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Sentenza

Sentenza n. 4372/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 1444/2024 del Tribunale Civile di Tivoli - Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 1704/2022, pubblicata in data 08/10/2024, notificata in data 22/12/2024 e passata in giudicato, con richiesta di fissazione di una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.;

Giustizia amministrativa202511932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1444/2024 del Tribunale Civile di Tivoli - Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Civile di Tivoli - Sezione Lavoro, pubblicata l'8 ottobre 2024, notificata il 22 dicembre 2024 e passata in giudicato, deducendo la mancata esecuzione da parte del Ministero e chiedendo anche la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La definitività della sentenza è stata documentata in giudizio. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha contestato specificamente la mancata ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provata la mancata ottemperanza della sentenza passata in giudicato anche in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 64, comma 2, c.p.a. Ha ordinato al Ministero di eseguire il provvedimento entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'eventuale protratta inottemperanza ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnando ulteriori 60 giorni per l'esecuzione commissariale. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, ritenendo giustificato il ritardo del Ministero nella corresponsione delle somme dovute: le penalità decorreranno dall'eventuale inottemperanza successiva al decorso del termine di 60 giorni e saranno commisurate agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 700,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, di fissare una somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la penalità è stata commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Il principio di non contestazione ha concorso a fondare l'accertamento della mancata ottemperanza, non essendo stata specificamente contestata dall'amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la definitività del provvedimento giurisdizionale deve essere provata dal ricorrente; una volta documentato il passaggio in giudicato e dedotta la mancata esecuzione, l'assenza di contestazioni specifiche dell'amministrazione può concorrere all'accertamento dell'inottemperanza in applicazione del principio di non contestazione.
  • Accertata la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'ipotesi di protratta inottemperanza, assegnandogli un ulteriore termine per l'esecuzione.
  • L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta quando il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato la giustifichi; la decorrenza può essere fissata allo spirare del termine assegnato per l'adempimento e l'importo può essere parametrato agli interessi legali sulla somma dovuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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