021 (G.)
Interpretazione circa la liquidazione delle spese in favore della parte civile: la parte civile ha diritto alle spese solo se ha effettivamente svolto un'attività difensiva utile alla decisione; il mero deposito di una richiesta formale non è sufficiente.
Massime di principio
- La mancata ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza può giustificare la restituzione in termini solo se provata l'assenza di notifica (caso fortuito/forza maggiore) e l'effettivo impedimento alla partecipazione.
- Se la notifica è stata effettuata via PEC al difensore domiciliatario indicato, tale notifica è normalmente considerata valida e sufficiente a precludere la rimessione in termini.
- Quando si invoca l'omessa notifica, l'onere di allegazione e prova della mancata ricezione grava sul richiedente; la domanda generica o priva di documentazione è manifestamente infondata.
- L'errore di fatto derivante da omissione di notifica è tipicamente deducibile con ricorso straordinario, per cui l'uso improprio della rimessione in termini può determinare l'inammissibilità della domanda.
- Se l'istanza viene dichiarata manifestamente infondata, il richiedente può essere condannato alle spese processuali e a somme a titolo di ammenda; la parte civile ottiene le spese solo se ha effettivamente contribuito con attività utile alla decisione, non per un mero deposito formale.
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